Sentenza n. 6611/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento e in subordine, la riforma quanto alla ricorrente -OMISSIS- s.r.l., del provvedimento prot.-OMISSIS- del 15 settembre 2025, comunicato in data 18.09.2025, recante la sanzione disciplinare della censura quanto alla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, del provvedimento prot. -OMISSIS-del 15 settembre 2025, comunicato in data 18.09.2025, recante la sanzione disciplinare della censura, per gli stessi fatti addebitati. nonché per l’annullamento, e, in subordine per la riforma, di ogni ulteriore atto presupposto e collegato e, in particolare, della proposta dell’irrogazione di sanzioni amministrative, nei confronti di entrambi i ricorrenti, assunta dal Collegio di Garanzia con delibera -OMISSIS-, in data 2 aprile 2025 e dell’atto di contestazione degli addebiti emesso da IVASS n.-OMISSIS-, in data 8 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti IVASS del 15 settembre 2025 recanti la sanzione disciplinare della censura, nonché la proposta del Collegio di garanzia e l'atto di contestazione degli addebiti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le sanzioni della censura irrogate per avere intermediato una polizza fideiussoria del valore di 171.500 euro, apparentemente riferibile a una compagnia assicuratrice ma rivelatasi contraffatta, senza svolgere i necessari controlli sulla validità del documento e sulla legittimazione della società che aveva ricevuto il premio. Con il primo motivo hanno negato che fosse stata provata la contraffazione, contestando il rilievo attribuito all'invio della polizza da un indirizzo PEC diverso da quello ufficiale e al disconoscimento della firma digitale. Con il secondo motivo hanno dedotto l'insufficienza, contraddittorietà e carenza istruttoria della motivazione sulla generale negligenza della condotta. Con il terzo motivo hanno eccepito la tardività della contestazione degli addebiti, notificata oltre 120 giorni dall'accertamento dei fatti, in violazione dell'art. 12 del regolamento IVASS n. 39 del 2018. In via subordinata hanno chiesto la rideterminazione della sanzione, sostenendo che fosse più appropriato applicare un semplice richiamo e invocando la giurisdizione estesa al merito prevista dall'art. 134, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che il procedimento sanzionatorio non era diretto ad accertare in via principale la veridicità della polizza, ma la violazione dei doveri di correttezza e diligenza gravanti sugli intermediari vigilati. La negligenza è risultata provata da una pluralità di elementi: il comunicato IVASS del 6 febbraio 2024, che segnalava una bozza contraffatta e indicava le cautele da adottare; il mancato utilizzo dell'indirizzo PEC specificamente indicato per verificare la genuinità della polizza; le difformità grafiche e del logo; l'indicazione di indirizzi PEC diversi da quello deputato ai controlli; la condotta successiva relativa alla restituzione del premio e alla stipula di una nuova polizza, caratterizzata da profili di opacità e dalla mancata dimostrazione dell'impiego della somma. Tali elementi rendevano irrilevante, ai fini della responsabilità disciplinare, la mancata prova diretta della contraffazione mediante i soli elementi contestati dai ricorrenti. Quanto alla tardività, il TAR ha ritenuto che l'accertamento dell'illecito, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del 2018, si perfezioni con la conclusione della valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, non con la mera acquisizione materiale dei documenti. Poiché IVASS aveva richiesto documentazione integrativa il 23 maggio 2024, ricevuta il 29 maggio 2024, e la contestazione era stata formulata dopo la valutazione di una documentazione copiosa e complessa, il termine di 120 giorni è stato ritenuto rispettato. Infine, il giudice ha escluso il potere di rideterminare la sanzione: l'art. 134, lett. c), c.p.a. riguarda le sanzioni pecuniarie delle autorità indipendenti, mentre la censura non è una sanzione per la quale sia previsto un potere giudiziale di rideterminazione. In ogni caso, la censura è stata ritenuta congrua rispetto alla gravità della condotta. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 5.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore di IVASS.
Norme richiamate
art. 12 regolamento IVASS n. 39/2018
Il termine per la contestazione degli addebiti è stato interpretato in collegamento con la nozione di accertamento dell'illecito: il termine decorre dalla compiuta valutazione del materiale istruttorio, non dalla sua mera acquisizione.
art. 8, comma 5, regolamento IVASS n. 39/2018
L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione.
L'accertamento si perfeziona con il completamento della valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie sanzionabile.
art. 134, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione estesa al merito per la rideterminazione delle sanzioni riguarda le sanzioni pecuniarie delle autorità amministrative indipendenti e non si estende alla sanzione disciplinare della censura.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio a carico di intermediari assicurativi, l'accertamento della violazione dei doveri di correttezza e diligenza non richiede necessariamente la previa dimostrazione diretta della contraffazione del documento intermediato, quando una pluralità convergente di elementi indiziari dimostri che l'operatore non ha adottato le verifiche e cautele professionalmente doverose.
- L'intermediario assicurativo viola i doveri di professionalità e diligenza quando omette controlli agevolmente eseguibili, specificamente indicati dall'autorità di vigilanza, diretti a verificare la riferibilità della polizza alla compagnia assicuratrice, soprattutto in presenza di anomalie grafiche, di indirizzi PEC non ufficiali e di dubbi sulla legittimazione del soggetto che riceve il premio.
- Ai sensi del regolamento IVASS n. 39/2018, l'accertamento dell'illecito amministrativo si perfeziona con la compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione; il termine per la contestazione decorre da tale momento e non dalla data della violazione né dalla mera acquisizione materiale della documentazione.
- La durata della fase di accertamento può essere proporzionata al volume della documentazione da esaminare e alla complessità fattuale e giuridica della fattispecie, purché la contestazione sia notificata entro il termine decorrente dalla conclusione della valutazione istruttoria.
- La giurisdizione estesa al merito prevista dall'art. 134, lett. c), c.p.a. per le sanzioni pecuniarie delle autorità indipendenti non attribuisce al giudice amministrativo il potere di rideterminare una sanzione disciplinare non pecuniaria quale la censura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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