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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36267/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Ragusa del reato di detenzione e cessione di hashish nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, contestando in particolare la prova della destinazione allo spaccio. Con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo di una censura già proposta in appello e infondato nella sostanza: la decisione impugnata aveva motivato sulla destinazione allo spaccio valorizzando l’osservazione diretta della cessione da parte dei militari durante un controllo stradale, il rinvenimento di denaro nelle perquisizioni immediate e le dichiarazioni dell’acquirente. Il secondo motivo è inammissibile perché meramente reiterativo: la Corte d’appello aveva applicato i criteri di valutazione complessiva del fatto e motivato sulla gravità concreta delle modalità dell’azione, sulla non occasionalità dell’attività, corroborata da un precedente specifico, e sugli elementi difensivi già considerati per qualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il terzo motivo è stato disatteso: il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d’appello aveva escluso elementi favorevoli, rilevando che il comportamento extra ed endoprocessuale non presentava aspetti meritevoli di positiva considerazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo; il relativo importo non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    il Tribunale di Ragusa lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per aver detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish.

    La fattispecie contestata e ritenuta sussistente è quella di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 131-bis c.p.

    Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del caso concreto, condotta, ai sensi dell'art. 133, primo comma; cod. pen., alla luce delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), nonché, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della condotta successiva al reato.

    La particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell’entità del danno o del pericolo e, dopo le modifiche legislative richiamate, della condotta successiva al reato.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Tale giudizio, fondato sui criteri dell'art. 133 cod. pen., appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

    La valutazione dei criteri rilevanti per la particolare tenuità appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto in caso di motivazione mancante o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, quando non sia ravvisabile l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La prova della destinazione allo spaccio può essere ritenuta adeguatamente motivata sulla base della valutazione congiunta dell’osservazione diretta di una cessione, del rinvenimento immediato di denaro e delle dichiarazioni dell’acquirente.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e la condotta successiva al reato. Non è necessario esaminare tutti i criteri normativi, ma il giudice deve motivare sulle concrete modalità del comportamento e non può limitarsi a clausole di stile.
  • La valutazione sulla particolare tenuità è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può selezionare gli elementi utili alla proporzionata modulazione della pena e motivare l’esclusione del beneficio anche valorizzando l’assenza di elementi meritevoli di apprezzamento favorevole.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità

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