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Sentenza

Sentenza n. 4255/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'accertamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 21 ottobre 2024 – inviata a mezzo pec il 22 ottobre 2024 – a firma del legale rappresentante della Le Mar S.r.l., volta al ripristino della striscia discontinua di mezzeria in corrispondenza del complesso immobiliare della Le Mar S.r.l.; nonché per l’accertamento dell’obbligo della Città Metropolitana di Napoli di provvedere sulla predetta istanza, con conseguente condanna della stessa alla definizione del procedimento, mediante l’adozione di un atto espresso e motivato, anche per il tramite di un commissario ad acta; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\03\2025: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a) della nota prot. R.U. 0009860 del 20 gennaio 2025, a firma del Dirigente dell’Area Gestione Demanio Stradale della Città Metropolitana di Napoli, recante il rigetto della richiesta del 21 ottobre 2024; b) ove occorra, della nota prot. R.U. int. 0017454 del 30 gennaio 2025, non comunicata alla ricorrente e conosciuta solo successivamente al deposito in giudizio, a firma del Responsabile dell’Ufficio Specialistico Gruppo B Zona Orientale; c) di qualsivoglia atto presupposto, connesso e conseguenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LE MAR S.R.L. il 10\10\2025: per l’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI: a) della nota prot. R.U. 0104806 del 15 luglio 2025, a firma del Dirigente dell’Area Gestione Demanio Stradale della Città Metropolitana di Napoli, recante il rigetto della richiesta di ripristino della striscia discontinua per accesso a complesso immobiliare del 22 ottobre 2024; b) della nota prot. R.U. n. 093956 del 16/06/2025, a firma del Dirigente dell’Area Gestione Demanio Stradale della Città Metropolitana di Napoli, recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. 241/1990; c) ove occorra, della nota prot. R.U. 0009860 del 20 gennaio 2025, a firma del Dirigente dell’Area Gestione Demanio Stradale della Città Metropolitana di Napoli; d) ove occorra, della nota prot. R.U. n. 0117732 del 06/08/2024, a firma del Dirigente dell’Area Gestione Demanio Stradale della Città Metropolitana di Napoli; e) di qualsivoglia atto presupposto, connesso e conseguenziale

Giustizia amministrativa202406698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della richiesta di ripristino della striscia discontinua di mezzeria in corrispondenza dell'accesso carrabile al complesso immobiliare, nonché il precedente silenzio e il primo diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto il ripristino della striscia discontinua di mezzeria, precedentemente esistente, per consentire ai veicoli provenienti dalla corsia opposta, anche autoarticolati, di svoltare direttamente a sinistra verso il proprio complesso immobiliare. La trasformazione della striscia in continua era stata motivata dall'amministrazione con esigenze di sicurezza stradale, connesse all'elevato traffico, alla presenza di veicoli pesanti, agli accessi commerciali e all'incidentalità del tratto. Il ricorso introduttivo era diretto contro il silenzio formatosi sull'istanza del 21 ottobre 2024, con domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere. Il primo diniego del 20 gennaio 2025 è stato impugnato per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, oltre che per violazione delle norme del regolamento del Codice della strada e per eccesso di potere. Con i secondi motivi aggiunti la società ha impugnato il preavviso di rigetto del 16 giugno 2025 e il diniego definitivo del 15 luglio 2025, deducendo: violazione dell'art. 139, comma 9, d.P.R. 495/1992, ritenendo che la norma consentisse l'interruzione della striscia continua in presenza di adeguata visibilità; difetto di istruttoria per l'assenza di specifici rilievi tecnici sulla visibilità; difetto di motivazione, illogicità e travisamento delle condizioni concrete del tratto stradale; violazione dell'affidamento derivante dalla pregressa autorizzazione del passo carrabile e dall'esistenza della striscia discontinua; irragionevolezza della soluzione, che costringeva i mezzi pesanti a percorrere circa quattro chilometri aggiuntivi per invertire la marcia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, sia il ricorso originario contro il silenzio sia i primi motivi aggiunti contro il diniego del 20 gennaio 2025, poiché l'amministrazione aveva successivamente adottato il preavviso di rigetto e il diniego definitivo del 15 luglio 2025. Ha respinto i secondi motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 139, comma 2, d.P.R. 495/1992 stabilisca la regola generale della striscia continua sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia quando non si intenda consentire l'occupazione della corsia opposta, mentre il comma 9 contempla soltanto la possibilità di interruzione in presenza di sufficiente visibilità, senza imporla. La scelta di mantenere la striscia continua è stata ritenuta coerente con la sicurezza della circolazione, poiché la svolta a sinistra verso un accesso commerciale comporta l'arresto sulla corsia di scorrimento e può generare intralcio, code e rischi di collisione. Il giudice ha riconosciuto all'amministrazione ampia discrezionalità nella disciplina della viabilità, con onere motivazionale e istruttorio ridotto, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, il diniego era sostenuto da elementi oggettivi: traffico intenso e prevalentemente pesante, assenza di corsia di accumulo, segnalazioni delle forze dell'ordine, sinistri anche mortali, possibilità di inversione presso la rotatoria di Arpino e previsione di un'ulteriore rotatoria. La relazione tecnica del 21 ottobre 2025 ha inoltre fornito chiarimenti sulle ragioni della scelta e sulle controdeduzioni della società. La pregressa esistenza della striscia discontinua e del passo carrabile non è stata ritenuta ostativa alla rivalutazione della disciplina viaria in presenza di mutate condizioni del traffico e dell'incidentalità, né è stato riconosciuto un affidamento prevalente sull'interesse pubblico alla sicurezza. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il relativo ricorso è divenuto improcedibile dopo l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 117 c.p.a.

    È stato utilizzato per impugnare il silenzio dell'amministrazione; la sopravvenuta adozione del provvedimento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione su tale azione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi aveva viziato il primo diniego, ma tale atto è stato superato dal successivo procedimento, nel quale il preavviso è stato comunicato.

  • art. 139, comma 2, d.P.R. 495/1992

    La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso.

    Il comma 2 esprime la regola generale applicabile al tratto stradale controverso e prevale, nella fattispecie, sulla possibilità di interruzione prevista dal comma 9.

  • art. 139, comma 9, d.P.R. 495/1992

    Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta.

    La disposizione attribuisce una facoltà subordinata alla sufficiente visibilità, ma non impone all'amministrazione di interrompere la striscia quando prevalgano ragioni di sicurezza della circolazione.

  • art. 145, comma 6, d.lgs. 285/1992

    L'obbligo di arresto e precedenza per chi si immette da un'area privata sulla strada pubblica è stato valorizzato dall'amministrazione per escludere che la svolta diretta richiesta dalla società costituisse una posizione prevalente rispetto ai flussi della strada provinciale.

  • art. 158 d.lgs. 285/1992

    Il divieto di sosta sulla rotatoria è stato richiamato per escludere che la presenza di veicoli parcheggiati potesse fondare l'illegittimità della soluzione alternativa di inversione di marcia.

Massime di principio

  • L'art. 139, comma 9, d.P.R. 495/1992, secondo cui le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di accessi laterali quando sia garantita sufficiente visibilità, attribuisce all'amministrazione una facoltà subordinata alla visibilità e non configura, in presenza di tale condizione, un diritto del titolare dell'accesso al ripristino della striscia discontinua.
  • La regola generale dell'art. 139, comma 2, d.P.R. 495/1992, relativa alla continuità della striscia di separazione dei sensi di marcia sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, può giustificare il divieto di svolta a sinistra verso un accesso commerciale quando la manovra imponga l'arresto sulla corsia di scorrimento e determini rischi per la sicurezza o intralcio alla circolazione.
  • Nella disciplina concreta della viabilità e della sicurezza stradale l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza assoluta di motivazione, essendo normalmente sufficienti oneri motivazionali e istruttori contenuti.
  • La pregressa autorizzazione di un accesso carrabile o la precedente esistenza di una segnaletica più favorevole non impediscono all'ente proprietario della strada di rivalutare la disciplina della circolazione alla luce di mutate condizioni del traffico, dell'incidentalità e delle esigenze di sicurezza, né garantiscono la stabilità della regolazione precedente.
  • L'adozione di un nuovo provvedimento espresso nel corso del giudizio contro il silenzio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione avverso l'inerzia e sull'impugnazione del precedente atto, quando il nuovo provvedimento costituisca l'oggetto attuale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotorizzazione e veicoliPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

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