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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del dirigente dell’Area dipartimentale acquisti e logistica dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025, comunicato via pec il 7 gennaio 2026, con cui l’Amministrazione ha aggiudicato il Lotto 1 della procedura di gara per l’acquisizione in service di apparecchiature pre post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica immunometria e farmacotossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona al R.T.I. costituendo formato tra Abbott S.r.l. - Belli S.r.l. - DiaSorin Italia S.p.A.; - dei verbali concernenti le operazioni di gara e della lex specialis, ivi inclusi i chiarimenti, nelle parti di cui in esposizione; - nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti a quelli sopra indicati; e per la condanna dell’AST Ancona al risarcimento del danno in forma specifica in favore di Roche Diagnostics S.p.A., come in seguito indicato, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e susseguente subentro di Roche nel medesimo o, in via di subordine, per equivalente economico; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Abbott S.r.l.: - dei medesimi atti impugnati da Roche mediante il ricorso principale e in particolare, tra gli altri, della determina di aggiudicazione del Dirigente dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025, comunicata via PEC il 7 gennaio 2026, di tutti i verbali di gara e della disciplina di gara nelle parti di cui in esposizione, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, conseguenziale e connesso, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui in esposizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A.: - dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott S.r.l.: - dei provvedimenti già gravati con il ricorso incidentale;

Giustizia amministrativa202600132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una gara per l’acquisizione in service di apparecchiature e sistemi diagnostici all’RTI costituendo formato da Abbott S.r.l., Belli S.r.l. e DiaSorin Italia S.p.A., nonché verbali, lex specialis e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roche ha impugnato l’aggiudicazione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Abbott ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti contro i medesimi atti, limitatamente ai profili esposti nei propri scritti. L’ordinanza esamina esclusivamente la domanda cautelare riproposta da Roche con i motivi aggiunti e la richiesta di sospensione del contratto, senza definire nel merito i vizi dedotti contro la gara e l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha escluso, allo stato, la sospensione del contratto stipulato nelle more con l’aggiudicataria. In primo luogo, ha rilevato, in via prima facie, che l’effetto sospensivo relativo alla stipula del contratto cessa in caso di rinvio della causa al merito, richiamando l’art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2026; ogni questione sull’eventuale inefficacia del contratto conseguente alla successiva notificazione dei motivi aggiunti è stata riservata alla fase di merito. In secondo luogo, ha considerato che la durata della fornitura, pari a sei anni prorogabili per ulteriori tre, consentirebbe, in caso di accoglimento del ricorso, il subentro o il risarcimento per equivalente. Infine, ha valorizzato l’imminenza della trattazione di merito, fissata al 18 giugno 2026, nella quale sarà deciso anche un ricorso concernente la medesima gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 11, d.lgs. 50/2026

    “l’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa in caso di rinvio del giudizio al merito”

    Il TAR ha ritenuto, in via prima facie, che il rinvio della causa alla fase di merito faccia cessare l’effetto sospensivo sulla stipula del contratto.

  • art. 55 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale della domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione della stipula o dell’esecuzione del contratto può essere negata quando l’eventuale accoglimento del ricorso consenta ancora il subentro nell’affidamento oppure il risarcimento per equivalente, con conseguente assenza di un pregiudizio non adeguatamente reversibile.
  • La prossimità della trattazione di merito costituisce elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può giustificare il rigetto della domanda cautelare, soprattutto quando la durata residua della controversia sia contenuta.
  • Il giudice cautelare può riservare alla decisione di merito la questione relativa all’inefficacia del contratto conseguente alla notificazione di motivi aggiunti, senza pronunciarsi anticipatamente su tale effetto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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