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Sentenza

Sentenza n. 698/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto d’improcedibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente emesso dalla Questura di Firenze il 12 gennaio 2026 e notificato al destinatario in pari data (prot. 102/26).

Giustizia amministrativa202600488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di improcedibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, adottato dalla Questura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 7 febbraio 2023. La Commissione territoriale aveva riconosciuto i presupposti per la protezione speciale e gli era stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno, con scadenza 4 agosto 2025. Il 27 novembre 2024, dopo avere reperito un'occupazione, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato improcedibile la domanda ritenendo applicabile il divieto di conversione introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria prevista dalla medesima disposizione, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina previgente perché la domanda originaria di protezione internazionale era stata presentata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Richiamando l'interpretazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023 fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9634 del 5 dicembre 2025, il Collegio ha ritenuto che la disciplina transitoria riguardi le istanze originarie di rilascio del titolo di soggiorno e non soltanto le successive istanze di conversione. Pertanto, per stabilire se trovi applicazione la disciplina previgente, occorre fare riferimento alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Poiché tale domanda era stata presentata il 7 febbraio 2023, anteriormente al 5 maggio 2023, data di entrata in vigore della l. n. 50/2023, il ricorrente conservava la facoltà di convertire il permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, ove sussistessero gli ulteriori presupposti di legge. L'Amministrazione, negando in radice la possibilità di conversione, ha quindi illegittimamente applicato la disciplina sopravvenuta. Le spese di lite sono state compensate per l'incertezza normativa.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    “per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”; “i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19 comma 1.1 terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge”

    La disciplina transitoria conserva il regime previgente per le istanze originarie di rilascio della protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, includendo la facoltà di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione previgente sanciva la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale; tale facoltà resta applicabile ai procedimenti rientranti nella disciplina transitoria.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    È la disposizione richiamata per i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati e per il relativo regime transitorio di rinnovo e conversione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, rileva la data di presentazione dell'istanza originaria di protezione internazionale o di rilascio del titolo di soggiorno da convertire, non la data di presentazione della successiva domanda di conversione.
  • Il divieto di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale introdotto dalla l. n. 50/2023 opera nei confronti degli stranieri che abbiano presentato l'istanza originaria di protezione internazionale successivamente al 5 maggio 2023; per le istanze anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  • La presentazione dell'istanza originaria prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina determina l'ultrattività dell'intero regime previgente, compresa la facoltà di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
  • L'Amministrazione non può fondare il diniego della conversione esclusivamente sull'entrata in vigore del divieto sopravvenuto quando l'istanza originaria di protezione internazionale è stata presentata nel periodo coperto dalla disciplina transitoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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