Cassazione Civile, Ordinanza n. 10956/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'impresa ricorrente aveva convenuto in giudizio la società originaria organizzatrice di un evento culturale-commerciale, chiedendo la risoluzione di un contratto di sponsorizzazione, l'accertamento negativo di ulteriori somme asseritamente dovute e il risarcimento dei danni. Deduceva inadempimenti relativi a un evento specifico, consistiti, secondo la sua prospettazione, nello spostamento e nella riduzione dello stand, nella pendenza irregolare della pedana e nella preclusione alla vendita di prodotti di altri marchi, in particolare birra, oltre alla mancata realizzazione di un certo ritorno economico. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale per decadenza contrattuale e accolto solo parzialmente l'accertamento negativo sui crediti per energia elettrica. La Corte d'appello, pur escludendo la decadenza ritenendola clausola vessatoria non specificamente approvata, aveva comunque respinto nel merito le ulteriori domande, reputando non provati o irrilevanti gli inadempimenti allegati. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, in otto motivi, vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando: la pretesa confusione tra due distinti eventi/contratti di sponsorizzazione; l'erronea valutazione della conoscenza delle condizioni contrattuali; la non corretta considerazione dello spostamento e delle dimensioni dello stand; l'omessa ammissione della prova testimoniale su collocazione, dimensioni e pedana; la mancata ammissione della prova sulla vendita di altri prodotti e sulla birra; e l'erronea regolazione delle spese di lite, poiché la Corte d'appello aveva accolto solo il motivo sulla decadenza ma aveva comunque posto le spese a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o fossero privi di interesse; i motivi dal terzo al settimo sono stati giudicati inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito e delle prove, o difettavano di specificità ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., oppure non erano decisivi rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale; l'ottavo motivo è stato reputato inammissibile perché non si confrontava con il fatto che l'appello era stato integralmente respinto e che, quindi, la soccombenza restava della ricorrente. La Corte ha confermato la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha disposto, come da formula finale in dispositivo non integralmente riportata nel testo, le conseguenze di legge in materia di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una nuova valutazione del merito; la censura deve colpire effettivamente la ratio decidendi e non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura delle prove.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
È richiamato per affermare la possibilità di scrutinare il vizio motivazionale nonostante la doppia conforme, ma la censura resta inammissibile perché non si confronta con la ragione decisoria dirimente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere specifica indicazione degli atti e dei capitoli di prova su cui si fonda la censura; la mancata trascrizione o puntuale indicazione comporta inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è corretta quando l'appello è integralmente respinto, anche se la motivazione della decisione di merito è diversa da quella del primo giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo finale per le conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità del ricorso, secondo la disciplina del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o pretende una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente adeguata.
- La prova testimoniale dedotta in ricorso per cassazione deve essere specificamente indicata e trascritta nei suoi passaggi rilevanti, altrimenti difetta il requisito di specificità del ricorso.
- Non ogni irregolarità esecutiva o difformità materiale integra inadempimento grave idoneo a fondare la risoluzione: occorre dimostrare un'incidenza apprezzabile e decisiva sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva del giudizio; il mancato esercizio del potere di compensazione non richiede una motivazione autonoma e non è di per sé censurabile in cassazione.
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