Sentenza n. 2428/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, sezione lavoro, n. 261/2024, recante condanna al pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, sezione lavoro, n. 261/2024, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 2.500,00 relativi al bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 30 giugno 2024 e il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 29 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, ha accolto la domanda principale e ordinato al Ministero di eseguire la sentenza mediante il pagamento di € 2.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha invece respinto la richiesta di interessi, poiché la sentenza da eseguire non conteneva alcuna condanna accessoria al loro pagamento. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
art. 14 d.l. 669/1996
Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico della "Carta del Docente", oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015
Il principio dell’assenza di un ulteriore compenso per il commissario ad acta, fondato sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è stato ritenuto applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Per promuovere l’ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare esclusivamente l’esecuzione del contenuto del titolo giudiziale e non può riconoscere somme accessorie, quali interessi, non contemplate nella sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, fissandone i poteri, i termini di intervento e la facoltà di delega.
- Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti dell’amministrazione può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione, anche per analogia, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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