Sentenza n. 4953/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione: del decreto del Ministero dell’Interno, avente prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto il decreto di rigetto della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per precedente penale e omessa dichiarazione dello stesso nell'istanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non indicasse adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; l'illegittimità della valorizzazione della mera pendenza di un procedimento penale in assenza di un definitivo accertamento di responsabilità; l'irrilevanza o risalenza nel tempo dei fatti; il mancato apprezzamento della lunga permanenza in Italia, dell'integrazione familiare, lavorativa e sociale e del relativo affidamento; il difetto di istruttoria e l'omessa ponderazione dell'interesse pubblico. Il Ministero aveva respinto l'istanza perché il richiedente era stato sottoposto a procedimento penale per rissa aggravata, definito con condanna alla multa di 2.000 euro, e perché nell'istanza aveva dichiarato di non avere precedenti penali. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione non potesse pretendere un'assoluta irreprensibilità morale o impeccabilità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la cittadinanza per naturalizzazione non costituisca un diritto automaticamente conseguente alla residenza decennale, ma il risultato di una valutazione ampiamente discrezionale sull'integrazione sociale del richiedente, sull'affidabilità e sulla capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. In tale valutazione assumono rilievo le condizioni lavorative, economiche e familiari, la condotta complessiva e, in particolare, i fatti penalmente rilevanti e l'irreprensibilità morale e civile. Il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti, nonché sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa. Nel caso concreto, la condanna per rissa aggravata e l'omessa dichiarazione del precedente penale sono state ritenute circostanze idonee a fondare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione sociale. L'omissione dichiarativa può giustificare il rigetto anche indipendentemente dall'accertamento di uno specifico reato di falso, in applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, e costituisce comunque un elemento valutabile nell'apprezzamento complessivo della personalità e dell'adesione ai principi dell'ordinamento. La valutazione amministrativa del fatto storico in chiave preventiva è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Sono state quindi respinte le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché il provvedimento indicava i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche del diniego. Il rigetto non impedisce la ripresentazione futura dell'istanza. Le spese sono state compensate; è stata respinta anche la domanda di ammissione al gratuito patrocinio per manifesta infondatezza delle censure.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni
La residenza decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione è subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'interesse pubblico.
art. 588 c.p.
Il precedente per rissa aggravata, definito con condanna alla multa, è stato legittimamente valorizzato quale elemento della valutazione complessiva di affidabilità e irreprensibilità della condotta.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
tale omissione non solo sarebbe suscettibile di essere perseguita penalmente, ma ... può determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda
L'omessa indicazione di un precedente penale in una dichiarazione sostitutiva può determinare il rigetto della domanda anche senza un autonomo accertamento del reato di falso; in ogni caso rileva nella valutazione dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità telematiche.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta per manifesta infondatezza delle censure.
art. 8 CEDU
Il diniego di cittadinanza, non impedendo al ricorrente di permanere in Italia e di condurvi la propria vita alle condizioni precedenti, non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Il diniego non è stato ritenuto causa di interferenza nella vita privata e familiare, poiché non incide sulle condizioni di permanenza e di vita già godute in Italia.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, è oggetto di valutazione discrezionale e la residenza legale decennale costituisce soltanto un presupposto per la presentazione della domanda, non un titolo automatico al riconoscimento dello status civitatis.
- Nel procedimento di naturalizzazione l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, considerando condizioni lavorative, economiche e familiari, condotta di vita, affidabilità e adesione ai doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.
- Il precedente penale può essere valutato dall'Amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza anche quando la valutazione amministrativa sia formulata in chiave preventiva e prognostica, poiché essa è autonoma rispetto all'accertamento penale della responsabilità e non richiede di coincidere con esso.
- L'omessa dichiarazione di un precedente penale nell'istanza di cittadinanza può giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dall'accertamento del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, e costituisce comunque un indice valutabile di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nell'ordinamento.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale in materia di cittadinanza è estrinseco e formale: esso verifica la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione.
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