Cassazione Penale, Sentenza n. 8333/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 13/11/2023 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del 10/10/2023 relativo a nove polizze assicurative per Euro 550.000. Il PM deduceva violazione di legge (art. 407, comma 2, c.p.p.) sostenendo che il Riesame aveva ritenuto inutilizzabili - per decorso del termine delle indagini - alcuni atti investigativi posti a fondamento del sequestro, nonostante tale eccezione fosse stata, a suo avviso, dedotta intempestivamente dalla difesa e soggetta alle regole di deducibilità delle nullità intermedie dell'art. 182 c.p.p.; in sostanza, il PM contestava che l'eccezione di inutilizzabilità non potesse essere sollevata in sede di riesame e che il provvedimento di sequestro dovesse ritenersi comunque valido.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile e manifestamente infondato. Ha condiviso l'impianto logico del Tribunale del Riesame secondo cui il decreto del 10/10/2023 costituiva un provvedimento autonomo rispetto al precedente decreto del 18/11/2022 e, pertanto, era soggetto a scrutinio pieno ex art. 324 c.p.p. in sede di riesame. Di conseguenza il Tribunale poteva verificare ex novo l'utilizzabilità degli atti investigativi e, constatato che taluni atti erano stati compiuti oltre il termine delle indagini e che le residue risultanze non fondavano il fumus commissi delicti, ha correttamente annullato il sequestro. La Cassazione, pur osservando che il principio richiamato dal PM è corretto in astratto, ha rilevato che non si applicava al caso concreto e ha quindi rigettato il ricorso.
Norme richiamate
art. 407 c.p.p., comma 2
Riferita dal ricorrente come norma collegata alla regolazione dei rimedi sulle misure cautelari; la Corte osserva che il principio invocato dal PM (in tema di impugnazioni/ordinanze cautelari) può essere corretto in astratto ma non si attaglia al caso, perché il decreto impugnato era un autonomo titolo cautelare sottoposto a pieno scrutinio in sede di riesame.
art. 182 c.p.p.
Norma sul regime di deducibilità delle nullità e sulla necessità di sollevare eccezioni tempestivamente; la Corte distingue la fattispecie rilevando che le regole di deducibilità delle nullità intermedie non impediscono al giudice del riesame di valutare ex novo l'utilizzabilità degli atti quando il provvedimento impugnato costituisce un autonomo atto cautelare.
art. 324 c.p.p.
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del Riesame: la Corte sottolinea che il riesame di un provvedimento cautelare comporta uno scrutinio pieno dei presupposti della misura (anche in relazione al fumus commissi delicti) e la verifica dell'utilizzabilità degli atti su cui la misura si fonda.
Massime di principio
- Se un provvedimento di sequestro successivo è autonomo rispetto a un precedente provvedimento ablativo, il giudice del riesame può procedere a uno scrutinio pieno e valutare ex novo l'utilizzabilità degli atti posti a fondamento della misura.
- L'inutilizzabilità degli atti per decorso del termine delle indagini può essere rilevata in sede di riesame anche se l'eccezione è stata sollevata dalla difesa in quella fase, perché la verifica concerne l'effettivo utilizzo degli atti in relazione al nuovo provvedimento cautelare.
- Le regole di deducibilità delle nullità/intermediate nullities (art. 182 c.p.p.) possono impedire eccezioni tardive in presenza di atti cui la parte ha potuto obiettare tempestivamente, ma non ostano al riesame di atti impiegati in un nuovo provvedimento autonomo soggetto a pieno controllo.
- Il giudice del riesame deve valutare sia l'utilizzabilità degli atti investigativi sia se le risultanze residue siano sufficienti a fondare il fumus commissi delicti prima di confermare un sequestro preventivo.
- Quando esiste già un provvedimento ablativo su elementi analoghi, l'adozione di un nuovo decreto richiede una motivazione che giustifichi l'autonomia e la necessità dell'ulteriore vincolo; in mancanza, il nuovo provvedimento può essere annullato.
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