Regolamento (UE) 2025/29
Regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione abroga il precedente regolamento delegato (UE) 2021/1235, che disciplinava taluni aspetti procedurali delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. L’abrogazione si inserisce nel nuovo quadro comune unico dell’Unione introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di evitare sovrapposizioni e conflitti normativi con la nuova disciplina e con il regolamento delegato (UE) 2025/27.
Abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 relativo alle procedure sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito della disciplina UE delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose. Produce effetti generali e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, ma non introduce nuove regole sostanziali: elimina dal sistema vigente il regolamento delegato (UE) 2021/1235, ritenuto obsoleto e incompatibile con il nuovo quadro unico istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 e con il regolamento delegato (UE) 2025/27. L’entrata in vigore avviene il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Il regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione interviene nel processo di riorganizzazione del diritto dell’Unione sulle indicazioni geografiche. La sua funzione è esclusivamente abrogativa: elimina dal sistema il regolamento delegato (UE) 2021/1235, ormai non più coerente con il nuovo assetto normativo introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143.
Contesto normativo
Dai considerando emerge che il regolamento (UE) 2024/1143 ha istituito un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nei settori dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. Tale riforma ha comportato la modifica o l’abrogazione degli atti settoriali previgenti, al fine di armonizzare le procedure e concentrare la disciplina in un sistema unitario.
Effetti sul settore delle bevande spiritose
Il regolamento delegato (UE) 2021/1235 integrava il regolamento (UE) 2019/787 con norme specifiche su:
- domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- modifiche del disciplinare;
- cancellazione della registrazione;
- registro.
Secondo la Commissione, tali disposizioni sono state integralmente sostituite: in parte dal regolamento (UE) 2024/1143 e in parte dal regolamento delegato (UE) 2025/27, che disciplina tra l’altro le procedure relative alle modifiche dell’Unione, nonché all’approvazione e alla comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per evitare conflitti e duplicazioni, il regolamento 2021/1235 viene pertanto abrogato.
Dispositivo
L’articolo 1 contiene la sola disposizione sostanziale del testo: l’abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235
L’articolo 1 dispone l’abrogazione integrale del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, che integrava il regolamento (UE) 2019/787 con norme sulle domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, sulle modifiche del disciplinare, sulla cancellazione della registrazione e sul registro.
Ragioni dell’abrogazione nel nuovo quadro UE sulle indicazioni geografiche
I considerando spiegano che il regolamento (UE) 2024/1143 ha istituito un quadro comune unico dell’Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli. In tale contesto, molte regole precedentemente contenute nel regolamento delegato (UE) 2021/1235 sono ora sostituite dal regolamento (UE) 2024/1143 o dal regolamento delegato (UE) 2025/27.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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