Regolamento (UE) 2024/2766
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2766 della Commissione, del 30 ottobre 2024, relativo alla non approvazione della 1,3,7-trimetilxantina (caffeina) come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la non approvazione della caffeina come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione fonda la decisione su criticità relative alla sicurezza per la salute umana e per l’ambiente, non superate dalle osservazioni del richiedente. L’atto non impedisce tuttavia la presentazione di una nuova domanda secondo la procedura prevista dalla normativa sui prodotti fitosanitari.
Non approvazione della 1,3,7-trimetilxantina (caffeina) come sostanza di base ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla valutazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, della sostanza 1,3,7-trimetilxantina (caffeina) quale "sostanza di base" destinata a essere usata nei prodotti fitosanitari. Riguarda in particolare gli usi richiesti come insetticida nei cavoli, nelle patate e nel Buxus spp., nonché come molluschicida in tutte le colture commestibili e non commestibili. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della 1,3,7-trimetilxantina (caffeina) come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2766 della Commissione conclude il procedimento avviato sulla domanda di approvazione della caffeina come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ne dispone la non approvazione. La decisione si fonda sulle valutazioni scientifiche e procedurali svolte dalla Commissione, con il supporto dell’EFSA, e sulla persistente presenza di criticità per la salute umana e per l’ambiente.
Contesto procedurale e iter della domanda
La Commissione ha ricevuto la domanda iniziale il 6 giugno 2018 dalla società Progarein, quale richiedente, per l’uso della 1,3,7-trimetilxantina (caffeina) come sostanza di base. La domanda riguardava l’impiego come insetticida nei cavoli, nelle patate e nel Buxus spp., nonché come molluschicida in tutte le colture commestibili e non commestibili.
Successivamente sono state presentate versioni rivedute della domanda nel giugno 2019, nel dicembre 2019 e nell’aprile 2020; quest’ultima risultava corredata delle informazioni richieste dall’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, la Commissione ha chiesto assistenza scientifica all’EFSA, che ha trasmesso una relazione tecnica il 26 gennaio 2021. La Commissione ha quindi presentato una relazione di esame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 5 luglio 2021.
Nel corso della procedura, la Commissione ha invitato il richiedente a formulare osservazioni sulla relazione tecnica EFSA e sulla propria relazione di esame. Nell’agosto 2021 il richiedente ha chiesto la sospensione della procedura per predisporre informazioni supplementari, richiesta che la Commissione ha accolto. Nel settembre 2022 è stata quindi presentata una domanda aggiornata, trasmessa dalla Commissione agli Stati membri e all’EFSA per osservazioni; sulla base di tali elementi, il comitato permanente ha ritenuto non necessario un nuovo parere scientifico dell’EFSA.
Valutazione della sicurezza per la salute umana
La Commissione richiama innanzitutto la classificazione armonizzata della caffeina ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che la qualifica come nociva per gli esseri umani se ingerita, con tossicità acuta di categoria 4.
Sul piano della salute umana, l’Autorità ha inoltre evidenziato, sulla base del parere scientifico del proprio gruppo di esperti sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, diversi effetti nocivi della caffeina:
- effetti sul sistema cardiovascolare;
- effetti sull’idratazione e sulla temperatura corporea negli adulti;
- effetti sul sistema nervoso centrale, inclusi sonno, ansia e cambiamenti comportamentali, negli adulti e nei bambini;
- effetto negativo correlato al peso alla nascita nelle donne in gravidanza.
L’EFSA ha inoltre osservato che, per mancanza di dati, non era possibile concludere la valutazione dei rischi non alimentari per operatori, lavoratori, astanti e residenti.
Valutazione dell’impatto ambientale
Quanto all’ambiente, l’Autorità ha rilevato che il limite parametrico per l’acqua potabile di 0,1 μg/l, applicabile alla caffeina in caso di approvazione come sostanza attiva, sarebbe stato significativamente superato per gli usi richiesti nella domanda. È stata inoltre prevista una possibile esposizione significativa delle acque superficiali.
La Commissione riporta anche che i dati disponibili non erano sufficienti a dimostrare un rischio accettabile per gli organismi non bersaglio. Tali elementi hanno contribuito a confermare l’insufficienza dei presupposti richiesti per l’approvazione come sostanza di base.
Esito finale e effetti dell’atto
Nella relazione di esame aggiornata presentata il 23 maggio 2024 e nel progetto di regolamento dell’11 luglio 2024, la Commissione ha concluso che i criteri di approvazione delle sostanze di base non erano soddisfatti. Nonostante le osservazioni del richiedente, non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione relativi alla sicurezza per la salute umana e per l’ambiente.
Per tale ragione la Commissione ha ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha quindi adottato la decisione di non approvare la caffeina come sostanza di base.
Il regolamento chiarisce espressamente che tale esito non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione della 1,3,7-trimetilxantina (caffeina) ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia generale nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Non approvazione della sostanza di base
L’articolo 1 stabilisce che la 1,3,7-trimetilxantina (caffeina) non è approvata come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Presupposti istruttori e valutazione scientifica
La Commissione ha esaminato la domanda iniziale del 6 giugno 2018 e le successive versioni rivedute del 2019 e 2020, chiedendo assistenza scientifica all’EFSA ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4. Sono state considerate la relazione tecnica EFSA del 26 gennaio 2021, la relazione di esame della Commissione del 5 luglio 2021, la domanda aggiornata del settembre 2022 e le osservazioni di Stati membri, EFSA e richiedente.
Motivi della non approvazione
La Commissione evidenzia che la caffeina è classificata come nociva per ingestione (tossicità acuta, categoria 4) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sul piano della salute umana, vengono richiamati effetti avversi su sistema cardiovascolare, idratazione, temperatura corporea, sistema nervoso centrale e peso alla nascita in gravidanza; inoltre non è stato possibile concludere la valutazione dei rischi non alimentari per operatori, lavoratori, astanti e residenti per mancanza di dati. Sul piano ambientale, l’EFSA rileva il possibile superamento del limite parametrico di 0,1 μg/l per l’acqua potabile, una potenziale esposizione significativa delle acque superficiali e l’insufficienza dei dati per dimostrare un rischio accettabile per gli organismi non bersaglio.
Esito del procedimento e rapporto con nuove domande
Non essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la sostanza non è approvata. Il regolamento precisa espressamente che resta salva la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di approvazione conformemente all’articolo 23, paragrafo 3.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è adottato dalla Commissione il 30 ottobre 2024 e pubblicato nella Serie L del 31 ottobre 2024; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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