Cassazione Penale, Ordinanza n. 27305/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
A seguito di appello, la Corte di appello ha accolto un concordato sulle pene ex art. 599-bis c.p.p. in una vicenda in cui l'imputato era stato riconosciuto colpevole dei delitti di evasione e tentata estorsione, unificati sotto il vincolo della continuazione. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso solo per rilevarne l'inammissibilità, perché diretto a censurare questioni sulle quali la parte aveva sostanzialmente rinunciato aderendo al concordato in appello, e comunque a contestare profili della pena non integranti illegalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo non consentite le doglianze proposte contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, ha ribadito che l'accordo sulla pena preclude la deducibilità in cassazione delle questioni alle quali la parte abbia rinunciato, nonché dei vizi della determinazione della pena che non comportino illegalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
L'accordo sulle pene in appello ha natura consensualistica e funzione deflattiva; limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, anche nel giudizio di legittimità, sulle questioni oggetto di rinuncia.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata per fondare la valutazione della colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso inammissibile e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Quando l'appello si definisce con concordato sulle pene ex art. 599-bis c.p.p., le questioni sulle quali la parte abbia rinunciato non possono essere riproposte in cassazione, perché l'accordo ha efficacia preclusiva anche nel giudizio di legittimità.
- Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili in cassazione i soli vizi relativi alla determinazione della pena, se non quando la pena sia illegale; la mera censura del trattamento sanzionatorio è incompatibile con la natura consensuale dell'istituto.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti legittima la declaratoria senza formalità e determina, oltre alle spese processuali, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27222/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27228/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27236/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27237/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27239/2026 del 20/07/2026
- ordinanza_penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27243/2026 del 20/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →