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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14922/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società era stata raggiunta da avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP dell’anno 2015, per complessivi euro 848.116,00 oltre sanzioni e interessi, sulla base di un PVC che contestava: operazioni soggettivamente inesistenti con una società ritenuta mera cartiera; omessa fatturazione della vendita di merci non rinvenute nelle rimanenze dell’esercizio successivo; indeducibilità di costi ritenuti non inerenti, in particolare spese per ristoranti e alberghi. I contribuenti avevano dedotto in appello e poi in cassazione: 1) omessa/errata valutazione delle prove e dei documenti, sostenendo che l’operazione fosse reale e triangolata tra una società italiana e una società slovena, che il numero VAT indicato dall’Ufficio per la società slovena fosse errato e che la documentazione prodotta dimostrasse sia la buona fede sia l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale; 2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell’atto, sostenendo di aver partecipato solo a un verbale e non a un presunto verbale presupposto relativo ai soggetti terzi, e che l’avviso sarebbe stato motivato in modo insufficiente o illegittimo per relationem. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché formulato in modo promiscuo, privo di autosufficienza, in parte precluso dalla doppia conforme e in sostanza diretto a ottenere una nuova valutazione del merito; il secondo perché parimenti generico, non autosufficiente e comunque infondato alla luce del principio per cui la legittimità dell’avviso non dipende dalla previa verifica diretta del contribuente né dalla redazione di un PVC in contraddittorio con esso, essendo peraltro stata già accertata dai giudici di merito la natura fittizia della società interposta e l’assenza di prova dell’effettiva movimentazione delle merci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, rilevando da un lato la preclusione da doppia conforme e il difetto di specificità/autosufficienza, dall’altro che i ricorrenti non avevano dimostrato la decisività dell’asserito errore sul VAT number né l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di svolgere un contraddittorio diretto con il contribuente prima dell’accertamento. È stata quindi confermata la sentenza della CTR della Campania che aveva respinto l’appello, con conseguente consolidamento dell’avviso di accertamento e delle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione degli elementi probatori"

    Il motivo ex n. 5 è precluso dalla doppia conforme; il motivo ex n. 4 non è ammissibile se, sotto l’etichetta di error in procedendo, mira in realtà a una rivalutazione del merito o a una critica generica della motivazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione; occorre indicare uno specifico error in procedendo o un vero travisamento del paradigma legale della prova.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme impedisce la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale sono richiamate dalla CTR come operanti, secondo la giurisprudenza, solo in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’effettività dell’operazione o la buona fede grava sul contribuente una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi, anche presuntivi, della natura fittizia della controparte o dell’operazione.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    La censura sulla motivazione dell’atto fiscale è infondata se l’avviso consente di individuare presupposti materiali e giuridici della pretesa, specie quando motivato per relationem con un PVC conosciuto dal contribuente.

  • art. 3, L. 241/1990

    La motivazione amministrativa è ritenuta sufficiente se rende conoscibili le ragioni della pretesa e richiama un atto presupposto già noto al destinatario.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia non è ammissibile se non è specificamente dedotta e testualmente ricostruita, con precisa indicazione delle questioni rimaste senza risposta.

  • D.Lgs. 471/1997

    Richiamato in relazione all’irrogazione delle sanzioni fiscali, ritenuta conforme alla disciplina applicabile.

  • D.Lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione all’irrogazione delle sanzioni fiscali e al cumulo giuridico.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, quando l’Ufficio dimostri con elementi presuntivi la natura fittizia della controparte o dell’operazione, incombe sul contribuente fornire prova piena dell’effettività del rapporto o, quantomeno, della propria buona fede e dell’assenza di conoscibilità della frode usando l’ordinaria diligenza commerciale.
  • La contestazione in cassazione della valutazione del materiale probatorio è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione del merito, soprattutto in presenza di doppia conforme, e deve essere formulata con specificità, autosufficienza e indicazione puntuale degli atti rilevanti.
  • L’errore asserito in un dato identificativo accessorio dell’atto impositivo è irrilevante quando la pretesa trovi autonomo e decisivo fondamento in altri accertamenti di fatto non efficacemente contestati.
  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima se rinvia a un PVC conosciuto dal contribuente e consente di identificare con chiarezza i presupposti della pretesa, senza necessità di una autonoma riedizione completa delle ragioni dell’Ufficio.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non è configurabile in via generale per ogni tipologia di accertamento, né può essere dedotta in astratto senza allegare quali concrete difese il contribuente avrebbe potuto far valere e quali pregiudizi difensivi abbia subito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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