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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS- con cui il Capo del IV Reparto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha parzialmente respinto la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 22 ss. della legge n. 241/1990; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti; e per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti.

Giustizia amministrativa202502277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione relativa a un'attività addestrativa e all'incidente occorso durante l'esercitazione, inclusi i file CVR e FDR e la relazione della Commissione d'inchiesta di sicurezza volo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare coinvolto in incidente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego parziale opposto alla richiesta di accesso documentale formulata per esigenze difensive e connessa alla tutela delle infermità riportate durante un'attività addestrativa e di elisoccorso. Aveva richiesto, in particolare, copia dei file CVR e FDR dell'elicottero, dei manuali operativi e procedurali utilizzati e di ogni documento prodotto nell'ambito dell'operazione e dell'inchiesta sull'incidente. L'Amministrazione ha dichiarato di non avere allo stato nella propria disponibilità i file CVR e FDR, ha riferito l'assenza di registrazioni video o altri supporti multimediali e ha negato la diffusione della documentazione della Commissione d'inchiesta di sicurezza volo in quanto classificata come riservata, rilasciando soltanto una nota tecnica di standardizzazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990, sostenendo la prevalenza dell'accesso difensivo e l'illegittimità dell'indisponibilità genericamente affermata dall'Amministrazione. Ha inoltre richiamato l'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, relativo all'accesso ai documenti classificati. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo di non poter essere onerata della consegna di documenti non nella propria disponibilità e affermando di avere consentito la visione della documentazione classificata nelle more della procedura di declassifica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Quanto ai file CVR e FDR, ha ritenuto che l'istanza sia correttamente rivolta all'amministrazione che ha formato o detiene i documenti, senza necessità per il richiedente di individuare lo specifico ufficio detentore. Spetta quindi all'Amministrazione, in applicazione dei principi di buona amministrazione e non aggravamento, individuare la struttura competente e trasmetterle o sottoporle l'istanza. La formula secondo cui i documenti non risultavano allo stato nella disponibilità dell'ufficio non è stata considerata equivalente a una dichiarazione di inesistenza, anche alla luce dell'obbligo previsto dall'art. 1065, comma 6, d.P.R. n. 90/2010 di trasmissione dei risultati delle investigazioni sugli incidenti di volo all'alto comando da cui dipende il velivolo. Il TAR ha quindi ordinato all'Amministrazione di rilasciare al ricorrente copia dei file CVR e FDR entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Quanto alla relazione della Commissione d'inchiesta, il giudice ha distinto la classificazione di segretezza dal segreto di Stato. Ha affermato che l'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007 non elimina l'accesso difensivo di cui all'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ma ne integra le modalità per i documenti classificati non coperti da segreto di Stato: l'accesso deve essere fatto valere davanti all'autorità giudiziaria, che valuta in concreto la prevalenza delle esigenze difensive e dispone, se necessario, l'esibizione con modalità idonee a tutelare la riservatezza, senza estrazione di copia. Poiché l'Amministrazione aveva già comunicato la possibilità di prendere visione della relazione presso gli uffici, nulla è stato disposto al riguardo. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Riconoscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi in capo a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata.

  • art. 24, comma 1, l. 241/1990

    Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato (...) e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge (...)

    Prevede le esclusioni dall'accesso, distinguendo il segreto di Stato dagli altri divieti di divulgazione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L'accesso difensivo costituisce una fattispecie autonoma, idonea a superare le ordinarie preclusioni all'accesso quando il richiedente dimostri la necessità della conoscenza; per dati sensibili o giudiziari occorre la stretta indispensabilità nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006

    La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

    L'amministrazione destinataria deve attivarsi per individuare e coinvolgere l'amministrazione o la struttura competente, senza addossare al richiedente l'onere di individuare lo specifico ufficio detentore.

  • art. 42, comma 8, l. 124/2007

    Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

    Per i documenti classificati ma non coperti da segreto di Stato, l'accesso difensivo deve essere esercitato davanti all'autorità giudiziaria, che può disporre la visione senza copia e adottare cautele per la riservatezza.

  • art. 1065, comma 6, d.P.R. 90/2010

    La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine (...) all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest’ultimo invia la documentazione alle autorità competenti per l’eventuale denuncia alla Corte dei conti.

    La previsione rende plausibile la detenzione o acquisizione della documentazione relativa all'indagine sull'incidente da parte delle strutture dell'Amministrazione e impone di considerare non sufficiente una generica dichiarazione di indisponibilità allo stato.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il diniego o il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato o detiene il documento e non richiede al richiedente l'individuazione dello specifico ufficio detentore; qualora il documento sia detenuto da altra struttura competente, l'amministrazione destinataria deve individuarla e coinvolgerla, in applicazione dei principi di buona amministrazione e non aggravamento.
  • Una dichiarazione secondo cui il documento non è "allo stato" nella disponibilità dell'ufficio non equivale a una dichiarazione di inesistenza del documento e non è sufficiente a respingere l'accesso quando, in base alla disciplina del settore e alla natura del documento, risulti plausibile che esso sia stato acquisito o conservato da altra struttura dell'amministrazione.
  • L'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 costituisce una fattispecie autonoma e, quando la conoscenza del documento è necessaria per la cura o la difesa di una situazione giuridica, può superare le ordinarie esclusioni dall'accesso, fermo l'onere del richiedente di dimostrare la necessità o, per dati sensibili e giudiziari, la stretta indispensabilità.
  • La classificazione di un documento come riservato non coincide con il segreto di Stato e, per i documenti classificati non coperti da segreto di Stato, non giustifica di per sé il rifiuto dell'accesso difensivo: l'autorità giudiziaria deve valutare in concreto le esigenze difensive e può consentire la sola visione, senza estrazione di copia, adottando le cautele necessarie alla tutela della riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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