Cassazione Civile, Ordinanza n. 14083/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro instaurato con più contratti di apprendistato stipulati tra una società e una lavoratrice in date diverse. La lavoratrice aveva domandato al Tribunale l’accertamento della nullità dei contratti di apprendistato, la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi indicati, il riconoscimento dell’inquadramento superiore e delle conseguenti differenze retributive, nonché l’impugnazione del licenziamento intimato il 28.2.2022 con richiesta di reintegrazione e tutela risarcitoria/contributiva o, in subordine, di altre indennità. Il Tribunale aveva condannato la società al pagamento di una somma. In appello, la Corte di Roma aveva rigettato l’appello incidentale della società e, in parziale riforma, aveva annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione e condannato la società a un’indennità risarcitoria entro il limite di dodici mensilità, oltre contributi e un’ulteriore somma. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della trattazione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente formulata dalla società ricorrente, sottoscritta dal procuratore speciale e depositata prima dell’adunanza camerale, e ha dichiarato l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché la lavoratrice intimata non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è valida se ritualmente sottoscritta dal procuratore speciale della parte ricorrente e depositata prima dell’adunanza camerale.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia ritualmente proposta comporta l’estinzione del processo di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione non si provvede sulle spese quando la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è validamente sottoscritta dal procuratore speciale e intervenuta prima della camera di consiglio, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude la decisione nel merito delle censure e comporta il venir meno del potere-dovere della Corte di pronunciarsi sul rapporto sostanziale controverso.
- Se la parte intimata non svolge attività difensiva, in caso di estinzione non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
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