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Sentenza

Sentenza n. 167/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza - della Sentenza n. 216/2024, RG 67/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 20/06/2024 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 25/06/2024 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3); - della Sentenza n. 17/2025, RG 586/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025 (DOC. 4) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 24/01/2025 (DOC. 5), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 6);

Giustizia amministrativa202500800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Ascoli Piceno, con mancato pagamento delle somme riconosciute alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che avevano riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e avevano condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Le sentenze erano state notificate, non impugnate e risultavano passate in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'Ufficio Scolastico Regionale si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che, tra la notificazione delle sentenze all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza ai due giudicati, poiché il titolo non era stato eseguito e l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice amministrativo ha dichiarato l'inottemperanza ai giudicati e imposto all'Amministrazione l'esecuzione integrale degli obblighi accertati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio riconosciuto alla ricorrente dalle sentenze del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme non sia stata eseguita, e l'Amministrazione non contesti l'obbligo né adduca ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si sia costituita formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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