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Sentenza

Sentenza n. 1827/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 226/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse il ricorso contro l'assegnazione della sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres e contro le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assegnatario della sede farmaceutica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Sardegna aveva bandito un concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, all'esito del quale la sede n. 6 di Sassari-Porto Torres era stata assegnata a un farmacista e successivamente autorizzata all'apertura e all'esercizio. I titolari delle altre farmacie attive nel Comune avevano impugnato l'assegnazione e gli atti autorizzativi deducendo, da un lato, la perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione e permanenza in graduatoria da parte dell'assegnatario, divenuto socio accomandatario e titolare della maggioranza delle quote di una società titolare di farmacia urbana; dall'altro, la successiva cessione delle quote della farmacia urbana, ritenuta equiparabile al trasferimento della titolarità della farmacia e incompatibile con il divieto decennale previsto dalla legge e dal bando. Il TAR aveva dichiarato il ricorso collettivo inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la riattivazione di una sede farmaceutica vacante non incidesse su una posizione giuridica qualificata dei titolari delle farmacie limitrofe. In appello, le farmacie hanno contestato tale statuizione, sostenendo di avere un interesse concreto all'eliminazione della sede n. 6, anche perché due titolari avrebbero conseguito le rispettive sedi proprio mediante il concorso straordinario e perché la sede, una volta annullata l'assegnazione, non sarebbe stata riassegnabile o sarebbe stata soppressa nella futura revisione della pianta organica. Nel merito hanno riproposto le censure relative alla perdita dei requisiti dell'assegnatario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le appellanti, in quanto titolari di farmacie già attive nel Comune, lamentassero esclusivamente lo sviamento di clientela derivante dalla concreta attivazione di una sede farmaceutica vacante, istituita già nel 2011. Tale posizione, pur fattualmente differenziata rispetto alla generalità dei consociati, non è giuridicamente qualificata: il pregiudizio commerciale trova la propria causa nell'istituzione della sede e nella conseguente modifica della pianta organica, che avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, non nella successiva assegnazione della sede vacante. La riattivazione di una sede già istituita mira al ripristino della corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela dell'utenza e non attribuisce ai titolari delle sedi limitrofe una rendita di posizione o la garanzia di un determinato livello di profitti. Le appellanti non hanno quindi dimostrato quale concreta utilità avrebbero ottenuto dall'annullamento dell'assegnazione e delle autorizzazioni, essendo insufficiente il mero interesse alla legalità dell'azione amministrativa. È stata inoltre ritenuta meramente congetturale la prospettata futura soppressione della sede per il calo demografico, trattandosi di un'eventualità dipendente da una futura valutazione discrezionale del Comune. Il rigetto della censura processuale ha assorbito il motivo di merito relativo ai requisiti dell'assegnatario, dichiarato inammissibile. Le appellanti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11, co. 3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27

    Costituisce la base normativa del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

  • artt. 1 e 2 l. 2 aprile 1968, n. 475

    Le norme sulla localizzazione delle sedi farmaceutiche perseguono l'efficacia e la capillarità del servizio nell'interesse della popolazione, non la tutela di una rendita di posizione o di un determinato livello di profitto dei titolari delle sedi esistenti.

  • art. 12, co. 4, l. 2 aprile 1968, n. 475

    Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia (…) non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento.

    La norma è stata richiamata dalle appellanti quale fondamento del motivo di merito relativo alla pretesa perdita dei requisiti dell'assegnatario; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione per l'assenza di interesse a ricorrere.

  • art. 2, lett. e), e art. 12, lett. e), del bando di concorso

    I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata in caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello.

    Le disposizioni sono state invocate per sostenere l'esclusione dell'assegnatario in ragione della perdita sopravvenuta dei requisiti; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 2, punto 6), del bando di concorso

    Non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni.

    La previsione è stata invocata in relazione alla cessione delle quote della società titolare della farmacia urbana; la questione non è stata esaminata per il difetto di interesse delle appellanti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere richiede una posizione differenziata e giuridicamente qualificata, nonché una lesione personale, concreta e attuale e un'utilità specifica ottenibile dall'accoglimento della domanda; non è sufficiente il mero interesse alla legalità dell'azione amministrativa.
  • La riattivazione di una sede farmaceutica previamente istituita e rimasta vacante non lede, di per sé, la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, poiché il loro interesse alla conservazione della clientela costituisce un interesse di mero fatto e non una situazione giuridica tutelabile.
  • Il pregiudizio commerciale derivante dall'aumento della concorrenza è causalmente riconducibile all'istituzione della sede e all'incidenza di tale scelta sulla pianta organica, sicché il titolare delle sedi preesistenti deve contestare tempestivamente gli atti istitutivi, non può attendere la successiva assegnazione della sede per impugnare l'attivazione del servizio.
  • La disciplina delle sedi farmaceutiche è finalizzata a garantire l'efficacia e la capillarità del servizio nell'interesse della popolazione e non attribuisce ai titolari delle farmacie esistenti una rendita di posizione o la garanzia di un determinato livello di profitti.
  • Una prospettata futura soppressione della sede farmaceutica, subordinata a una successiva revisione della pianta organica e a valutazioni discrezionali dell'amministrazione, integra un interesse ipotetico e non può fondare l'interesse concreto e attuale a impugnare l'assegnazione della sede.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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