Ordinanza n. 1659/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità, ordinanza di occupazione d’urgenza e successivi atti dell’iter espropriativo relativi all’occupazione di circa 550 mq di terreno
Esito
La controversia
Il proprietario ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria della sopravvenuta inefficacia della determinazione sindacale di approvazione del progetto, dell’ordinanza di occupazione d’urgenza e degli ulteriori atti espropriativi, nonché l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione del terreno. Ha inoltre chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno per la definitiva perdita della proprietà e al pagamento dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima. Nel corso del giudizio è stata riproposta anche la domanda di restituzione del fondo. L’amministrazione ha comunicato il decesso del procuratore costituito, senza formale notificazione alla controparte; il giudice ha quindi rilevato la necessità di garantire il pieno contraddittorio rispetto alla domanda residua di restituzione, in presenza di un’amministrazione rimasta priva di difensore.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le domande di inefficacia, illegittimità, restituzione e condanna risarcitoria. Ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 ss. c.p.c., individuando quale evento interruttivo il decesso del procuratore costituito e precisando che, ove la parte sia costituita a mezzo procuratore, l’interruzione decorre dalla data in cui il procuratore rende la relativa dichiarazione. Il Collegio ha evidenziato la necessità di una rituale riassunzione o prosecuzione del giudizio per assicurare il contraddittorio con il Comune. Ha inoltre avvisato il Commissario ad acta già nominato che, in caso di riassunzione o prosecuzione nei termini e modi di legge, dovrà esercitare senza ritardo i poteri sostitutivi, considerata la pendenza ultradecennale della controversia.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dà atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2 c.p.a., a far tempo dal verificarsi dell’evento interruttivo o nel caso in cui la parte si sia costituita a mezzo procuratore, dalla data in cui lo stesso rende la relativa dichiarazione.
La morte del procuratore costituito determina l’interruzione del processo; quando la parte è costituita tramite procuratore, la decorrenza dell’interruzione è collegata alla dichiarazione resa dal procuratore.
artt. 299 ss. c.p.c.
Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo sono richiamate quale disciplina applicabile alla vicenda interruttiva.
Massime di principio
- Il decesso del procuratore costituito costituisce evento interruttivo del processo amministrativo; l’interruzione deve essere dichiarata dal giudice e, quando la parte è costituita a mezzo procuratore, decorre dalla data della dichiarazione resa dal procuratore stesso.
- Quando, a seguito dell’interruzione del processo, residui una domanda sostanziale ancora pendente, il giudice deve assicurare la rituale ricostituzione del contraddittorio con l’amministrazione prima di procedere alla decisione nel merito.
- La pendenza ultradecennale del giudizio può giustificare un espresso sollecito al commissario ad acta già nominato affinché, in caso di riassunzione o prosecuzione del processo, eserciti tempestivamente i poteri sostitutivi senza imporre inutili ulteriori diffide.
Come è indicizzato
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