Regolamento (UE) 2024/2768
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2768 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione assicura la protezione nell’Unione alla denominazione di origine "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay", registrata a livello internazionale ai sensi dell’Atto di Ginevra. La Commissione ha verificato le condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1753 e, in assenza di opposizioni, ha disposto la protezione del nome nell’Unione. L’atto si limita a riconoscere la tutela per un formaggio specifico, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Protezione nell’Unione europea della denominazione di origine "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay" iscritta nel registro internazionale dell’Atto di Ginevra.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea alla denominazione di origine "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay", registrata internazionalmente dalla Svizzera come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La protezione riguarda il prodotto rientrante nella classe dei formaggi. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altre denominazioni o altri settori merceologici.
Protezione nell’Unione della denominazione di origine "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2768 della Commissione attua il meccanismo di tutela nell’Unione delle denominazioni di origine registrate internazionalmente nell’ambito dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona. L’atto riguarda la denominazione di origine "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay", registrata su domanda della Svizzera e riferita a un formaggio.
Contesto normativo e presupposti della tutela
La Commissione richiama l’Atto di Ginevra, in particolare:
- l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, che consente il deposito della domanda di registrazione internazionale da parte delle autorità competenti della parte contraente;
- l’articolo 6, che prevede l’iscrizione nel registro internazionale e la notifica agli altri aderenti;
- l’articolo 9, che impone alle altre parti contraenti di proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, salvo rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione, il 29 novembre 2023, l’avvenuta iscrizione del nome "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay" come denominazione di origine nel registro internazionale.
Procedura seguita ai sensi del regolamento (UE) 2019/1753
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1753, richiamato come base giuridica dell’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’Atto di Ginevra. In particolare:
- la registrazione internazionale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, per consentire eventuali opposizioni;
- la Commissione ha valutato la registrazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, verificando che le condizioni richieste fossero soddisfatte;
- non essendo pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6, la protezione è stata ritenuta concedibile.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay" è protetto nell’Unione come denominazione di origine iscritta nel registro internazionale. Il medesimo articolo precisa che tale nome identifica un prodotto appartenente alla classe "formaggi".
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Rilievi operativi per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese attive nella commercializzazione di formaggi, il regolamento comporta il riconoscimento della protezione UE della denominazione di origine indicata. Ne deriva che l’uso del nome protetto dovrà conformarsi al regime di tutela derivante dall’iscrizione internazionale e dalla relativa protezione nell’Unione, nei limiti e secondo le regole previste dal diritto applicabile in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Disposizioni principali
Protezione della denominazione di origine nell’Unione
L’articolo 1 dispone che il nome "Tête de Moine/Tête de Moine, Fromage de Bellelay", iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione europea. Il nome identifica un prodotto della classe "formaggi".
Presupposti della protezione e verifica della Commissione
Dai considerando emerge che la Commissione ha ricevuto notifica dell’iscrizione internazionale il 29 novembre 2023, ha pubblicato la registrazione internazionale per consentire eventuali opposizioni e ha verificato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, che le condizioni per la protezione risultavano soddisfatte. Non essendo pervenute opposizioni ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, la protezione è stata concessa.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2019/1753, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1. I considerando richiamano anche l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, in particolare gli articoli 5, 6 e 9, che disciplinano registrazione internazionale e protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
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