Sentenza del 25/07/2017 n. 5029 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Valore dell'avviamento - Determinazione - Metodologia applicata - Carenza di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la rettifica del valore dell’avviamento nell’ambito della cessione di un’azienda. Il contribuente ha contestato la validità della rettifica sostenendo che l’Ufficio si fosse limitato a indicare la metodologia di valutazione utilizzata, senza spiegare concretamente perché tale criterio fosse appropriato rispetto alle caratteristiche specifiche delle aziende cedute. La censura principale riguarda quindi la carenza di motivazione dell’atto impositivo.
La decisione
La rettifica è stata ritenuta non adeguatamente motivata. Per determinare il valore dell’avviamento, l’Ufficio non può limitarsi a richiamare in modo astratto il metodo valutativo adottato, ma deve illustrare le ragioni della sua scelta e fornire elementi concreti, specifici e riferiti alla fattispecie, idonei a giustificare il risultato della valutazione. In assenza di tale motivazione, l’atto di rettifica non può considerarsi validamente fondato.
Massime di principio
- Un atto di rettifica del valore dell’avviamento deve essere motivato in modo concreto e specifico, non mediante il solo richiamo alla metodologia astrattamente applicata.
- L’Amministrazione finanziaria deve spiegare perché il metodo scelto sia adeguato alle caratteristiche dell’azienda ceduta e deve indicare gli elementi di fatto utilizzati per quantificare l’avviamento.
- La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere l’iter logico seguito dall’Ufficio e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
- In situazioni analoghe, la mera indicazione di un criterio estimativo, priva di dati, comparazioni o altri elementi riferiti alla specifica cessione, può comportare l’illegittimità della rettifica per difetto di motivazione.
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