Ordinanza n. 2327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro gli atti relativi alle procedure valutative di conferma dei magistrati onorari
Esito
La controversia
Gli appellanti, magistrati onorari con oltre sedici anni di servizio alla data del 1° gennaio 2022 e alla scadenza per la presentazione delle domande della prima procedura valutativa, non avevano tuttavia maturato sedici anni di anzianità alla data del 15 agosto 2017, indicata dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017. Hanno quindi contestato gli atti ministeriali e del CSM che avevano riservato la prima procedura ai magistrati con più di sedici anni di servizio a tale data, pur avendo partecipato alla successiva procedura riservata agli interessati con anzianità compresa tra dodici e sedici anni. I motivi riproposti in appello riguardavano: l’erroneità del termine del 15 agosto 2017 per la maturazione del requisito; l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, nella parte in cui subordina la partecipazione alla procedura di conferma alla rinuncia a ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso; l’illegittimità della cessazione immediata dal servizio per chi non presenti domanda o non superi la procedura valutativa; e l’erroneità della parametrizzazione del trattamento economico dei magistrati onorari confermati a quello del personale amministrativo giudiziario, anziché a quello dei magistrati ordinari. Gli appellanti hanno evidenziato che la rinuncia imposta potrebbe riguardare ferie, maternità, malattia, differenze retributive e trattamento previdenziale. Nel corso del giudizio, la Corte di giustizia UE, con sentenza 4 settembre 2025, C-253/24, ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa che subordini la partecipazione alla procedura di conferma alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturate nel precedente rapporto. È inoltre pendente davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 29, comma 5, sollevata dalla stessa Sezione in altro giudizio, per possibile contrasto con gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e all’art. 6, par. 1, CEDU.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito né il rito né il merito dell’appello. Ha ritenuto rilevante per la decisione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, già sollevata dalla Sezione in un distinto giudizio, osservando che la pronuncia della Corte di giustizia UE aveva riguardato specificamente la rinuncia alle ferie retribuite, mentre restava da esaminare la compatibilità della rinuncia omnicomprensiva a ogni ulteriore pretesa maturata nel rapporto pregresso, anche con riferimento a diritti derivanti dal diritto interno e ad altri diritti di matrice europea. In applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., ha disposto la sospensione impropria del giudizio in senso lato, mediante rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale. Le parti sono state onerate, a pena di estinzione, di presentare istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla conoscenza legale della decisione della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. Ogni decisione sulle questioni processuali, sul merito e sulle spese è stata riservata al definitivo.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 116/2017
La domanda di partecipazione alle procedure valutative di conferma “comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”.
La disposizione è stata individuata come norma rilevante sia per la controversia sia per la questione di legittimità costituzionale, in quanto impone una rinuncia generalizzata alle pretese maturate nel rapporto onorario pregresso quale condizione per partecipare alla procedura di conferma.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 116/2017
È richiamato per il requisito dell’anzianità di servizio maturata alla data del 15 agosto 2017 ai fini dell’accesso alla procedura valutativa riservata ai magistrati onorari con più di sedici anni di servizio.
art. 29, commi 2 e 7, d.lgs. n. 116/2017
Sono richiamati per la previsione dell’indennità in caso di mancata conferma e della cessazione dal servizio dei magistrati onorari che non presentino domanda o non superino la procedura valutativa.
art. 267 TFUE
È richiamato quale base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione.
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È indicato tra i parametri europei rilevanti per il diritto alle ferie annuali retribuite.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato quale parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, rilevante per la questione di costituzionalità dell’obbligo di rinuncia alle pretese pregresse.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
È indicato tra le disposizioni europee rilevanti per il diritto alle ferie annuali retribuite.
clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È richiamata in combinato disposto con le altre norme europee ai fini della tutela dei magistrati onorari qualificabili come lavoratori a tempo determinato.
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Secondo la Corte di giustizia UE, come richiamata dal Consiglio di Stato, osta a una normativa che imponga la rinuncia alle ferie retribuite maturate nel rapporto onorario pregresso quale condizione per la partecipazione alla procedura di conferma.
artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono i parametri costituzionali in relazione ai quali la Sezione ha sollevato la questione riguardante l’obbligo di rinuncia preventiva e generalizzata alle pretese pregresse.
art. 6, par. 1, CEDU
È richiamato quale parametro del diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo.
art. 295 c.p.c.
Costituisce, insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., la base normativa della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.
art. 79, comma 1, c.p.a.
È applicato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio per pregiudizialità costituzionale.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone alle parti, dopo la cessazione della causa di sospensione, di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni, a pena di estinzione del processo.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione di legittimità costituzionale già sollevata in un diverso giudizio e pendente davanti alla Corte costituzionale, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
- La sospensione impropria può essere utilizzata, in alternativa alla rimessione autonoma della medesima questione alla Corte costituzionale, per realizzare economia processuale e ragionevole durata del processo quando la questione pendente è rilevante e potenzialmente decisiva anche nel giudizio sospeso.
- La previsione che subordina la partecipazione di magistrati onorari in servizio a una procedura di conferma alla rinuncia a ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso presenta una questione di rilevanza costituzionale quando può incidere preventivamente e generalizzatamente sul diritto di agire in giudizio e sulla parità delle parti processuali.
- La pronuncia della Corte di giustizia UE sull’incompatibilità della rinuncia alle ferie annuali retribuite non esaurisce necessariamente l’esame della compatibilità della clausola nazionale che impone la rinuncia a ogni pretesa pregressa, qualora restino controversi altri diritti derivanti dal diritto interno o dal diritto dell’Unione.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, il termine per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. decorre dalla conoscenza legale della decisione che definisce la questione pregiudiziale; la mancata presentazione dell’istanza entro novanta giorni comporta l’estinzione del processo.
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