Cassazione Penale, Sentenza n. 8543/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dall'1.12.2011 (casa circondariale di Bologna) e poi agli arresti domiciliari dal 23.12.2011 al 18.06.2012 in relazione a un'ordinanza cautelare per reati in materia di stupefacenti; successiva archiviazione del procedimento con decreto del GIP in data 29.03.2019 per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione previa riqualificazione nella ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. In cassazione la ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva negato l'indennizzo ritenendo difettare i requisiti del III comma dell'art. 314 c.p.p. e avendo ritenuto un atteggiamento connivente della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la mera estinzione del reato per prescrizione non dà automaticamente diritto alla riparazione, salvo che risulti accertata in astratto l'ingiustizia formale della privazione della libertà, circostanza non sussistente nel caso concreto. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che ha riscontrato condotta di grave negligenza ostativa alla riparazione: la ricorrente era a conoscenza dell'attività di spaccio svolta da terzi (tra cui il convivente), aveva messo a disposizione l'abitazione dove sono stati trovati stupefacenti, denaro e un bilancino, e non ha dato chiarimenti precisi nel successivo interrogatorio; inoltre non ha rinunciato alla prescrizione al fine di accelerare la definizione del procedimento. Per questi motivi la decisione di escludere l'indennizzo è stata ritenuta corretta. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000. Sentenza depositata il 2.03.2022.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
III comma dell'art. 314 c.p.p.
Il III comma contiene i requisiti e le esclusioni per la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che tali requisiti non ricorressero e che la prescrizione del reato di per sé non legittima l'indennizzo a meno che non emerga un'ingiustizia formale della detenzione
DPR 309/1990 art. 73 comma 5
art. 73 comma 5 DPR 309/90
La norma riguarda la riqualificazione in ipotesi lieve per reati in materia di stupefacenti; il provvedimento di archiviazione è intervenuto previa riqualificazione ai sensi di questa disposizione e con estinzione per prescrizione
Massime di principio
- La mera estinzione del reato per intervenuta prescrizione non costituisce automaticamente titolo per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione; è necessario dimostrare l'ingiustizia formale della privazione della libertà.
- Comportamenti di grave negligenza o condotte che creano l'apparenza di colpevolezza (es. mettere a disposizione la propria abitazione per persone dedite allo spaccio, presenza di stupefacenti/denaro/bilancino nell'abitazione, conversazioni intercettate riferibili ad attività illecite) possono escludere il diritto all'indennizzo.
- La conoscenza dell'attività delittuosa di terzi e la condotta personale che possa logicamente essere interpretata come contigua a tale attività possono essere considerate causa concorrente dell'adozione della misura cautelare e ostare alla riparazione.
- Chi invoca la riparazione deve documentare adeguatamente di aver favorito una pronta definizione del procedimento (ad es. rinuncia alla prescrizione o altre iniziative processuali), altrimenti la mancata rinuncia alla prescrizione può indebolire la domanda.
- In casi di concorso morale o di apparenza di partecipazione all'attività illecita, la giurisprudenza ammette che si possa escludere l'indennizzo anche se non è provata la responsabilità penale definitiva.
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