Regolamento (UE) 2025/530
Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana relativo a un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) per le importazioni di legname nell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro FLEGT dell’Unione per rendere operativo il sistema di licenze con la Repubblica del Ghana. A tal fine inserisce il Ghana e la sua autorità di rilascio delle licenze nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 e amplia l’allegato III con l’elenco dei prodotti di legno interessati. L’intervento segue la conclusione positiva della valutazione indipendente del sistema ghanese di verifica della legalità e la conseguente possibilità, prevista dall’accordo di partenariato volontario, di fissare la data di avvio del sistema.
Modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 per includere il Ghana nel sistema UE di licenze FLEGT per il legname.
Ambito di applicazione
Si applica ai rapporti tra Unione europea e Repubblica del Ghana nell’ambito del sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione. Incide, in particolare, sull’elenco dei paesi partner e delle autorità designate al rilascio delle licenze e sull’elenco dei prodotti di legno soggetti al sistema FLEGT solo in relazione al Ghana. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 2173/2005 per consentire l’operatività del sistema di licenze per il Ghana. Si applica a decorrere dall’8 luglio 2025, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica degli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 per il Ghana
Il regolamento delegato (UE) 2025/530 aggiorna il sistema UE di licenze FLEGT per le importazioni di legname, in modo da consentire l’avvio operativo del regime con la Repubblica del Ghana. L’intervento si colloca nel quadro dell’accordo volontario di partenariato UE-Ghana, in vigore dal 1° dicembre 2009, e prende atto dell’esito positivo della valutazione indipendente del sistema ghanese di verifica della legalità.
Contesto e presupposti dell’intervento
Il preambolo spiega che l’articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell’accordo FLEGT con il Ghana prevede che le parti, sulla base delle raccomandazioni del meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame e di una valutazione indipendente conforme ai criteri dell’allegato VII, concordino la data dalla quale il sistema di licenze FLEGT sia operativo a tutti gli effetti. Poiché la valutazione congiunta indipendente ha concluso che il sistema ghanese di verifica della legalità soddisfa tali criteri, le parti possono ora definire la data di avvio del sistema.
Modifiche al regolamento (CE) n. 2173/2005
Per rendere possibile il funzionamento del sistema FLEGT per il Ghana, il regolamento modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005.
- Nell’allegato I, il Ghana è inserito tra i "paesi partner" e viene indicata come autorità designata di rilascio delle licenze la Divisione per lo Sviluppo dell’industria del legno / Commissione forestale, con relativi recapiti.
- Nell’allegato III, viene inserita una tabella specifica per la Repubblica del Ghana che elenca i prodotti di legno e derivati soggetti al sistema FLEGT in relazione a tale paese.
L’elenco dei prodotti comprende, tra l’altro, voci dei capitoli 44 e 94 della nomenclatura combinata, tra cui:
- legno grezzo e legno trattato (voce 4403);
- traversine di legno per strade ferrate o simili (4406);
- legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato o levigato (4407);
- fogli da impiallacciatura e altro legno sottilmente lavorato (4408);
- legno profilato lungo uno o più orli o superfici (4409);
- legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato (4412);
- lavori di falegnameria e carpenteria per costruzioni, inclusi finestre, porte, pannelli, casseforme, shingles e prodotti di legno per impiego strutturale (4418);
- parti di mobili di legno e mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, nelle cucine, nelle camere da letto e altri mobili di legno (9401 e 9403).
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita all’8 luglio 2025. Come atto delegato e regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore legno e per i professionisti che assistono importatori e imprese commerciali, la modifica rileva perché rende il Ghana un paese partner FLEGT ai fini del regime UE. Da tale data, le importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato III per il Ghana richiederanno l’osservanza del sistema di licenze previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo le regole applicabili al paese partner e alla relativa autorità di rilascio delle licenze.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 e serve ad adeguare gli allegati del sistema FLEGT per includere il Ghana come paese partner.
Presupposti derivanti dall’accordo UE-Ghana
Richiama l’accordo volontario di partenariato tra Unione europea e Repubblica del Ghana, in vigore dal 1° dicembre 2009. L’articolo 12, paragrafi 2 e 3, dell’accordo prevede che, sulla base delle raccomandazioni del meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame e di una valutazione indipendente, le parti concordino la data di inizio del sistema FLEGT.
Aggiornamento dell’allegato I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato per inserire la Repubblica del Ghana tra i paesi partner e indicare la Divisione per lo Sviluppo dell’industria del legno / Commissione forestale come autorità designata di rilascio delle licenze.
Aggiornamento dell’allegato III
L’allegato III è modificato per inserire, con riferimento al Ghana, l’elenco dei prodotti di legno coperti dal sistema di licenze FLEGT, includendo varie voci dei capitoli 44 e 94 della nomenclatura combinata, tra cui legno grezzo, traverse ferroviarie, legno segato, fogli da impiallacciatura, legno profilato, compensato e altri prodotti di falegnameria e mobili di legno.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dall’8 luglio 2025 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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