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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41160/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere deducendo un unico, articolato motivo per violazione di legge e vizi di motivazione (art. 273 c.p.p.), lamentando carenza e parzialità della motivazione del Tribunale del riesame. Ha sostenuto che non sarebbe provata la gravità indiziaria in relazione ai capi contestati (b, d, d-bis, r, s, t) aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., evidenziando: mancata considerazione di atti e conversazioni favorevoli (es. progressivo 2438) da cui emergerebbe la qualità di semplice lavoratore edile; incongruenze temporali con le cariche ricoperte (es. nomina/cessazione di amministratore delegato della società Veritas); assenza di prova della conoscenza della natura illecita dei finanziamenti esteri e della effettiva trasmissione di documenti agli investitori; carenza di prova circa la compartecipazione alle attività del Barone e la destinazione delle operazioni a vantaggio della cosca; motivazione generica sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; infine contestazione della sussistenza di pericolo di reiterazione e della necessità della misura più afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione ampia, logica e priva di aporie, idonea a sostenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. La decisione del giudice di merito è stata valorizzata sulla base di molteplici elementi: collegamenti del ricorrente con il cosiddetto clan Bonavota e con il broker Barone; ruolo di "prestanome" del ricorrente in operazioni economico-finanziarie e societarie mirate a eludere misure di prevenzione; riscontri documentali e trasferimenti fraudolenti; sproporzione tra redditi e tenore di vita; tentativi di infiltrazione in imprese in Lombardia, Piemonte e Liguria; dichiarazioni rese dal ricorrente in interrogatorio ammissive circa il ruolo svolto. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione della presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p., sottolineando che la difesa non ha fornito elementi idonei a escludere le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata in relazione alla finalizzazione delle condotte a favore della consorteria criminale (ricorrenza di condotte dirette a realizzare consistenti interessi economici del clan), sulla base di accertamenti giudiziali e dell'insieme di attività societarie e finanziarie poste in essere.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata la presunzione relativa di pericolosità: gravava sulla difesa l'onere di fornire elementi che dimostrassero l'assenza delle esigenze cautelari o che la misura afflittiva non fosse necessaria; in mancanza, il Tribunale ha legittimamente ritenuto sussistente un concreto pericolo di reiterazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente a censura della motivazione; la Cassazione ha ritenuto però che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non affetta dai vizi denunciati, quindi non sussistono le ipotesi di violazione di tale norma tali da rendere il provvedimento insostenibile.

  • art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la limitazione del contenuto del motivo riprodotto in cassazione; la Corte ha trattato il motivo nei limiti previsti e ne ha comunque valutato la fondatezza sostanziale, ritenendola manifestamente infondata.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione verifica la motivazione del giudice di merito soltanto sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e non contraddittorietà: non compete alla Cassazione riesaminare i fatti o rivalutare l'attendibilità delle prove.
  • La difesa ha l'onere di fornire elementi concreti per contrastare la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; la semplice contestazione teorica della motivazione non è sufficiente.
  • La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (o sue formulazioni) può essere desunta da un quadro indiziario complessivo che dimostri la finalità delle condotte a vantaggio di una consorteria mafiosa, anche attraverso compagini societarie e trasferimenti finanziari artificiosi.
  • Differenze temporali tra cariche formali e periodi contestati non escludono automaticamente la gravità indiziaria se vi sono attività coordinate, contatti, trasferte e ruoli sostanziali che collegano il soggetto alle condotte contestate.
  • Dichiarazioni ammissive rese dall'indagato in sede di interrogatorio, riscontri documentali e ripetuti collegamenti societari possono costituire elementi forti ai fini della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione.
  • Una mera rielaborazione alternativa degli elementi valutati dal giudice del riesame, senza indicare vizi logici specifici nella motivazione, è inammissibile in cassazione per vizio di motivazione.

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