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Sentenza

Sentenza n. 13498/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1. del provvedimento n. 47068 avente data 01/08/2025, a firma dell'USR Puglia, tramite cui sono stati consegnati gli atti all'odierno ricorrente, a seguito dell'istanza di accesso dallo stesso presentata, attraverso cui è stata comunicata l'esclusione dell'odierno ricorrente dal Concorso docenti ai sensi del ddg. n. 3059/2024 per presunta violazione del principio dell'anonimato (doc.1); 2. nonché dell'elaborato della prova pratica consegnato al ricorrente in allegato al predetto provvedimento, mediante cui la Commissione ha disposto la non valutazione dell'anzidetta prova per presunta violazione del principio dell'anonimato (doc.2); 3. nonché dei verbali n. 5 (esito del colloquio orale doc.3), n. 17 (assegnazione della traccia per la prova pratica e modalità di svolgimento doc.4), n. 21 (omessa valutazione della prova pratica del ricorrente per presunta violazione dell'anonimato doc.5) e n. 22 (scioglimento dell'anonimato e attribuzione del punteggio pari a n. 0 alla prova pratica del ricorrente doc.6), tutti aventi ad oggetto lo svolgimento delle prove dell'odierno ricorrente, nella parte in cui lo escludono per presunta violazione del principio dell'anonimato; 4. nonché di ogni altro verbale ove inteso in senso escludente per la parte istante; 5. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresa la graduatoria di merito definitiva per la classe di concorso A020 Puglia, pubblicata in data 07/07/2025 e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 42445, a firma dell'USR Puglia, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente (doc.7); 6. nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle anzidette graduatorie, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, se intese in senso escludente; 7. delle graduatorie provvisorie e del relativo decreto di approvazione, ove esistenti, ivi compresa qualunque altra modifica o rettifica, nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente; 8. di tutti gli atti comunque scaturiti dall'istanza di accesso, ivi compresi i relativi allegati; 9. nonché di qualunque altro provvedimento, anche dal protocollo sconosciuto, tramite cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente per presunta violazione del principio dell'anonimato; 10. degli esiti delle prove per la classe di concorso A020 Puglia, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso e la prova pratica non viene valutata per asserita violazione del principio dell'anonimato; 11. nonché di qualunque esito o provvedimento escludente, comunicato anche tramite piattaforma informatica online, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente; 12. del decreto di cui al prot. n. 44209 del 15/07/2025, a firma dell'USR Puglia, nonché dei relativi allegati, tramite cui è indicato il contingente per la regione Puglia ai fini delle assunzioni in ruolo anche per la classe A020 attraverso l'utilizzo delle graduatorie di merito del concorso, nella parte in cui non compare il ricorrente; 13. dell'avviso di cui al prot. n. 44325 del 15/07/2025, a firma dell'USR Puglia e dei relativi allegati, ed avente ad oggetto le operazioni di assunzione in ruolo per l'a.s. 2025/2026 dalle graduatorie di merito anche per la classe di concorso A020 al fine della scelta della provincia per le convocazioni della fase 1 del turno uno, ove inteso in senso escludente; 14. nonché del decreto di cui al prot. n. 44526 del 16/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui veniva rettificato il contingente delle assunzioni per l'USR Puglia anche per la classe di concorso A020, nella parte in cui è escluso il ricorrente; 15. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 44838 del 170/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui vengono comunicati gli esiti della fase 1 del turno uno, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato anche per la classe di concorso A020, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente; 16. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 45009 del 19/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui vengono comunicati gli esiti della fase 2 del turno, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato anche per la classe A020, se inteso in senso escludente; 17. nonché del decreto di cui al prot. n. 45301 del 22/07/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Puglia, tramite cui veniva ulteriormente rettificato il contingente delle assunzioni per l'USR Puglia anche per la classe di concorso A020, se inteso in senso escludente; 18. nonché di qualunque decreto e provvedimento di assunzione dei vincitori per la classe di concorso A020 per la regione Puglia, ivi compresi gli avvisi, le fasi e i turni di reclutamento, nella parte in cui non è compreso l'odierno ricorrente a causa della sua esclusione; 19. in via subordinata di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, se intesi in senso escludente, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi le griglie ed i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B); 20. del decreto del MIM 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”, ivi comprese le relative tabelle e la tabella A; 21. del decreto del Ministro dell'Istruzione del 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 22. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 23. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106””; 24. del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106””; 25. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”; 26. il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25”; 27. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 28. del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1; 29. nonché del decreto ministeriale di cui prot. n. 137 del 11/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierno ricorrente; Per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di merito per la classe e regione di interesse, oppure a permettere all'istante di vedere valuto il proprio elaborato riferito prova pratica anche con una nuova Commissione, oppure ad essere rivalutato nella prova pratica ex novo anche mediante le prove suppletive ed anche con una nuova Commissione. Per la condanna in forma specifica della parte pubblica a permettere al ricorrente di essere inserito nelle graduatorie di merito per la classe e regione di interesse, oppure a permettere all'istante di vedere valutato il proprio elaborato riferito alla prova pratica anche con una nuova Commissione, oppure ad essere rivalutato nella prova pratica ex novo anche mediante le prove suppletive ed anche con una nuova Commissione.

Giustizia amministrativa202510219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso docenti per la classe A020 in Puglia e mancata valutazione della prova pratica per asserita violazione del principio dell'anonimato, con conseguente esclusione dalla graduatoria e dalle procedure di immissione in ruolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova scritta ed essere stato ammesso alla prova orale, articolata in colloquio e prova pratica, ha impugnato la mancata valutazione della prova pratica e gli atti conseguenti, deducendo: violazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, difetto di motivazione, violazione del buon andamento, del giusto procedimento e della partecipazione, poiché non gli sarebbe stata comunicata la contestazione relativa all'anonimato e ne avrebbe avuto conoscenza solo tramite accesso agli atti; violazione della lex specialis e erronea applicazione del principio dell'anonimato, sostenendo che l'uso di penne di due colori non comportasse automaticamente l'identificabilità dell'elaborato e che il bando non vietasse espressamente l'uso della penna rossa; in via subordinata, illegittimità del bando e del decreto ministeriale n. 205/2023; infine, ha chiesto, in via principale, l'inserimento in graduatoria e, in subordine, la valutazione della prova pratica da parte di una nuova commissione o lo svolgimento ex novo della prova.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo congiuntamente infondati i motivi dedotti. Dalla documentazione risultava che l'USR Puglia aveva indicato ai candidati di munirsi di penna nera e che, prima dell'inizio della prova, il presidente della commissione aveva ribadito l'obbligo di usare esclusivamente la penna nera fornita e il divieto di apporre segni o altri elementi idonei a rendere riconoscibile l'elaborato. In sede di correzione anonima, l'elaborato del ricorrente presentava, oltre alla redazione in penna nera, marcate sottolineature in penna rossa, utilizzata anche per cerchiare cifre e inserire altri segni. La commissione ha ritenuto tale modalità redazionale, in contrasto con le prescrizioni impartite, idonea a rendere identificabile l'autore e ha deliberato all'unanimità di non valutare la prova; dopo lo scioglimento dell'anonimato è stato attribuito il punteggio zero per consentire il calcolo della media e la formazione degli atti conclusivi. Il Collegio ha ritenuto legittimo tale operato e non ha ravvisato violazione della lex specialis, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità o carenza di motivazione. Ha inoltre escluso che fosse dovuta una comunicazione individuale della mancata valutazione della prova, osservando comunque che, anche ove la comunicazione fosse stata necessaria, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 il vizio non avrebbe comportato l'annullabilità, poiché la determinazione non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    la determinazione adottata dall’Amministrazione non avrebbe potuto essere diversa da quella in concreto assunta

    L'eventuale omissione della comunicazione non determina l'annullabilità dell'atto quando, per la natura vincolata della determinazione, l'amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    La disposizione è richiamata per la conversione del rito, in quanto la procedura era relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.

  • d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità degli atti concorsuali; il TAR non ravvisa la dedotta violazione.

  • DDG n. 3059/2024

    È il bando della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente, classe A020, cui il ricorrente ha partecipato.

  • decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205

    È l'atto normativo della procedura concorsuale impugnato in via subordinata; il TAR non ne dichiara l'illegittimità.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali soggette al principio dell'anonimato, l'utilizzo di strumenti o modalità di redazione diversi da quelli prescritti dalla lex specialis o dalle istruzioni impartite dalla commissione può legittimare la mancata valutazione dell'elaborato quando, in concreto, sia idoneo a rendere identificabile l'autore.
  • La violazione dell'anonimato non richiede necessariamente la prova di un'effettiva identificazione del candidato, essendo sufficiente che la modalità di redazione dell'elaborato sia concretamente suscettibile di consentirne la riconoscibilità secondo una valutazione della commissione coerente con le prescrizioni della prova.
  • Quando la commissione abbia preventivamente prescritto l'uso esclusivo di un determinato strumento di scrittura e tale prescrizione sia stata ribadita prima dell'inizio della prova, l'utilizzo di uno strumento diverso può costituire violazione rilevante anche se il relativo divieto non sia formulato testualmente nel bando, purché la prescrizione sia funzionale alla tutela dell'anonimato e sia stata portata a conoscenza dei candidati.
  • L'omessa comunicazione individuale della mancata valutazione di una prova concorsuale non comporta l'annullamento dell'atto quando non sussista un obbligo specifico di comunicazione e, comunque, risulti che l'amministrazione non avrebbe potuto adottare una determinazione diversa, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

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