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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/26

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236

Normativa europea32025R0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo uniforme, per i tre comparti agricoli interessati, le formalità, i moduli e i canali di comunicazione da utilizzare nelle procedure davanti alla Commissione. Definisce il contenuto delle domande di registrazione, delle opposizioni, delle modifiche e delle cancellazioni, oltre alle regole per il registro elettronico dell’Unione e per l’attestazione del rispetto dei disciplinari. Introduce inoltre regole di etichettatura dei simboli UE e allinea il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 al nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143.

Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 per registrazione, modifica, cancellazione, protezione, etichettatura e comunicazioni relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, e adegua il settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure amministrative relative a indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose, nonché alle specialità tradizionali garantite, sia per domande provenienti dall’Unione sia da paesi terzi. Riguarda Stati membri, Commissione, autorità competenti, gruppi di produttori, richiedenti stabiliti o residenti in paesi terzi, organismi di controllo/certificazione e, per alcuni adempimenti, persone fisiche o giuridiche con interesse legittimo. Si estende anche all’etichettatura e ai simboli UE sui prodotti e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per il solo settore vitivinicolo; abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2024/1143, che ha creato un quadro unico per indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite nei settori dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose. La disciplina è improntata a semplificazione, uniformità procedurale, trasparenza dei fascicoli e uso di strumenti digitali comuni, con moduli standardizzati e registri pubblici centralizzati.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge l’esigenza di adattare le precedenti modalità di applicazione al nuovo impianto normativo, armonizzando le regole tra i diversi settori e sostituendo disposizioni ormai incoerenti con il nuovo quadro. La Commissione insiste su: uniformità dei documenti unici e dei disciplinari, controllo formale preliminare per evitare domande lacunose o in mala fede, tutela dei dati personali nelle procedure di opposizione e razionalizzazione delle comunicazioni tramite eAmbrosia e sistemi digitali equivalenti.

Ambito procedurale generale

L’articolo 1 delimita il regolamento a tre blocchi: procedure per indicazioni geografiche, procedure per specialità tradizionali garantite, ed etichettatura/comunicazioni. Ne deriva un testo eminentemente operativo, destinato a disciplinare il "come" delle procedure davanti alla Commissione più che i requisiti sostanziali di registrabilità, che restano nel regolamento (UE) 2024/1143 e negli atti settoriali richiamati.

Indicazioni geografiche: domanda di registrazione

Per le indicazioni geografiche, gli articoli 2-5 definiscono la presentazione della domanda nella fase unionale. Gli Stati membri utilizzano i moduli del sistema digitale della Commissione, mentre per i paesi terzi sono previsti moduli specifici in allegato I e documenti trasmessi in formato trattabile con elaborazione testi. Il documento unico deve essere una sintesi fedele del disciplinare e, salvo giustificazioni, non può superare 2.500 parole per prodotti agricoli e bevande spiritose e 5.000 parole per i vini.

La Commissione effettua un controllo formale di completezza: una domanda inviata correttamente tramite sistema digitale è considerata conforme; quella trasmessa via e-mail senza i requisiti richiesti è considerata non presentata. Il documento unico deve contenere gli elementi richiesti dal regolamento (UE) 2024/1143, compresa la classificazione doganale del prodotto e, se del caso, sintesi delle giustificazioni per restrizioni di confezionamento o etichettatura.

Indicazioni geografiche: zona geografica, prodotti distinti e modifiche del disciplinare

La zona geografica va delimitata in modo preciso e univoco, preferibilmente con confini fisici o amministrativi, potendo essere accompagnata da carte. Se una domanda o una modifica riguarda più prodotti distinti autorizzati a usare lo stesso nome, il rispetto dei requisiti deve essere dimostrato per ciascun prodotto separatamente; il concetto di "prodotti distinti" include casi di differente presentazione commerciale o diverse categorie/nomenclature.

Se, durante gli scambi con la Commissione, il disciplinare viene modificato, lo Stato membro deve aggiornare il documento unico e mantenere aggiornato il riferimento elettronico al disciplinare. Se le modifiche sono sostanziali e incidono su interessi non coperti dalla fase nazionale, è necessario riaprire l’opposizione a livello nazionale prima della trasmissione a Bruxelles. Per i paesi terzi, l’aggiornamento ricade sul richiedente o sull’eventuale gruppo rappresentato.

Indicazioni geografiche: opposizioni, consultazioni e modifiche dell’Unione

Le opposizioni devono contenere dati identificativi del nome pubblicato, il riferimento alla pubblicazione in GU, la dichiarazione di opposizione, i dati dell’opponente, l’interesse legittimo, i motivi di opposizione e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. La notifica dei risultati delle consultazioni deve indicare esito, eventuali modifiche del disciplinare o del documento unico e, se pertinente, la necessità di una procedura nazionale supplementare.

Le domande di approvazione di modifiche dell’Unione del disciplinare devono descrivere con precisione il nome protetto, lo Stato o paese di origine, le voci del disciplinare interessate, la ragione per cui la modifica rientra nell’articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143 e l’eventuale legame con modifiche ordinarie. Le domande degli Stati membri passano dal sistema digitale; quelle dei paesi terzi hanno un modulo dedicato in allegato IV. La Commissione pubblica la domanda in Gazzetta ufficiale unitamente agli altri documenti richiesti.

Indicazioni geografiche: modifiche ordinarie, temporanee e cancellazioni

Le modifiche ordinarie e temporanee, già approvate a livello nazionale o nel paese terzo, vengono comunicate alla Commissione con moduli e allegati specifici. Per le modifiche temporanee, il regolamento richiede una giustificazione connessa a misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, calamità naturali, condizioni meteorologiche sfavorevoli o turbative di mercato dovute a circostanze eccezionali, inclusi eventi geopolitici che incidono sulle materie prime.

Le richieste di cancellazione possono essere presentate da Stati membri, paesi terzi, gruppi di produttori o persone/entità con interesse legittimo; sono previste anche iniziative d’ufficio dello Stato membro o della Commissione. Il regolamento distingue tra cancellazione a iniziativa delle autorità e cancellazione su iniziativa dei produttori, con moduli separati e obbligo, per i richiedenti privati, di dimostrare l’interesse legittimo e allegare la necessaria rappresentanza o procura quando interviene un agente.

Registro elettronico delle indicazioni geografiche

L’articolo 16 istituisce il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come soluzione digitale pubblica. Il registro, gestito dall’EUIPO per conto della Commissione, conserva tutte le fasi della vita del nome: domanda, pubblicazione, opposizione, registrazione, modifiche, cancellazioni e rigetti. Vi sono iscritti nome, settore, classificazione doganale, date, riferimenti elettronici, paese d’origine, fascicolo, gruppo di produttori riconosciuto e, per i paesi terzi, autorità di controllo.

Per le registrazioni già esistenti o prive di documento unico pubblicato, il registro può contenere riferimenti a schede riepilogative, documenti equivalenti o schede tecniche. Le cancellazioni restano tracciate anche dopo la perdita di protezione, e gli Stati membri devono mantenere funzionante il collegamento elettronico al disciplinare aggiornato finché la protezione permane.

Attestazione del rispetto del disciplinare e libero scambio

L’articolo 17 disciplina il sistema di attestazione del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche. Gli Stati membri possono usare attestazioni elettroniche o estratti di elenchi di operatori approvati, dotati di data, firma/sigillo e dati identificativi dell’operatore e dell’organismo di controllo. Per i prodotti importati da paesi terzi, l’operatore deve mettere a disposizione dell’importatore una prova della certificazione, che l’importatore dovrà esibire alle autorità doganali o ad altre autorità UE competenti, su richiesta.

Norme specifiche per i prodotti agricoli

Per i prodotti agricoli, il regolamento restringe la descrizione del prodotto agli elementi realmente rilevanti, misurabili e verificabili, evitando ripetizioni e contenuti ridondanti. Per i prodotti di origine animale DOP, il disciplinare deve includere regole dettagliate sull’origine e sulla qualità dei mangimi. Inoltre, il disciplinare di DOP e IGP deve contenere procedure di prova dell’origine idonee a tracciare prodotto, materie prime, mangimi e altri elementi che devono provenire dalla zona delimitata.

Specialità tradizionali garantite: disciplina procedurale e registro

Per le STG, gli articoli 21-33 replicano la logica delle IG con adattamenti specifici. Le domande di registrazione e di modifica possono essere presentate da Stati membri o da soggetti/autorità di paesi terzi, con moduli dedicati in allegato X e XIII; il disciplinare deve contenere, se presente, l’affermazione di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 e le persone fisiche o giuridiche indicate devono essere pubblicate.

La descrizione del prodotto e del metodo di produzione deve essere essenziale: solo elementi necessari all’identificazione del prodotto, caratteristiche specifiche e metodo effettivamente in uso, con i tratti tradizionali documentati mediante elementi fondamentali e riferimenti consolidati. Se più prodotti distinti usano lo stesso nome, il rispetto dei requisiti deve essere dimostrato per ciascuno. Anche qui la Commissione effettua un controllo formale e considera non presentate le domande e richieste via e-mail che non rispettano i requisiti.

STG: opposizioni, modifiche e cancellazioni

Le opposizioni alle STG seguono un modello in allegato XI, con indicazione del nome, della pubblicazione, dell’interesse legittimo, dei motivi e del consenso alla trasmissione dei dati personali. La notifica degli esiti delle consultazioni deve riferire il risultato, l’eventuale modifica del disciplinare e, se necessario, allegarne la versione modificata.

Le richieste di modifica del disciplinare richiedono la descrizione delle voci interessate, dei motivi e, per i paesi terzi, la versione consolidata modificata e i documenti di supporto. Per le cancellazioni, sono previste due ipotesi analoghe a quelle delle IG: cancellazione per impossibilità di rispettare il disciplinare o per assenza di commercializzazione per sette anni consecutivi, e cancellazione su iniziativa dei produttori, anche tramite agente nel paese terzo. Anche per le STG è previsto un registro elettronico pubblico della Commissione con tracciamento delle modifiche e delle cancellazioni.

Etichettatura e simboli dell’Unione

L’articolo 34 stabilisce che i simboli UE per DOP, IGP e STG devono essere riprodotti secondo l’allegato XVII, che contiene specifiche grafiche, tipografiche e dimensionali. Se i simboli o le abbreviazioni sono riportati in etichetta, devono essere accompagnati dal nome registrato; le diciture complete possono essere utilizzate in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione tra quelle elencate nell’allegato.

Comunicazioni, sistemi digitali e lingua

Le comunicazioni con la Commissione devono avvenire, per gli Stati membri, mediante i sistemi digitali previsti dai regolamenti di base; per i soggetti di paesi terzi, tramite e-mail e moduli allegati. Restano fuori dai sistemi digitali le opposizioni e le richieste di cancellazione, che passano per e-mail. La Commissione attribuisce numeri di fascicolo, conferma i ricevimenti e scambia informazioni tramite il canale pertinente. Tutti i documenti devono essere in una lingua ufficiale dell’Unione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e abrogazioni

L’articolo 38 riscrive il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per il settore vitivinicolo, eliminando le parti ormai incompatibili con il nuovo quadro e concentrandosi su controlli, domande di protezione, opposizione, registrazione, modifica, cancellazione e comunicazioni. Vengono altresì aggiornati i riferimenti ai controlli ufficiali e alle autorità competenti. L’articolo 39 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236, superati dal nuovo regime unitario.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura procedurale

L’articolo 1 delimita l’ambito alle procedure di registrazione, approvazione di modifiche dell’Unione, comunicazione di modifiche ordinarie, cancellazione, gestione dei registri UE, attestazione di conformità e etichettatura/comunicazioni per indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite.

Domande di registrazione e controllo formale per le indicazioni geografiche

Gli articoli 2-5 e 7-8 disciplinano moduli, contenuti e limiti di lunghezza del documento unico, con modelli diversi per domande dell’Unione e di paesi terzi; la Commissione effettua un controllo formale di completezza e considera non presentate le domande inviate via e-mail non conformi. Il documento unico non può superare 2.500 parole per prodotti agricoli e bevande spiritose e 5.000 parole per i vini, salvo casi giustificati; è prevista la pubblicazione informativa di documenti unici mai pubblicati in precedenza.

Opposizioni, consultazioni e modifiche del disciplinare nelle indicazioni geografiche

Gli articoli 9-11 definiscono il contenuto dell’opposizione e della notifica degli esiti delle consultazioni, nonché la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare, con moduli specifici e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. È previsto un ulteriore passaggio di opposizione nazionale se le modifiche sono sostanziali e incidono su interessi non esaminati nella fase nazionale.

Modifiche ordinarie e temporanee e cancellazione delle indicazioni geografiche

Gli articoli 12-15 regolano la comunicazione alla Commissione delle modifiche ordinarie e temporanee già approvate a livello nazionale o nei paesi terzi, indicando documenti, prove e moduli da usare. L’articolo 14 disciplina anche le richieste di cancellazione, comprese quelle avviate dallo Stato membro o dalla Commissione d’ufficio e quelle promosse dai produttori, mentre l’articolo 15 prevede il controllo formale di completezza.

Registro elettronico delle indicazioni geografiche dell’Unione

L’articolo 16 istituisce il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come banca dati digitale pubblica, gestita dall’EUIPO per conto della Commissione, con dati minimi obbligatori, tracciamento delle modifiche e conservazione delle cancellazioni. Gli Stati membri devono mantenere attivo il link al disciplinare aggiornato per tutta la durata della protezione.

Attestazione del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche

L’articolo 17 consente attestazioni o elenchi di operatori approvati in formato elettronico, con contenuti minimi obbligatori e modulo facoltativo comune. Per prodotti di paesi terzi, l’importatore deve poter ottenere e mettere a disposizione la prova della certificazione, anche alle autorità doganali.

Norme specifiche per i prodotti agricoli

Gli articoli 18-20 impongono una descrizione del prodotto concentrata su qualità e caratteristiche specifiche, regole dettagliate sui mangimi per prodotti di origine animale DOP e procedure di tracciabilità/prova dell’origine per materie prime, mangimi e altri elementi provenienti dalla zona delimitata.

Specialità tradizionali garantite: registrazione, opposizione, modifica e cancellazione

Gli articoli 21-33 replicano la struttura procedurale per le STG, con moduli specifici per domande, opposizioni, modifiche del disciplinare e cancellazioni, controllo formale di completezza e un registro elettronico UE analogo a quello delle indicazioni geografiche. Sono previste regole particolari per i prodotti di paesi terzi, per le richieste presentate tramite agente e per le cancellazioni avviate d’ufficio o dai produttori.

Attestazione del rispetto del disciplinare per le STG

L’articolo 33 disciplina attestazioni ed elenchi di operatori approvati per le STG, con contenuti minimi, formato elettronico e prova della certificazione da esibire all’importatore per i prodotti di paesi terzi.

Etichettatura e simboli UE

L’articolo 34 stabilisce che i simboli UE devono essere riprodotti secondo l’allegato XVII, possono usare le diciture nelle lingue ufficiali dell’Unione e, se presenti in etichetta, devono essere accompagnati dal nome registrato.

Comunicazioni con la Commissione e lingua

Gli articoli 35-37 fissano i canali di comunicazione: sistemi digitali per gli Stati membri, e-mail con moduli per i soggetti di paesi terzi, eccezione per opposizioni e cancellazioni. Tutti i documenti devono essere redatti in una lingua ufficiale dell’Unione e ogni Stato membro deve designare un punto di contatto tecnico ufficiale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34

L’articolo 38 riscrive il regolamento 2019/34 per il settore vitivinicolo: sopprime varie disposizioni, aggiorna il titolo, allinea controlli e comunicazioni al regolamento 2024/1143 e sostituisce i riferimenti al regolamento (UE) n. 1306/2013.

Abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 39 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236. L’articolo 40 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichespecialità tradizionali garantiteetichettatura alimentarecontrolli ufficialisettore vitivinicolo

Testo integrale

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