Parere n. 1180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Filippo Cavallaro contro il Comune di Scafati per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di lavori edili n. 1797 del 4 febbraio 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione di lavori edili n. 1797 del 4 febbraio 2008, relativa a opere abusive realizzate su un manufatto sito nel Comune di Scafati.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 97 Cost. e della normativa urbanistico-edilizia, carenza, genericità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, difetto di legittimazione passiva per non rientrare tra i soggetti indicati dall’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, compatibilità urbanistica del manufatto, rilevanza del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, sottoposizione del bene a sequestro penale e futura presentazione di una domanda di sanatoria. Il Comune e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno eccepito preliminarmente la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e ne hanno sostenuto l’infondatezza nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, poiché l’ordinanza era stata notificata il 4 febbraio 2008 mentre il ricorso era stato presentato il 6 giugno 2008, oltre il termine decadenziale di 120 giorni, con 123 giorni computabili secondo i principi civilistici. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, giudicandolo infondato. Ha affermato che l’ordine di demolizione può essere notificato al proprietario dell’immobile, indipendentemente dalla sua qualificazione formale ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001; che l’ordine di demolizione è atto vincolato e dovuto, sufficientemente motivato mediante la descrizione dell’abuso e il richiamo alla normativa violata; che il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso; che l’eventuale genericità del richiamo normativo non incide sulla legittimità sostanziale dell’atto e può comunque ricadere nell’art. 21-octies della l. n. 241/1990; che il sequestro penale non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione; e che una futura domanda di sanatoria non rileva rispetto alla legittimità dell’ordinanza valutata alla data della sua emanazione.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è stato presentato oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. L’ordinanza è stata notificata il 4 febbraio 2008 e il ricorso è stato presentato il 6 giugno 2008, con un decorso complessivo di 123 giorni.
Legittimazione del proprietario destinatario dell’ordine di demolizione
Il proprietario dell’immobile è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione, in quanto titolare della disponibilità giuridica e materiale del bene e soggetto onerato del ripristino dello stato dei luoghi. L’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 individua i responsabili penali dell’abuso e non esclude la notifica dell’ordinanza al proprietario.
Motivazione dell’ordine di demolizione
L’ordine di demolizione è un atto vincolato e dovuto, il cui presupposto è l’accertata realizzazione di opere abusive. È sufficiente indicare le opere e le norme urbanistico-edilizie violate, senza una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, che è insito nell’esigenza di ripristinare la legalità.
Decorso del tempo e legittimo affidamento
La mera inerzia dell’amministrazione non determina un legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso edilizio. L’abuso non si sana per effetto del tempo e il decorso temporale non impedisce l’esercizio del potere repressivo.
Richiamo normativo e art. 21-octies della l. n. 241/1990
Il richiamo al d.P.R. n. 380/2001, al piano regolatore generale e alla normativa urbanistica è sufficiente a individuare il fondamento del potere esercitato. Un’eventuale genericità non avrebbe comunque potuto condurre a un diverso contenuto dispositivo e non determinerebbe l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990.
Acquisizione al patrimonio comunale
La mancata indicazione nell’ordine di demolizione dei criteri per l’acquisizione dell’area non vizia l’atto, poiché l’acquisizione costituisce una fase successiva, formalizzata mediante un autonomo atto di accertamento costitutivo che individua i confini dell’area.
Sequestro penale e futura sanatoria
Il sequestro penale e il procedimento amministrativo repressivo sono autonomi. Il sequestro non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione. Una futura domanda di sanatoria, non ancora presentata né accolta al momento dell’adozione dell’ordinanza, non incide sulla sua legittimità, che va valutata sulla base della situazione esistente in quel momento.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario dalla notificazione dell’atto impugnato
Il termine è decadenziale e la sua inosservanza rende il ricorso irricevibile.
art. 29 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione individua i soggetti responsabili dell’abuso edilizio sotto il profilo penale; non esclude che l’ordine amministrativo di demolizione sia notificato al proprietario del bene abusivo.
d.P.R. n. 380/2001
Costituisce il fondamento normativo dell’azione repressiva degli abusi edilizi e dell’ordine di demolizione.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Eventuali vizi formali non determinano l’annullabilità quando, per la natura vincolata dell’atto, sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 97 Cost.
La violazione prospettata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a incidere sulla legittimità dell’ordine di demolizione.
l. n. 47/1985
Richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il parere non ravvisa una fondata violazione rilevante ai fini dell’annullamento.
l. n. 1150/1942
Richiamata dal ricorrente nell’ambito delle censure urbanistiche; il parere non ravvisa una fondata violazione rilevante ai fini dell’annullamento.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è irricevibile quando è proposto oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla notificazione dell’atto impugnato.
- L’ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’immobile abusivo, anche se questi non riveste formalmente la qualifica di titolare del permesso di costruire, committente, costruttore o direttore dei lavori prevista dall’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e dovuto: sono sufficienti la descrizione dell’abuso e l’indicazione delle norme violate, senza una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, connaturato alla repressione dell’abuso.
- La mera inerzia dell’amministrazione e il decorso del tempo non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione edilizia abusiva e non impediscono l’adozione dell’ordine di demolizione.
- Il sequestro penale dell’immobile non impedisce l’adozione dell’ordine amministrativo di demolizione, poiché il procedimento penale e quello amministrativo perseguono finalità autonome e indipendenti.
Impugnazione di un’ordinanza di demolizione mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Scafati per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1797 del 4 febbraio 2008, relativa a lavori edilizi abusivi eseguiti su un manufatto di proprietà del ricorrente.
Premesse e censure del ricorrente
Il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario del terreno e del manufatto e di avere realizzato interventi consolidativi e conservativi, anche in ragione delle proprie condizioni di salute e della necessità di disporre di un’idonea sistemazione abitativa. Ha dedotto numerosi vizi dell’ordinanza, tra cui la violazione dell’art. 97 Cost. e della normativa urbanistico-edilizia, il difetto di motivazione, la contraddittorietà e l’illogicità dell’atto.
Ha inoltre sostenuto di non essere destinatario dell’ordine di demolizione perché non rientrante tra le figure indicate dall’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, ha invocato la compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione, il sequestro penale del bene e la futura presentazione di una domanda di sanatoria.
Eccezione preliminare di tardività
Il Comune di Scafati e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
L’ordinanza era stata notificata il 4 febbraio 2008, mentre il ricorso risultava presentato il 6 giugno 2008. Applicando il criterio secondo cui il giorno iniziale non si computa, il termine effettivamente decorso era pari a 123 giorni, oltre il limite decadenziale di 120 giorni.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale dato cronologico sufficiente a dichiarare il ricorso irricevibile per tardività. Ha inoltre dato atto che la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, con conseguente regolare instaurazione del contraddittorio.
Legittimazione del proprietario quale destinatario dell’ordine
Pur dichiarando il ricorso irricevibile, il Collegio ha esaminato anche il merito e lo ha ritenuto infondato.
L’ordine di demolizione è stato correttamente notificato al proprietario del bene. L’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 riguarda l’individuazione dei soggetti responsabili dell’abuso sotto il profilo penale, ma non limita i destinatari dell’ordine amministrativo di demolizione.
Quest’ultimo colpisce il bene abusivo e deve essere rivolto anche al proprietario, quale soggetto che dispone giuridicamente e materialmente dell’immobile, trae vantaggio dalla sua conservazione ed è in grado di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Natura vincolata e motivazione dell’ordine di demolizione
Il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e rigorosamente vincolato. Il presupposto dell’esercizio del potere è l’accertata realizzazione di opere in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio.
La motivazione non deve contenere una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, poiché l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è insito nella stessa violazione della legalità urbanistica. È sufficiente indicare le opere abusive e richiamare le prescrizioni urbanistiche ed edilizie violate.
Nel caso esaminato, l’ordinanza conteneva un riferimento al d.P.R. n. 380/2001, al piano regolatore generale e alla normativa vigente. Tali indicazioni sono state ritenute sufficienti a individuare il fondamento giuridico del potere esercitato.
Decorso del tempo e affidamento
La protratta inerzia dell’amministrazione non può consolidare una situazione edilizia abusiva né generare un legittimo affidamento sulla sua conservazione. L’abuso edilizio non si sana per il solo decorso del tempo.
Il ripristino della legalità urbanistica prevale sull’affidamento del privato, sicché il lungo intervallo tra la realizzazione dell’opera e l’adozione dell’ordine di demolizione non costituisce, di per sé, un vizio del provvedimento.
Vizi formali e acquisizione dell’area
Il parere ha richiamato l’art. 21-octies della l. n. 241/1990, osservando che un’eventuale genericità del richiamo normativo non avrebbe potuto condurre a un contenuto dispositivo diverso, considerata la natura vincolata dell’atto.
È stata inoltre ritenuta infondata o comunque inammissibile la censura relativa alla mancata indicazione dei criteri di acquisizione al patrimonio comunale. L’acquisizione costituisce infatti una fase successiva, formalizzata mediante un autonomo atto di accertamento costitutivo nel quale devono essere individuati con precisione i confini dell’area interessata.
Sequestro penale e futura sanatoria
Il sequestro penale non impedisce all’amministrazione di adottare l’ordine di demolizione. Il procedimento penale e quello amministrativo sono autonomi: il primo tutela esigenze probatorie e cautelari, mentre il secondo mira al ripristino della legalità urbanistica.
Anche la prospettata futura presentazione di una domanda di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza, che deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Nel caso concreto non risultava presentata né accolta alcuna istanza idonea a legittimare le opere.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività e, comunque, infondato nel merito.
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