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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2122/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione circa la qualificazione di "amministratore di fatto" e la riconducibilità alla sua persona dei prelievi in contanti e dei bonifici dal conto sociale (sosteneva che non fosse provato che i prelievi fossero suoi e che i bonifici fossero giustificati da acquisti effettuati dalla fallita presso la sua impresa individuale); (2) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 216 e 219 l.fall., sostenendo che al momento delle distrazioni la società era in buone condizioni economiche e quindi non si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere il dissesto (contestando il nesso causale con il fallimento); (3) carenza di motivazione nel rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello relativa all'audizione del testimone Notarstefano, il cui esame avrebbe potuto influire sulla valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo della sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto congrua e logica la valutazione dei giudici di merito circa l'amministrazione di fatto, fondata su indici quali la presenza della delega ad operare sul conto sociale, l'assenza della consegna delle credenziali al nuovo amministratore e l'effettuazione di bonifici a favore del PESARESI/ sua impresa, con motivazione ritenuta insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre condiviso la valutazione negativa sulle giustificazioni fornite riguardo fatture, bolle di accompagnamento e scritture contabili. Sul secondo motivo ha affermato che, per la bancarotta fraudolenta distrattiva, lo stato patrimoniale concreto della società al momento dell'atto è irrilevante ai fini del dolo: è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio a fini estranei alla garanzia dei creditori. Sul terzo motivo ha confermato che la rinnovazione istruttoria in appello è misura eccezionale e che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto inutilmente duplicativa l'escussione richiesta, dato che il testimone aveva già reso dichiarazioni a sommarie informazioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    La nozione di "amministratore di fatto" richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, valutabile tramite elementi sintomatici di gestione o cogestione (inserimento organico, rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, ecc.). Tale accertamento è valutazione di fatto e insindacabile in Cassazione se correttamente motivato.

  • artt. 216 e 219 L. fall. (R.D. 267/1942)

    Riferiti all'elemento oggettivo del reato di bancarotta: la Corte chiarisce che, nella bancarotta fraudolenta distrattiva, non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza della società; rileva il dolo generico consistente nella volontà di sottrarre risorse dal patrimonio sociale a fini personali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi in cassazione ai profili previsti dalla disposizione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" può essere riconosciuta anche dopo la cessazione formale della carica se emergono elementi concreti di controllo effettivo (deleghe operative, accesso all'home banking, disposizioni di pagamento a proprio vantaggio).
  • I bonifici e i prelievi dal conto sociale verso il soggetto o la sua impresa individuale sono indizi forti di distrazione patrimoniale se non sono adeguatamente documentati da ordini, bolle di consegna, fatture coerenti e scritture contabili che ne giustifichino la natura commerciale.
  • Nella bancarotta fraudolenta distrattiva lo stato di solvibilità della società al momento dell'atto è in generale irrilevante ai fini del dolo: è sufficiente la consapevole destinazione patrimoniale diversa dalla garanzia dei creditori.
  • Le valutazioni di merito sulla sussistenza di indici di gestione di fatto e sulla valutazione probatoria sono in Cassazione difficilmente sindacabili se sorrette da motivazione congrua e logica; chi impugna deve dunque dimostrare vizi motivazionali chiari o violazioni di legge.
  • La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: va richiesta con elementi che dimostrino che senza quella prova il giudice non può decidere, e non è sufficiente la mera speranza di un diverso risultato quando il teste ha già reso dichiarazioni in precedenza.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è essenziale conservare e produrre documentazione completa: registrazioni bancarie, deleghe operative, consegne (bolle), ordinativi, scritture contabili e ogni elemento che giustifichi economicamente i pagamenti a soggetti correlati.

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