Corte di giustizia, Sentenza C-119/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2020. — Commissione europea contro Francisco Carreras Sequeros e a. — Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Riforma del 1° gennaio 2014 – Articolo 6 dell’allegato X – Funzionari e agenti contrattuali con sede di servizio in un paese terzo – Nuove disposizioni relative alla concessione dei giorni di ferie annuali retribuite – Eccezione di illegittimità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Direttiva 2003/88/CE – Diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite. — Causa C-119/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha accolto le impugnazioni della Commissione e del Consiglio contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la riduzione delle ferie annuali dei funzionari e agenti UE in paesi terzi introdotta dalla riforma statutaria del 2014. Ha chiarito che l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta va letto alla luce dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 solo nella parte in cui quest’ultimo concretizza il minimo di quattro settimane di ferie retribuite, minimo comunque rispettato nel caso di specie. Ha inoltre confermato che l’eccezione di illegittimità poteva colpire anche il regime definitivo, per via del nesso diretto con la misura transitoria applicata alle decisioni individuali.
Impugnazione sulla validità della riduzione delle ferie annuali per i funzionari e agenti UE in servizio in paesi terzi dopo la riforma dello Statuto del 2014 e sulla portata dell’eccezione di illegittimità
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse correttamente: a) delimitato l’oggetto del ricorso e la portata dell’eccezione di illegittimità, ammettendo la contestazione non solo della disposizione transitoria ma anche del regime definitivo di ferie; b) ritenuto che la direttiva 2003/88/CE e, in particolare, il suo articolo 7, potessero essere utilizzati come parametro di legittimità nei confronti del legislatore dell’Unione; c) affermato che la riduzione dei giorni di ferie annuali da 42 a 24 per i dipendenti in paesi terzi violasse l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, il principio di uguaglianza, il legittimo affidamento e il diritto alla vita privata e familiare.
Principio di diritto
La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e ha respinto il ricorso dei funzionari: la riduzione delle ferie annuali per il personale dell’Unione in servizio in paesi terzi, pur significativa, non viola l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta quando la durata riconosciuta resta comunque superiore al minimo di quattro settimane previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, che costituisce la precisazione normativa di quel diritto fondamentale. Inoltre, l’eccezione di illegittimità poteva legittimamente investire anche il regime definitivo di cui la disposizione transitoria era misura di applicazione, perché tra le due disposizioni sussisteva un nesso giuridico diretto.
Norme richiamate
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 151 TFUE
- Articolo 153 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 336 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 14 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 23 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 57 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Carta sociale europea, articolo 2
- Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, punto 8
- Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
Riduzione delle ferie annuali per il personale UE in paesi terzi: annullamento della sentenza del Tribunale
La causa riguarda un’impugnazione proposta dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2018, che aveva annullato decisioni individuali con cui, per il 2014, era stato rideterminato il numero di giorni di congedo annuale di alcuni funzionari e agenti contrattuali della Commissione assegnati in paesi terzi. La Corte, riunite le cause C‑119/19 P e C‑126/19 P, ha riformato integralmente la decisione di primo grado.
Contesto normativo
La controversia si colloca nel quadro della riforma dello Statuto entrata in vigore il 1° gennaio 2014, in particolare dell’articolo 6 dell’allegato X, applicabile al personale con sede di servizio in paesi terzi. Prima della riforma, tale personale aveva diritto a tre giorni e mezzo di congedo per mese di servizio; dopo la riforma, il diritto è stato fissato a due giorni lavorativi per mese, con un regime transitorio per i dipendenti già assegnati in paesi terzi al 1° gennaio 2014.
Sono rilevanti anche:
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, sul diritto a ferie annuali retribuite;
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite;
- l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, che richiama requisiti minimi in materia di salute e sicurezza;
- l’articolo 277 TFUE, sull’eccezione di illegittimità.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti in primo grado erano funzionari o agenti contrattuali della Commissione assegnati in paesi terzi già prima del 1° gennaio 2014. Per l’anno 2014 la Commissione aveva aggiornato i fascicoli personali, attribuendo 36 giorni lavorativi di ferie annuali invece dei 42 dell’anno precedente, in applicazione del regime transitorio del nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto.
Essi avevano impugnato le decisioni e sollevato un’eccezione di illegittimità contro il nuovo articolo 6 dell’allegato X, lamentando in sintesi la violazione:
- della natura e finalità del diritto alle ferie annuali;
- del principio di parità di trattamento;
- del legittimo affidamento;
- del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il Tribunale aveva ritenuto ricevibile l’eccezione di illegittimità anche rispetto al regime definitivo applicabile dal 2016 e aveva accolto il primo motivo, annullando le decisioni.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su tre nuclei di censure:
- la pretesa erronea delimitazione dell’oggetto del ricorso e della portata dell’eccezione di illegittimità;
- l’erronea applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e della direttiva 2003/88, in particolare quanto alla possibilità di opporre la direttiva alle istituzioni dell’Unione e alla natura del diritto alle ferie annuali retribuite;
- le conseguenze di tale errore sul riconoscimento di una violazione del diritto alle ferie.
Portata dell’eccezione di illegittimità
La Corte ha respinto le censure del Consiglio sulla pretesa eccedenza di potere del Tribunale. Ha osservato che la disposizione transitoria e il regime definitivo sono strettamente collegati: il periodo transitorio esiste solo in funzione del regime finale introdotto dal primo comma del nuovo articolo 6 dell’allegato X.
Di conseguenza, le decisioni individuali adottate per il 2014 costituivano misure di applicazione del nuovo regime nel suo complesso e presentavano un nesso giuridico diretto anche con la disposizione definitiva. L’eccezione di illegittimità poteva quindi legittimamente investire il regime definitivo, senza che ciò comportasse una indebita estensione del sindacato o un’ingiunzione all’amministrazione.
Interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e della direttiva 2003/88
La Corte ha chiarito che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l’intera direttiva 2003/88 potesse essere letta come espressione concreta del diritto fondamentale di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Il rinvio contenuto nelle spiegazioni della Carta riguarda invece le disposizioni della direttiva che concretizzano quel diritto, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, relativo al minimo di quattro settimane.
La Corte ha inoltre ribadito che:
- l’articolo 31, paragrafo 2, sancisce un diritto fondamentale, ma non ne fissa la durata esatta;
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88 precisa quel diritto nel diritto dell’Unione;
- tale minimo di quattro settimane è quindi parte integrante del quadro normativo applicabile anche ai funzionari e agenti dell’Unione, salvo disposizioni più favorevoli dello Statuto.
Ne deriva che una disposizione statutaria che attribuisce ferie annuali retribuite superiori al minimo di quattro settimane non può, per sua natura, essere considerata lesiva del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite.
Natura e finalità del diritto alle ferie annuali
La Corte ha riconosciuto che il diritto alle ferie annuali mira, in linea di principio, sia al riposo sia alla distensione e ricreazione, contribuendo anche al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Tuttavia, ha escluso che una riduzione del numero di giorni di ferie, pur significativa, sia di per sé incompatibile con tale finalità quando il livello assicurato resta sopra il minimo dell’articolo 7 della direttiva 2003/88.
Nel caso di specie, il nuovo articolo 6 dell’allegato X garantiva comunque un periodo annuale di ferie superiore al minimo di quattro settimane. La Corte ha quindi ritenuto erronea la conclusione del Tribunale secondo cui la diminuzione da 42 a 24 giorni avrebbe violato la natura e la finalità del diritto alle ferie annuali.
Esito degli altri motivi di primo grado
Una volta esclusa la violazione del diritto fondamentale alle ferie annuali, la Corte ha respinto anche i motivi di primo grado relativi a:
- parità di trattamento, osservando che il personale in paesi terzi beneficia di altri vantaggi specifici e di un congedo speciale di riposo previsto dallo Statuto;
- legittimo affidamento, poiché il rapporto di impiego è statutario e i funzionari non avevano ricevuto rassicurazioni precise e incondizionate sull’immutabilità del regime;
- vita privata e familiare, poiché il nuovo articolo 6 disciplina solo la durata delle ferie annuali e non incide sulle altre misure statutarie che tengono conto della situazione familiare.
Decisione e dispositivo
La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente sulla controversia, ha respinto il ricorso di primo grado di Carreras Sequeros e degli altri ricorrenti. Ha inoltre regolato le spese ponendole, in larga parte, a carico dei ricorrenti soccombenti.
Principi desumibili
La pronuncia afferma che:
- il controllo di legittimità di una misura statutaria alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta deve concentrarsi sulle disposizioni della direttiva 2003/88 che concretizzano il diritto fondamentale, non sull’intera direttiva;
- il minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite previsto dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 costituisce il parametro essenziale;
- una riduzione delle ferie statutarie sotto il profilo quantitativo non viola il diritto fondamentale se il livello finale resta superiore a tale minimo;
- l’eccezione di illegittimità può colpire anche una disposizione definitiva quando la decisione impugnata applica una disciplina transitoria strettamente collegata al regime finale.
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