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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/28

Regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione

Normativa europea32025R0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento delegato (UE) 2019/33 al nuovo sistema unionale delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143. Per il vino, alcune disposizioni vengono soppresse perché ora trattate dal nuovo quadro o dal regolamento delegato (UE) 2025/27; altre vengono mantenute, in particolare quelle sulla lingua del nome registrato, sulle motivazioni del condizionamento nella zona geografica, su alcune deroghe produttive e sull’uso della dicitura "denominazione di origine protetta" in ეტichetta. Il testo ridefinisce inoltre l’oggetto del regolamento 2019/33 e conferma che i documenti inviati alla Commissione devono essere in una lingua ufficiale dell’Unione o accompagnati da traduzione certificata.

Modifica e parziale semplificazione del regolamento delegato (UE) 2019/33 per riallinearne le norme al nuovo quadro UE sulle indicazioni geografiche nel solo settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al settore vitivinicolo e incide sul regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda in particolare le domande di protezione e l’etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali, nonché l’etichettatura e la presentazione dei vini. Restano fuori dal suo ambito le indicazioni geografiche dei settori delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1143 e dal regolamento delegato (UE) 2025/27; sono inoltre mantenute alcune regole già vigenti nel 2019/33 perché essenziali e non ricollocate nel nuovo quadro.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 nel settore vitivinicolo

Il regolamento delegato (UE) 2025/28 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/33 per allinearlo al nuovo quadro unionale sulle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143. La modifica è motivata dalla necessità di evitare sovrapposizioni o conflitti tra le vecchie disposizioni settoriali del vino e le nuove regole comuni applicabili ai tre comparti agricoli interessati.

Contesto normativo

Il considerando ricorda che il regolamento (UE) 2024/1143 istituisce un quadro unico dell’Unione per la registrazione e protezione delle indicazioni geografiche nei settori dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. Tale riforma ha comportato la modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, la modifica del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose e l’abrogazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari.

Ambito della revisione del regolamento 2019/33

Nel nuovo assetto, molte norme che prima erano contenute nel regolamento delegato (UE) 2019/33 risultano ora disciplinate direttamente dal regolamento (UE) 2024/1143 oppure dal regolamento delegato (UE) 2025/27, che attua il nuovo quadro per le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità. Per questa ragione, il regolamento 2025/28 elimina dal 2019/33 le disposizioni non più necessarie o potenzialmente incompatibili.

Disposizioni mantenute

Restano invece espressamente mantenute alcune regole considerate essenziali per il sistema vitivinicolo e non ricollocate nel nuovo impianto normativo. In particolare, sopravvivono le disposizioni relative:

  • alla lingua del nome registrato;
  • alla motivazione del condizionamento, incluso l’imbottigliamento, nella zona geografica;
  • alle deroghe alla produzione nella zona geografica delimitata;
  • alle deroghe all’obbligo di usare la dicitura "denominazione di origine protetta" in etichetta.

Nuovo articolo 1 del regolamento 2019/33

Il nuovo articolo 1 delimita in modo più preciso le materie ancora disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2019/33. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo, il regolamento continua a occuparsi del nome richiesto in protezione, dei requisiti supplementari del disciplinare, delle deroghe alla produzione nella zona delimitata e delle deroghe all’uso di "indicazioni" sulle etichette. Per le menzioni tradizionali, resta invece la disciplina su domanda di protezione, opposizione, modifiche e cancellazione. Inoltre, il regolamento conserva una funzione generale in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Soppressione di parti del testo originario

Sono abrogati l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 del regolamento delegato (UE) 2019/33. Il testo non dettaglia nel regolamento 2025/28 il contenuto di tali disposizioni, ma ne chiarisce la soppressione per effetto della nuova architettura normativa europea.

Lingua dei documenti trasmessi alla Commissione

L’articolo 59 viene riscritto per stabilire una regola generale di lingua applicabile alle comunicazioni con la Commissione sulle materie trattate dal regolamento: documenti e informazioni devono essere redatti in una lingua ufficiale dell’Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue. Si tratta di una previsione rilevante per gli operatori e per le autorità coinvolte nelle procedure di protezione e modifica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riformulazione del titolo del regolamento 2019/33

Il titolo del regolamento delegato (UE) 2019/33 viene sostituito per riflettere il nuovo perimetro normativo, limitato al settore vitivinicolo e alle regole su domande di protezione ed etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sulle menzioni tradizionali, sull’opposizione, sulla modifica e cancellazione delle menzioni tradizionali, nonché sull’etichettatura e presentazione.

Ridefinizione dell’oggetto e del contenuto residuo

L’articolo 1 viene sostituito e precisa che il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 solo per alcuni aspetti: per DOP e IGP vitivinicole, il nome oggetto di protezione, i requisiti supplementari del disciplinare, le deroghe alla produzione nella zona delimitata e le deroghe all’obbligo di usare "indicazioni" in ეტichetta; per le menzioni tradizionali, le domande di protezione, l’opposizione, le modifiche e la cancellazione; in generale, l’etichettatura e la presentazione.

Soppressione di disposizioni non più coerenti con il nuovo quadro

Sono soppressi l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 del regolamento delegato (UE) 2019/33, perché sostituiti o resi incompatibili dal regolamento (UE) 2024/1143 o dal regolamento delegato (UE) 2025/27.

Lingua della procedura verso la Commissione

L’articolo 59 è sostituito: i documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione sulle materie disciplinate dal regolamento devono essere redatti in una lingua ufficiale dell’Unione oppure accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Disposizioni mantenute del regolamento 2019/33

Rimangono in vigore le disposizioni relative alla lingua del nome registrato, alle ragioni che giustificano il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, nella zona geografica, alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata e alle deroghe all’obbligo di usare la dicitura "denominazione di origine protetta" in etichettatura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesettore vitivinicoloindicazioni geograficheetichettatura alimentaredenominazioni di originemenzioni tradizionali

Testo integrale

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