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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-265/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2020. — Recorded Artists Actors Performers Ltd contro Phonographic Performance (Ireland) Ltd e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d’autore – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Utilizzo di fonogrammi nell’Unione – Diritto degli artisti interpreti o esecutori a un’equa remunerazione suddivisa con i produttori dei fonogrammi – Applicabilità ai cittadini di Stati terzi – Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni dei fonogrammi – Articoli 4 e 15 – Riserve notificate da Stati terzi – Limitazioni al diritto a una remunerazione equa che possono, su base di reciprocità, discendere da tali riserve per i cittadini di Stati terzi nell’Unione – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Necessità che eventuali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto fondamentale e siano proporzionate – Ripartizione delle competenze dell’Unione e degli Stati membri per fissare tali limitazioni – Ripartizione delle competenze nelle relazioni con gli Stati terzi – Articolo 3, paragrafo 2, TFUE – Competenza esclusiva dell’Unione. — Causa C-265/19

Giurisprudenza europea62019CJ0265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione chiarisce che il diritto all’equa remunerazione per l’uso di fonogrammi pubblicati a fini commerciali non può essere ristretto dai singoli Stati membri ai soli artisti del SEE. Le riserve di alcuni Stati terzi al WPPT non bastano a giustificare, nell’Unione, limitazioni decise unilateralmente dagli Stati membri. La Corte ribadisce inoltre che la remunerazione deve essere ripartita tra produttore e artista interprete o esecutore, e non può essere integralmente trattenuta dal solo produttore.

Diritti connessi sui fonogrammi: impossibilità per uno Stato membro di escludere gli artisti di Stati terzi dal diritto all’equa remunerazione e di riservare l’intero compenso al solo produttore.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: (i) se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 debba essere interpretato alla luce della Convenzione di Roma e del WPPT, e in particolare del principio di trattamento nazionale; (ii) se uno Stato membro possa limitare i "artisti interpreti o esecutori in questione" ai soli artisti del SEE o a quelli domiciliati/residenti nel SEE o con contributo fissato nel SEE; (iii) se e in quale misura le riserve formulate da Stati terzi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT possano riflettersi in limitazioni del diritto nell’Unione; (iv) se sia consentito attribuire l’intera remunerazione al solo produttore del fonogramma, escludendo l’artista interprete o esecutore.

Principio di diritto

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, interpretato alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del WPPT, osta a che uno Stato membro escluda dal diritto alla remunerazione equa e unica gli artisti interpreti o esecutori cittadini di Stati terzi al SEE, salvo i casi di domicilio o residenza nel SEE o di contributo fissato nel SEE. Le riserve formulate da Stati terzi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT non producono, di per sé, limitazioni nell’ordinamento dell’Unione nei confronti dei cittadini di tali Stati terzi: eventuali restrizioni devono essere previste dal legislatore dell’Unione, nel rispetto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e non possono essere introdotte unilateralmente dagli Stati membri. Inoltre, lo stesso articolo 8, paragrafo 2, impone che la remunerazione sia effettivamente suddivisa tra produttore e artista interprete o esecutore, sicché è incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina che attribuisca l’intero compenso al solo produttore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 17, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2006/115/CE
  • Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115/CE
  • Articolo 11, direttiva 2006/115/CE
  • Convenzione di Roma del 1961
  • Articoli 4, 5, 17 della Convenzione di Roma
  • WPPT (trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi)
  • Articoli 1, 2, 3, 4, 15, 23, 33 WPPT
  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
  • Articoli 19 e 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
  • Decisione 2000/278/CE
  • Direttiva 92/100/CEE

Diritti connessi sui fonogrammi e cittadini di Stati terzi

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dalla High Court irlandese, riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE sui diritti connessi al diritto d’autore in materia di fonogrammi. Il caso nasce da una controversia tra società di gestione collettiva irlandesi sulla ripartizione dei compensi dovuti per la diffusione pubblica e la radiodiffusione di musica registrata, con particolare riferimento agli artisti interpreti o esecutori cittadini di Stati terzi al SEE.

Fatti e contesto del procedimento principale

La RAAP, società di gestione collettiva degli artisti interpreti o esecutori, contestava il sistema irlandese perché, a suo avviso, tutti i compensi riscossi in Irlanda dovevano essere divisi tra produttori e artisti, senza distinzioni legate alla cittadinanza o alla residenza. La PPI, società di gestione dei produttori di fonogrammi, sosteneva invece che il Copyright and Related Rights Act 2000 consentisse di escludere dal diritto alla quota di remunerazione gli artisti non cittadini né residenti nel SEE, quando anche la fissazione era avvenuta fuori dal SEE. Il giudice del rinvio evidenziava che, per effetto combinato delle norme interne, i produttori di fonogrammi potevano di fatto ottenere l’intero compenso in tali ipotesi.

Normativa internazionale e dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la Convenzione di Roma, il WPPT e la direttiva 2006/115. In particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 impone agli Stati membri di garantire un diritto a una remunerazione equa e unica per l’uso pubblico di fonogrammi commerciali, da suddividere tra artisti interpreti o esecutori e produttori;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, del WPPT prevede il trattamento nazionale per i cittadini delle altre Parti contraenti;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, del WPPT riconosce il diritto a un compenso equo e unico per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico;
  • l’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT consente riserve che limitino tale diritto da parte di alcune Parti contraenti.

Prima e seconda questione: interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115

La Corte afferma che i termini della direttiva che non rinviano espressamente al diritto nazionale devono essere interpretati autonomamente e in modo uniforme. I termini "artisti interpreti o esecutori (...) in questione" non possono quindi essere definiti liberamente dagli Stati membri in modo da escludere categorie di artisti sulla base della cittadinanza, della residenza o del luogo di fissazione del contributo.

Richiamando il WPPT, la Corte osserva che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva recepisce nel diritto dell’Unione il diritto a remunerazione equa e unica previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del WPPT, che si applica in linea di principio agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi cittadini di altre Parti contraenti. Ne deriva che uno Stato membro non può escludere dal beneficio della remunerazione gli artisti cittadini di Stati terzi al SEE, con le sole eccezioni previste dalla normativa irlandese, poiché ciò contrasterebbe con l’obbligo armonizzato posto dalla direttiva e con l’interpretazione conforme al WPPT.

Terza questione: effetto delle riserve dei Paesi terzi al WPPT

Quanto alle riserve notificate da taluni Stati terzi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT, la Corte distingue chiaramente tra effetti sul piano del trattato e possibili effetti nell’ordinamento dell’Unione. Tali riserve possono ridurre gli obblighi reciproci tra le Parti contraenti del WPPT nei rapporti con lo Stato che le ha formulate, ma non producono automaticamente una limitazione del diritto previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 nell’Unione.

La Corte sottolinea che eventuali limitazioni di questo diritto fondamentale connesso alla proprietà intellettuale, tutelato dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, devono essere previste dalla legge ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. La sola esistenza di una riserva nel WPPT non è sufficiente, perché non costituisce una base normativa chiara e precisa del diritto dell’Unione. Pertanto, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non possono introdurre unilateralmente limitazioni nei confronti dei cittadini di Stati terzi sulla base di tali riserve; una simile decisione spetta, se del caso, al legislatore dell’Unione.

La Corte aggiunge che l’Unione dispone, in materia, di competenza esterna esclusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE per negoziare con Stati terzi eventuali nuovi impegni reciproci sul diritto a remunerazione per i fonogrammi.

Quarta questione: divieto di attribuire l’intera remunerazione al solo produttore

La Corte chiarisce infine che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non consente una disciplina nazionale che riservi l’intera remunerazione al produttore del fonogramma, escludendo l’artista interprete o esecutore che vi ha contribuito. La possibilità riconosciuta agli Stati membri di fissare i criteri di ripartizione opera solo in caso di mancato accordo tra le parti, ma non arriva fino a sopprimere la divisione del compenso.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • lo Stato membro non può escludere gli artisti cittadini di Stati terzi al SEE dal diritto alla remunerazione equa e unica, salvo i limitati casi indicati;
  • le riserve dei Paesi terzi al WPPT non autorizzano gli Stati membri a introdurre limitazioni unilaterali nell’Unione;
  • il diritto alla remunerazione deve essere suddiviso tra produttore e artista interprete o esecutore.

La decisione rafforza così l’uniformità della tutela europea dei diritti connessi al diritto d’autore e limita sensibilmente la possibilità degli Stati membri di applicare logiche di reciprocità in modo autonomo.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autore e diritti connessifonogrammiproprietà intellettualerapporti con trattati internazionalicompetenza esterna dell’unione

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