Cassazione Penale, Sentenza n. 7028/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al 2017, sostenendo di aver agito in buona fede perché convinto che il debito fosse compreso in una rateizzazione (piani di ammortamento e successive richieste di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e istanze presso l'INPS). Denunciava confusione sui pignoramenti e sugli importi effettivamente dovuti, affermando di aver effettuato pagamenti e di aver presentato istanze di rateizzazione prima della notifica dell'accertamento, perciò riteneva sussistere l'errore di fatto e la causa di non punibilità prevista dalla normativa richiamata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i contributi per 2017, pari a euro 36.986,38, non fossero compresi nelle rateizzazioni relative a debiti anteriori, e che l'omissione non fosse stata sanata entro i tre mesi dalla notifica dell'accertamento. Ha inoltre ritenuto implausibile l'errore invocato alla luce delle competenze dell'imputato e dei suoi professionisti. Per tali motivi è stata confermata la responsabilità penale e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 (conv. L. n. 638/1983)
La norma riconosce la non punibilità al datore di lavoro che provvede al pagamento delle somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto perché i contributi 2017 non erano coperti dalla rateizzazione invocata e non furono versati entro il termine dei tre mesi.
art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016 (richiama la decorrenza della non punibilità)
Richiama la decorrenza della causa di non punibilità dalla data della contestazione o notifica dell'accertamento; la Corte ha applicato questa interpretazione per verificare l'inefficacia del comportamento del ricorrente rispetto ai termini previsti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La mera convinzione soggettiva che un debito sia coperto da una rateizzazione non esclude la responsabilità penale: è essenziale che la rateizzazione riguardi espressamente il debito contestato (anno e cartella specifica).
- Per beneficiare della causa di non punibilità collegata al pagamento entro tre mesi, i versamenti devono essere effettivamente eseguiti e riferibili al debito oggetto di contestazione entro il termine di decorrenza previsto dalla norma.
- In presenza di contenziosi amministrativi o di pignoramenti, è fondamentale ottenere e conservare documentazione certa (ricevute, piani di ammortamento ufficiali, comunicazioni dell'ente riscossore) che dimostri l'effettiva copertura del debito e i tempi dei pagamenti.
- La competenza del legale rappresentante e dei suoi consulenti riduce la credibilità dell'errore di fatto: la buona fede deve essere supportata da elementi oggettivi e non solo da affermazioni generiche.
- Se l'ente riscossore annulla o modifica piani di rateizzazione, è necessario agire immediatamente (ricorsi amministrativi, richieste di chiarimento, registrazione dei pagamenti) per evitare che l'irregolarità si trasformi in omissione penalmente rilevante.
- Dal punto di vista difensivo, documentare tempestivamente ogni pagamento e comunicazione e dimostrare che il versamento è stato effettuato prima della decorrenza dei termini è la via principale per escludere il dolo e ottenere l'applicazione della causa di non punibilità.
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