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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (M_D AFE001 REG2022 0029903 12.12.2022) recante il non accoglimento dell'istanza datata 29.11.2022 volta ad ottenere l'attribuzione dei benefici ex art. 117 del R.D. 31.12.1928 nr. 3458 - oggi recepiti dall'art. 1801 del D.lgs nr. 66 del 15.03.2010 – (doc. 1), nonché di ogni atto inerente presupposto e conseguente, procedimentale e/o finale, noto ed ignoto; accertamento del diritto al riconoscimento dei predetti benefici, con ogni conseguenza di legge e quindi anche il ricalcolo degli oneri di pensione, cassa di previdenza Ufficiali e trattamento di buonuscita, con decorrenza dalla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (doc. 2), oltre interessi legali fino al saldo, con conseguente condanna del Ministero Difesa al relativo pagamento; e, subordinatamente, per l'accertamento dei danni conseguenti al ritardo del Ministero Difesa nell'istruire la pratica di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio nei confronti del ricorrente stesso, con conseguente condanna del Ministero Difesa al relativo risarcimento maggiorato degli interessi legali dalla domanda cit. (doc. 2) fino al saldo;

Giustizia amministrativa202300053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dei benefici economici per infermità dipendente da causa di servizio, fondato sul fatto che il riconoscimento dell'infermità era intervenuto dopo il collocamento in congedo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quando era ancora in servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una discopatia cervicale con sofferenza neurogena cronica, nonché l'ascrizione tabellare e la concessione dell'equo indennizzo. Gli accertamenti sanitari e la successiva formalizzazione del riconoscimento erano intervenuti dopo il suo collocamento in congedo, sebbene l'infermità fosse stata denunciata durante il rapporto di impiego. L'Amministrazione aveva pertanto respinto l'istanza di attribuzione dei benefici previsti dall'art. 1801 del d.lgs. 66/2010, ritenendo necessario che anche l'ascrizione dell'infermità e il suo riconoscimento fossero avvenuti in costanza di servizio. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 117 e 120 del r.d. 3458/1928, dell'art. 3 della l. 539/1950, dell'art. 1801 del d.lgs. 66/2010 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; questione di legittimità costituzionale dell'art. 1801 del d.lgs. 66/2010 in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost.; violazione della l. 241/1990, del d.P.R. 461/2001 e dell'art. 1043, comma 1, lett. a), del d.P.R. 90/2010, per il ritardo dell'Amministrazione nell'istruzione della pratica di riconoscimento. Sono state inoltre formulate domande di accertamento della decorrenza dei benefici dalla domanda di riconoscimento e domande risarcitorie per il ritardo amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Ha rilevato che, con la sentenza n. 13 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del d.lgs. 66/2010 limitatamente all'inciso «, in costanza di rapporto di impiego,». Secondo la Corte, è sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza del rapporto di impiego; non è invece legittimo subordinare il beneficio al fatto che il riconoscimento amministrativo intervenga prima della cessazione del servizio, poiché la durata del procedimento è sottratta al controllo dell'interessato e non attiene ai presupposti sostanziali del diritto. Poiché il diniego impugnato si fondava esclusivamente sulla disposizione espunta dall'ordinamento, il provvedimento è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la posizione secondo i criteri derivanti dalla pronuncia costituzionale e dalla sentenza. Il TAR ha respinto la domanda di accertamento della decorrenza dei benefici, ritenendo preclusa una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.: l'Amministrazione non aveva ancora esaminato la decorrenza degli effetti economici a seguito del riconoscimento spettante. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per danno da ritardo, poiché il ricorrente non aveva provato tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, inclusi danno, nesso causale e dolo o colpa dell'apparato, e il riesercizio del potere avrebbe potuto soddisfare gli interessi economici dedotti. Le spese sono state compensate per il parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 1801 d.lgs. 66/2010

    «, in costanza di rapporto di impiego,»

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la subordinazione del beneficio al riconoscimento dell'infermità durante il rapporto di impiego; è sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto e derivi da causa di servizio.

  • art. 117 r.d. 3458/1928

    Richiamato quale fonte originaria dei benefici economici per l'infermità dipendente da causa di servizio.

  • art. 120 r.d. 3458/1928

    Richiamato quale ulteriore fonte originaria dei benefici successivamente trasfusi nell'art. 1801 del d.lgs. 66/2010.

  • art. 3 l. 539/1950

    Indicato tra le disposizioni poste a fondamento della pretesa ai benefici.

  • art. 3 Cost.

    La condizione che il riconoscimento dell'infermità intervenga in costanza di rapporto è stata ritenuta irragionevole perché collega la perdita del beneficio alla durata del procedimento amministrativo, fattore estraneo alla sfera di controllo dell'interessato.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; impedisce quindi di determinare direttamente la decorrenza degli effetti economici prima del riesercizio del potere da parte dell'Amministrazione.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità per danno da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e per ritardo ha natura aquiliana e richiede illegittimità, dolo o colpa, danno ingiusto, nesso causale e spettanza del bene della vita.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul ricorrente l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, compresi danno, ammontare, nesso causale e dolo o colpa dell'Amministrazione.

  • art. 7, comma 2, d.P.R. 461/2001

    Richiamato quale disposizione relativa alla trasmissione della relazione sanitaria al Comitato di verifica per le cause di servizio.

  • art. 1043, comma 1, lett. a), d.P.R. 90/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto ritardo nell'istruzione della pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 13/2024

    Ha espunto dall'art. 1801 del d.lgs. 66/2010 l'inciso «, in costanza di rapporto di impiego,» per contrasto con l'art. 3 Cost.

Massime di principio

  • Per l'attribuzione dei benefici economici connessi a un'infermità dipendente da causa di servizio è sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza del rapporto di impiego e che ne sia accertata la dipendenza da causa di servizio; non è legittimo richiedere che il riconoscimento amministrativo intervenga prima della cessazione dal servizio.
  • È irragionevole negare il beneficio sulla base del solo fatto che l'ascrizione tabellare o il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio siano intervenuti dopo il collocamento in congedo, quando la domanda e l'insorgenza dell'infermità risalgano al periodo di servizio.
  • Quando il provvedimento di diniego è fondato esclusivamente su una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice amministrativo deve annullarlo e ordinare all'Amministrazione di riesercitare il potere secondo il quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale.
  • Ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo non può determinare direttamente la decorrenza di benefici economici relativi a un potere amministrativo che non sia stato ancora esercitato, dovendo lasciare all'Amministrazione il primo apprezzamento sulla spettanza e sugli effetti della prestazione.
  • Il danno da ritardo nell'attività amministrativa costituisce responsabilità aquiliana; il ricorrente deve provare tutti gli elementi della fattispecie, inclusi l'illegittimità della condotta, il danno ingiusto e il suo ammontare, il nesso causale e il dolo o la colpa dell'apparato.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoDanno da ritardo
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicitàRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

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