Sentenza del 09/12/2020 n. 3914 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo - Prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Termine decennale - Notifica al coobbligato - Prova in appello - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla rilevabilità e dimostrazione dell'interruzione della prescrizione del diritto di riscossione, con specifica contestazione della notifica dell'atto impositivo (anche rispetto a un coobbligato solidale). Si discuteva se l'eccezione di interruzione sia rilevabile d'ufficio, se in appello sia ammessa la produzione di documenti nuovi (in particolare l'originale dell'atto notificato) ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, e se la qualificazione di una parte come coobbligato solidale possa essere accertata per verificare l'interruzione ai sensi dell'art. 1310 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'eccezione di interruzione della prescrizione sia rilevabile anche d'ufficio trattandosi di una mera difesa; ciò non confligge con il divieto di proporre nuove eccezioni. In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi ex art. 58 d.lgs. 546/1992, inclusi l'originale dell'atto impositivo la cui notifica è contestata. Non costituisce una nuova eccezione, ai fini della prescrizione, l'accertamento della qualifica di coobbligato in solido se necessario per verificare un fatto interruttivo ai sensi dell'art. 1310 c.c. Inoltre è confermato che il termine prescrizionale per la riscossione delle imposte è di dieci anni anche se il titolo è stato formato nei confronti di un coobbligato solidale.
Norme richiamate
codice civile, art. 1310
La qualificazione di una parte come coobbligato in solido può essere accertata quando è necessaria per verificare l'esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione; tale accertamento non costituisce nuova eccezione impeditiva.
d.lgs. 546/1992, art. 58
art. 58, d.lgs. n. 546/1992
In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi per dimostrare fatti rilevanti (tra cui l'originale dell'atto notificato) ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione.
Massime di principio
- L'eccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio: il giudice può esaminarla anche se non proposta come nuova eccezione dalle parti.
- In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi ex art. 58 d.lgs. 546/1992 quando servono a provare fatti decisivi (es. la notifica dell'atto impositivo); quindi l'originale dell'atto può essere prodotto in appello per dimostrare l'inesistenza o l'irregolarità della notifica.
- La qualificazione di una parte come coobbligato solidale può essere verificata ove sia necessaria per accertare un fatto interruttivo della prescrizione (art. 1310 c.c.); tale verifica non è da considerare come una nuova, improponibile eccezione.
- Il termine prescrizionale per la riscossione delle imposte è di dieci anni anche quando il titolo di credito sia stato formato nei confronti di un coobbligato solidale: la formazione del titolo contro il coobbligato non riduce il termine prescrizionale generale.
- In situazioni analoghe, il contribuente che contesta la notifica o l'interruzione della prescrizione può e deve produrre in appello ogni documento probatorio rilevante; il giudice dovrà valutare la rilevanza e l'efficacia probatoria anche se i documenti sono nuovi rispetto al primo grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 857 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 876 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 1403 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 1404 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →