Cassazione Penale, Sentenza n. 35811/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 20/11/2024: Stanelli formulava sette motivi tra cui vizi di motivazione sulla distrazione di specifici automezzi e somme (es. €21.907,58 e €40.000), contestazione del dolo per alcune distrazioni, censura sul valore e rilevanza di escavatori usurati, qualificazione come bancarotta fraudolenta di crediti per SIM Vodafone (€35.378,40), mancanza di motivazione circa la sottrazione/trasmissione delle scritture contabili e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 L. Fall.; Alessi deduceva l'assenza di prova della sua consapevolezza nel concorso nelle distrazioni e il mancato pieno riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di entrambi i ricorrenti: ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sulla prova della distrazione di beni e somme (anche alla luce del principio che l'amministratore deve dimostrare la destinazione di beni non rinvenuti), sulla qualificazione come bancarotta patrimoniale/dissipazione (es. trasferimento di €40.000 a società riconducibile alla famiglia, acquisto sproporzionato di SIM intestate a familiari) e sull'idoneità di beni di modesto valore a costituire pregiudizio per i creditori. Tuttavia il ricorso di Stanelli è stato accolto limitatamente al capo relativo alla bancarotta documentale: la Corte d'appello non ha risposto alle censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore e sulla eventuale consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore; su questo profilo la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Per il resto i ricorsi sono stati respinti; Alessi è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219 L. Fallimentare
comma 1 lett. f) e comma 3
L'art. 219 è invocato in relazione alle attenuanti e alla valutazione della responsabilità per bancarotta; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale sul riconoscimento delle attenuanti (comma 3) e ha richiamato la norma nella comparazione con l'aggravante richiamata
art. 8 comma 3 L. Fallimentare
Richiamato per l'obbligo di verità gravante sul fallito rispetto alla destinazione dei beni e per giustificare l'onere, in mancanza di spiegazioni, di provare la destinazione degli stessi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite nella esposizione dei motivi in cassazione (criteri di motivazione del ricorso)
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale la prova della distrazione di beni può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti: l'onere di spiegare spetta al gestore dell'impresa.
- Per la configurazione del dolo nella bancarotta patrimoniale è sufficiente la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori; non è necessaria l'intenzione specifica di arrecare il danno.
- Anche la sottrazione di beni di modesto valore può integrare il reato se dimostra un depauperamento rilevante per l'integrità della garanzia creditoria (es. beni riacquistati o funzionali all'attività aziendale).
- Operazioni sproporzionate o spese estranee all'attività (es. acquisto massivo di SIM intestate a familiari con indebitamento a carico della società) possono configurare dissipazione o distrazione fraudolenta se non giustificate dall'impresa.
- Quanto alla bancarotta documentale, l'omessa considerazione da parte del giudice d'appello di specifiche censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni o sulla consegna delle scritture contabili determina vizio idoneo all'annullamento e al rinvio: il giudice di legittimità richiede che tali questioni siano affrontate e motivate.
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