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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41013/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso lamentava: 1) carenza di motivazione nella dosimetria della pena, con mantenimento apodittico della pena base nonostante minore gravità complessiva del fatto e violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 cod. proc. pen.), poiché la Corte d'appello ha aumentato la pena per il capo 2 rispetto a quella inflitta dal Tribunale; 2) carenza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva (detenzione domiciliare) richiesta dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato infondati gli altri motivi, ma ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al singolo delitto ascritto al capo 2 (perché la Corte d'appello ha aumentato la pena di 15 giorni violando il divieto di reformatio in peius) e limitatamente alla mancata motivazione sul diniego della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20‑bis cod. pen. Ha disposto la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo esame esclusivamente su quei punti. La parte sostanziale della sentenza di merito è stata confermata per il resto.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamata quale norma di riqualificazione del capo 1 (la Corte d'appello ha dichiarato non luogo a procedere per il delitto riqualificato ai sensi di tale articolo)

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamata per la riqualificazione del capo 2 (la Corte territoriale ha ritenuto sussistere il delitto riqualificato secondo questa norma)

  • artt. 110 e 648‑bis cod. pen.

    Norme indicate rispetto al capo 3, la cui condanna è stata confermata dalla Corte territoriale e confermata in cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzata per il riassunto tecnico dei motivi di ricorso come previsto dalla disciplina delle impugnazioni

  • art. 597, commi 3‑4, cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius è stato interpretato dalla Corte come esteso non solo all'entità complessiva della pena ma a ciascun elemento autonomo che concorre alla sua determinazione: la Corte ha annullato la parte della sentenza che aveva aumentato la pena per il capo 2 rispetto al Tribunale

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Applicata dal giudice di primo grado per ridurre la pena base in sede di calcolo per il rito, richiamata nella ricostruzione delle operazioni di computo della pena

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata per l'aumento della pena in relazione alla continuazione: la Corte ha verificato l'ammontare dell'aumento e ha annullato la parte in cui l'aumento ha superato quanto già inflitto in primo grado

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere l'esame in cassazione delle censure relative all'individuazione della pena base non dedotte in appello (inammissibilità delle censure non sollevate nel gravame)

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Norma sulle pene sostitutive per pene detentive brevi: la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello, se nega la sostituzione, debba motivare in chiave prognostica perché la sostitutiva sarebbe inidonea alla finalità rieducativa; l'assenza di tale motivazione ha determinato l'annullamento con rinvio

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'atto di cassazione per disporre la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità conseguente alla sentenza parzialmente annullata

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius in appello vale non solo per la pena complessiva ma per ciascun elemento autonomo della pena: il giudice d'appello non può aumentare segmenti della pena già definiti in primo grado
  • Se l'imputato chiede la sostituzione di una pena detentiva breve con una sanzione alternativa ai sensi dell'art. 20‑bis, il giudice che la nega deve fornire una motivazione prognostica completa che spieghi perché la sostituzione sia incompatibile con la finalità rieducativa; la mancanza di motivazione legittima l'annullamento con rinvio
  • Le censure in materia di individuazione della pena base non possono essere introdotte in cassazione se non sono state previamente dedotte in appello (limite di ammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.3 c.p.p.)
  • Quando la Cassazione annulla solo la fase della determinazione della pena e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità, il giudice del rinvio dovrà ricalcolare il trattamento sanzionatorio tenendo conto dei vincoli posti dalla Corte di legittimità

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