Regolamento (UE) 2025/27
Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/1143 dettando regole procedurali e sostanziali di dettaglio per il sistema unitario UE di protezione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Disciplina in particolare le opposizioni, le modifiche dell’Unione e le modifiche ordinarie o temporanee dei disciplinari, i relativi obblighi di comunicazione e pubblicazione, nonché alcune condizioni specifiche per i prodotti agricoli e per l’uso di una STG come ingrediente. Il testo mira a rafforzare trasparenza, coerenza e certezza del diritto nel nuovo assetto unico europeo.
Norme integrative per la registrazione, la protezione, le modifiche dei disciplinari e l’uso di indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite, con abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del quadro unico istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché per le specialità tradizionali garantite. Riguarda le procedure dinanzi alla Commissione e agli Stati membri per opposizione, modifiche dell’Unione, modifiche ordinarie e temporanee dei disciplinari, comunicazioni e pubblicazioni, nonché alcune regole specifiche sui prodotti agricoli e sull’uso delle specialità tradizionali garantite come ingredienti nei prodotti trasformati. Opera direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
Regolamento delegato (UE) 2025/27: registrazione, protezione e modifica di indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/1143, che ha istituito un quadro unico dell’Unione per indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché per le specialità tradizionali garantite. La Commissione interviene su profili procedurali e applicativi necessari per garantire uniformità, trasparenza e certezza del diritto nel nuovo sistema.
Ambito e finalità dell’intervento delegato
Il nuovo testo si colloca nel solco della riforma del 2024, che ha accorpato e razionalizzato regole prima distribuite tra regolamenti diversi. Le norme delegate completano il quadro legislativo sui punti non essenziali ma indispensabili al funzionamento pratico del sistema: opposizioni, modifiche dei disciplinari, pubblicazioni, coordinamento tra procedure nazionali e unionale, nonché alcune regole specifiche per i prodotti agricoli e per l’uso delle STG come ingredienti.
Indicazioni geografiche: opposizione e consultazioni
Per le indicazioni geografiche, quando la Commissione riceve un’opposizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, deve informare senza indugio il richiedente. Il termine di tre mesi per avviare le consultazioni decorre dalla trasmissione elettronica dell’invito alle parti. Inoltre, i dati dell’opponente sono comunicati al soggetto che ha presentato la domanda o la richiesta di cancellazione, così da consentire un confronto effettivo e informato.
Se dalla consultazione derivano modifiche ritenute sostanziali dallo Stato membro, e tali modifiche incidono su interessi non esaminati nella precedente opposizione nazionale, è prevista una procedura di opposizione supplementare. In tale fase, lo Stato membro deve consentire alle persone fisiche o giuridiche con interesse legittimo, stabilite o residenti nel proprio territorio, di presentare opposizione prima che la versione modificata del disciplinare e del documento unico sia inviata alla Commissione.
Modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie delle IG
Il regolamento disciplina i casi in cui un’indicazione geografica non abbia mai avuto un documento unico pubblicato nella GUUE: in caso di domanda di modifica dell’Unione, occorre allegare un documento unico conforme alle regole del settore interessato (articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143; articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787).
Per le modifiche ordinarie dei disciplinari, le domande vanno presentate allo Stato membro in cui si trova la zona geografica delimitata. Gli Stati membri possono prevedere una pubblicazione nazionale ai fini dell’opposizione; se non lo fanno, e la domanda non proviene dal gruppo originario di produttori, deve comunque essere data a quest’ultimo la possibilità di formulare osservazioni. La domanda deve descrivere le modifiche, spiegarne le ragioni e dimostrare che si tratta di modifiche ordinarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
L’approvazione nazionale va pubblicata e produce effetti secondo il diritto nazionale. Se l’indicazione geografica non aveva mai avuto un documento unico pubblicato, il documento unico deve essere comunque allegato e poi pubblicato a livello UE a titolo informativo.
Comunicazione alla Commissione e pubblicazione delle modifiche ordinarie
La modifica ordinaria approvata va comunicata alla Commissione entro un mese dalla pubblicazione della decisione nazionale. Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione può essere fatta dal gruppo di produttori, direttamente o tramite le autorità del paese terzo, sempre entro un mese dalla decisione di approvazione.
La comunicazione è ritenuta corretta solo se contiene tutti gli elementi richiesti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26. Se la modifica incide sul documento unico, la Commissione pubblica la comunicazione e il documento unico modificato nella GUUE, serie C, entro tre mesi. Se invece il documento unico non cambia, la modifica è resa pubblica nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, sempre entro tre mesi.
Se la comunicazione non è conforme, la Commissione non la pubblica e lo segnala all’autorità o al gruppo di produttori; in assenza di risposta entro due mesi, la comunicazione si considera non presentata. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare senza indugio eventuali decisioni giudiziarie o amministrative immediatamente applicabili che annullino l’approvazione nazionale, insieme agli aggiornamenti del documento unico o del riferimento elettronico al disciplinare.
Le modifiche ordinarie diventano applicabili nel territorio dell’Unione dalla data della pubblicazione o della resa pubblica a livello UE. Se la zona geografica si estende su più Stati membri, ciascuno applica separatamente la procedura e la modifica vale solo dopo l’ultima approvazione nazionale; se uno o più Stati non concludono il procedimento, un altro Stato membro può attivare la procedura di modifica dell’Unione, con opposizione aperta a tutti gli Stati membri tranne quello proponente. Regola analoga se una parte della zona è situata in un paese terzo.
Modifiche temporanee delle IG
Le modifiche temporanee del disciplinare sono approvate e pubblicate dallo Stato membro competente, possono riguardare anche solo una parte della zona geografica e devono essere comunicate alla Commissione entro un mese, con i motivi e la decisione nazionale. La durata deve essere limitata e il rinnovo è consentito solo se persistono le circostanze eccezionali che avevano giustificato l’adozione iniziale, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143.
Per le IG di paesi terzi, la comunicazione è effettuata dal gruppo di produttori o tramite le autorità del paese terzo. La Commissione pubblica la modifica nel registro UE entro tre mesi; l’efficacia nell’Unione decorre dalla pubblicazione. Rimane ferma la responsabilità del soggetto che ha comunicato il contenuto della modifica.
Regole speciali per i prodotti agricoli: provenienza delle materie prime
Per le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, il regolamento chiarisce che la giustificazione richiesta dall’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 deve essere fornita anche quando l’obbligo di svolgere specifiche fasi della produzione nella zona delimitata comporti restrizioni sulla provenienza delle materie prime. La norma rafforza quindi il controllo sulla coerenza tra legame territoriale e restrizioni sugli approvvigionamenti.
Specialità tradizionali garantite: disciplina, opposizione e modifiche
Per le STG, il disciplinare deve essere conciso e non superare 5.000 parole, salvo casi debitamente giustificati. Anche la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26, non deve superare 7.500 parole, incluso il disciplinare, salvo giustificazione.
Le regole di opposizione riproducono il modello delle indicazioni geografiche: informazione immediata al richiedente, consultazioni di tre mesi dalla trasmissione elettronica dell’invito, comunicazione dei dati dell’opponente e possibile opposizione supplementare se le modifiche concordate sono sostanziali e incidono su interessi non valutati nella fase nazionale di opposizione.
L’approvazione della Commissione sulle modifiche del disciplinare di una STG riguarda soltanto le modifiche effettivamente incluse nella domanda di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. Si evita così che l’atto di approvazione travalichi il contenuto richiesto.
Uso di una STG come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato
Il regolamento chiarisce le condizioni in cui il nome di una STG che designa un ingrediente può essere usato nel nome, nell’etichettatura o nel materiale pubblicitario di un prodotto trasformato. L’uso è ammesso solo se il prodotto trasformato non contiene altri prodotti comparabili all’ingrediente designato, se l’ingrediente è presente in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale e se la percentuale dell’ingrediente è indicata in etichetta.
Resta fermo il rispetto degli articoli 68 e 70 del regolamento (UE) 2024/1143, nonché delle regole generali del regolamento (UE) n. 1169/2011 su informazione e correttezza dell’etichettatura alimentare.
Abrogazione e applicazione
Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014, che disciplinava precedentemente aspetti analoghi sotto il vecchio quadro normativo. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e perimetro dell’integrazione
Integra il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda: per le indicazioni geografiche, le norme procedurali in materia di opposizione, le modifiche dell’Unione, l’approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee, il rapporto tra modifiche dell’Unione e ordinarie e, per i prodotti agricoli, la provenienza delle materie prime; per le specialità tradizionali garantite, le procedure di registrazione, l’opposizione, le modifiche del disciplinare e l’uso della STG come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato.
Opposizione alle indicazioni geografiche
La Commissione informa senza indugio il richiedente dell’opposizione ricevuta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. Il termine di tre mesi per le consultazioni decorre dalla trasmissione elettronica dell’invito. I dati dell’opponente sono comunicati al richiedente. Se le modifiche concordate sono ritenute sostanziali dagli Stati membri, è prevista una procedura di opposizione supplementare, con possibilità per soggetti legittimati residenti o stabiliti nello Stato membro di presentare opposizione prima della trasmissione alla Commissione della versione modificata.
Modifiche dell’Unione per indicazioni geografiche senza documento unico pubblicato
Se una domanda di modifica dell’Unione riguarda un’indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico o equivalente nella GUUE, la domanda deve includere un documento unico conforme alle regole applicabili al settore interessato: articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787.
Modifiche ordinarie dei disciplinari delle indicazioni geografiche
Le domande si presentano all’autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica delimitata. Gli Stati membri possono prevedere una pubblicazione nazionale ai fini dell’opposizione; in mancanza, e se la domanda non proviene dal gruppo di produttori originario, va comunque consentita la presentazione di osservazioni da parte di tale gruppo, se ancora esistente. La domanda deve descrivere le modifiche e motivarle, dimostrando che sono "ordinarie" ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. L’approvazione nazionale è pubblicata e produce effetti secondo il diritto nazionale; se riguarda un’IG senza documento unico già pubblicato, il documento unico è sempre incluso e poi pubblicato a livello UE a fini informativi.
Comunicazione e pubblicazione delle modifiche ordinarie
Lo Stato membro comunica alla Commissione la modifica ordinaria approvata entro un mese dalla pubblicazione della decisione nazionale. Per i prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione è effettuata dal gruppo di produttori, direttamente o tramite le autorità del paese terzo, entro un mese. La Commissione pubblica la modifica e l’eventuale documento unico modificato nella GUUE, serie C, entro tre mesi, oppure rende pubblica la modifica nel registro UE se il documento unico non cambia. Se la comunicazione non è corretta, la Commissione la respinge e, in assenza di risposta entro due mesi, essa si considera non presentata. La Commissione pubblica anche l’eventuale annullamento giudiziario o amministrativo della decisione nazionale.
Rapporto tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
Se una modifica ordinaria che incide sul documento unico è approvata mentre è pendente una modifica dell’Unione, lo Stato membro aggiorna il documento unico nella domanda pendente; se la modifica dell’Unione è già stata pubblicata per opposizione, la versione aggiornata è allegata al regolamento di esecuzione che approva la modifica. Se una modifica ordinaria approvata non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione già approvate, essa non è pubblicata nella GUUE e lo Stato membro trasmette una versione consolidata del documento unico. In via eccezionale, una modifica ordinaria indissolubilmente legata a una modifica dell’Unione è trattata e approvata insieme a quest’ultima.
Modifiche temporanee dei disciplinari delle indicazioni geografiche
Le modifiche temporanee sono approvate e pubblicate dallo Stato membro, possono riguardare anche solo una parte della zona geografica e sono comunicate alla Commissione entro un mese, con motivazione e decisione nazionale. Hanno durata limitata e possono essere rinnovate solo se persistono le circostanze eccezionali di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143. Per le IG di paesi terzi, la comunicazione alla Commissione è fatta dal gruppo di produttori o tramite le autorità del paese terzo. La Commissione le pubblica nel registro UE entro tre mesi; gli effetti nell’Unione decorrono dalla pubblicazione.
Provenienza delle materie prime per le IGP dei prodotti agricoli
La giustificazione richiesta dall’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 è necessaria anche quando l’obbligo di svolgere nella zona geografica delimitata fasi specifiche della produzione comporti restrizioni alla provenienza delle materie prime.
Limiti di lunghezza dei disciplinari delle STG
Il disciplinare delle specialità tradizionali garantite deve essere conciso e non superare 5.000 parole, salvo casi debitamente giustificati. La domanda di approvazione di una modifica del disciplinare non deve superare 7.500 parole, disciplinare incluso, salvo casi debitamente giustificati.
Opposizione alle specialità tradizionali garantite
Per le STG valgono regole analoghe a quelle previste per le IG: informazione immediata al richiedente, termine di tre mesi per le consultazioni dalla trasmissione elettronica dell’invito, comunicazione dei dati dell’opponente al richiedente e possibilità di opposizione supplementare se le modifiche conseguenti sono considerate sostanziali dagli Stati membri.
Modifiche del disciplinare delle STG
L’approvazione della Commissione su una domanda di modifica del disciplinare di una STG riguarda solo le modifiche incluse nella domanda ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
Uso di una STG come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato
Una STG che designa un prodotto utilizzato come ingrediente può essere usata nel nome, nell’etichettatura o nel materiale pubblicitario del prodotto trasformato solo se: il prodotto trasformato non contiene altri prodotti comparabili all’ingrediente designato; l’ingrediente è presente in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale; la percentuale dell’ingrediente è indicata in ეტichetta. Restano fermi gli articoli 68 e 70 del regolamento (UE) 2024/1143 e gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Abrogazione ed entrata in vigore
Abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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