Sentenza n. 227/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 17 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 17 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda del 17 aprile 2025, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento, poiché era decorso il termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse intervenuta una pronuncia sulla domanda né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: entro trenta giorni l’amministrazione deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il riconoscimento deve poi essere deciso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva, anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, un termine massimo complessivo di quattro mesi. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste di integrazione e non aveva adottato alcun provvedimento, il Collegio ha accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato all’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Nel procedimento di riconoscimento, amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni
La scadenza del termine di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e in assenza di un provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare tempestivamente la completezza della documentazione e comunicare l’eventuale necessità di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e può predisporre il commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento sono sufficienti, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiederne l’integrazione; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’amministrazione di lasciare indefinita la procedura di riconoscimento: decorso il termine applicabile, l’inerzia integra silenzio-inadempimento.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adottare un provvedimento espresso e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- Nella valutazione di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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