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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14413/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo per equivalente sino a euro 154.342,00 disposto dal GIP in relazione al reato previsto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n.74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione IVA 2019 da parte della società Annozero s.r.l., di cui Molino era legale rappresentante). Il motivo principale del ricorso in Cassazione era l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 12-bis d.lgs. 74/2000 con riferimento alla sussistenza del "periculum in mora": si contestava che il giudice del riesame non avesse rispettato i criteri indicati dalla Suprema Corte nel provvedimento di annullamento con rinvio, avendo motivato il periculum in mora sulla base di elementi induttivi e di una generica situazione di incapienza patrimoniale e dando rilievo a modalità esecutive della condotta ascritta senza indicare profili oggettivi e soggettivi idonei a dimostrare il concreto rischio di dispersione del patrimonio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame, conformemente ai principi richiamati dalle Sezioni Unite (sentenza Ellade), avesse effettivamente motivato il periculum in mora prendendo in considerazione non solo la apparente insufficienza patrimoniale del Molino, ma anche elementi concreti e attuali idonei a far ritenere il rischio di dispersione: lo stato di grave esposizione patrimoniale dovuta a fideiussioni prestate per i finanziamenti della società Annozero (sciolta per perdita del capitale), la scarsità di disponibilità bancarie (conti negativi o soggetti a prelazione), il trasferimento del veicolo di valore durante il procedimento e la concreta incapacità del patrimonio personale di garantire il credito erariale. Per questi motivi la motivazione del giudice del riesame è stata ritenuta non censurabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.74/2000, art. 5, comma 1

    omessa presentazione della dichiarazione IVA 2019 (anno d'imposta 2018)

    Il fatto-reato contestato è l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; il profitto del reato è stato assunto come base della confisca per equivalente e del relativo sequestro preventivo

  • codice di procedura penale, art. 321, comma 2

    sequestro preventivo finalizzato alla confisca

    Richiede la motivazione anche del "periculum in mora" quando si dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il giudice deve indicare i motivi concreti per cui occorre anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

  • D.Lgs. n.74/2000, art. 12-bis

    Richiamato nel contesto delle norme relative alla confisca per equivalente nei reati tributari; il ricorrente contestava l'applicazione in relazione al periculum in mora

  • codice penale, art. 240

    Norma richiamata in relazione alla confisca (destinazione dei beni come profitto del reato) che giustifica l'adozione di misure cautelari preventive

  • codice di procedura penale, art. 627

    Utilizzato dal giudice del riesame per integrare e completare la motivazione, richiamando ulteriori parametri per valutare il pericolo di dispersione patrimoniale

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente soccombente, come sanzione processuale; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00

  • Giurisprudenza - Sez. Un. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione del periculum in mora, indicando gli elementi che rendono probabile la dispersione o modificazione dei beni; richiamata come criterio direttivo per la valutazione del giudice del riesame

  • Giurisprudenza - Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023

    Richiama i parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro (ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali); utile per descrivere la cornice di sindacabilità del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Il 'periculum in mora' per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato in termini concreti: non è sufficiente la sola annotazione di una generale insufficienza patrimoniale, occorre indicare elementi oggettivi e soggettivi che rendano probabile la dispersione o l'alienazione dei beni.
  • La presenza di fatti concreti quali lo scioglimento della società debitrice, l'esposizione per fideiussioni, conti bancari con saldi negativi o soggetti a prelazione e trasferimenti di beni di valore durante il procedimento sono indici rilevanti e spesso decisivi ai fini della valutazione del pericolo di dispersione.
  • Il trasferimento o la dismissione di beni mobili registrati in pendenza di procedimenti esecutivi è un elemento fattuale che può legittimare l'anticipazione dell'effetto ablativo (sequestro per equivalente), anche se la difesa sostiene l'ignoranza del provvedimento, salvo che non sia provato il carattere fittizio o simulato dell'operazione.
  • In Cassazione il sindacato sulle ordinanze di sequestro è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali: se il giudice del riesame adegua la motivazione ai criteri indicati dalle Sezioni Unite e integra le ragioni del periculum con elementi concreti, il ricorso per cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • Chi impugna deve dimostrare in modo puntuale che il giudice del rinvio non ha osservato i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità; mere contestazioni generiche sulla valutazione dei fatti o sull'apprezzamento della prova non superano la soglia di ammissibilità in Cassazione.

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