Cassazione Civile, Ordinanza n. 35272/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese processuali. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’azione revocatoria proposta da una procedura di amministrazione straordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di pagamenti eseguiti, nei sei mesi anteriori all’ammissione alla procedura di amministrazione controllata, da una società debitrice in bonis in favore della controparte, nell’ambito di rapporti commerciali tra le parti. La corte d’appello ha confermato l’accoglimento della domanda da parte del tribunale. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) ha contestato il dies a quo della prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria, sostenendo che dovesse decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza e non dall’autorizzazione all’esecuzione del programma di liquidazione; (2) ha sostenuto che il periodo sospetto non dovesse essere retrodatato alla dichiarazione di insolvenza, ma solo all’ammissione alla precedente amministrazione controllata, negando l’applicabilità della consecuzione tra procedure; (3) ha censurato la valutazione della prova della conoscenza dello stato di insolvenza; (4) ha contestato la mancata applicazione dell’esenzione per pagamenti eseguiti nei termini d’uso; (5) e (6) ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, ancora sulla decorrenza del periodo sospetto, della prescrizione e della conoscenza dell’insolvenza. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i primi due motivi contrastati da giurisprudenza consolidata, i motivi sulla prova come censure di merito e i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. preclusi anche dalla doppia conforme.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l. fall.
azione revocatoria fallimentare
i pagamenti effettuati nei sei mesi anteriori all’apertura della procedura possono essere revocati secondo i presupposti di legge; nel caso di amministrazione straordinaria, la disciplina opera con gli adattamenti previsti dal d.lgs. n. 270/1999.
art. 49 d.lgs. n. 270 del 1999
soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali
la proposizione dell’azione revocatoria da parte del commissario straordinario è subordinata all’autorizzazione del programma di cessione; da ciò decorre la prescrizione dell’azione.
art. 2903 c.c.
la prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria decorre dal momento in cui l’azione è concretamente esercitabile, ossia dalla condizione prevista dalla disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria.
art. 2904 c.c.
richiamato insieme all’art. 2903 c.c. quale base normativa dell’azione revocatoria ordinaria/fallimentare, ma non oggetto di diversa interpretazione autonoma.
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o di merito, senza errori di diritto censurabili in cassazione.
art. 115 c.p.c.
la valutazione della prova della conoscenza dell’insolvenza e dell’esenzione per termini d’uso attiene al merito e non integra di per sé violazione di legge.
art. 116 c.p.c.
la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in un riesame del merito in sede di legittimità.
art. 360-bis c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando i motivi si pongono in contrasto con orientamenti di legittimità consolidati.
art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall.
l’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di beni e servizi riguarda i pagamenti eseguiti secondo le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti; se il creditore prova che le nuove modalità sono divenute il normale adempimento, i pagamenti non sono revocabili.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di conferma integrale della decisione di primo grado, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non si indicano ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non è deducibile in caso di doppia conforme, e comunque deve essere articolato secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
richiamato per individuare il regime processuale temporale rilevante ai fini della doppia conforme.
L. n. 134 del 2012
richiamata in conversione del d.l. n. 83 del 2012 ai fini del regime delle impugnazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell’amministrazione straordinaria disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, l’azione revocatoria del commissario straordinario è proponibile solo dopo l’autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali; da tale momento decorre la prescrizione dell’azione.
- Ai fini della revocatoria, il periodo sospetto può essere retrodatato anche quando la procedura iniziale sia un’amministrazione controllata e quella finale una procedura concorsuale fondata sullo stato di insolvenza, in presenza di una vera consecuzione tra procedure e non di una mera successione temporale.
- La prova della conoscenza dello stato di insolvenza, così come quella dell’eventuale esenzione per pagamenti eseguiti nei termini d’uso, appartiene al giudizio di fatto e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se la critica mira soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio.
- L’esenzione revocatoria per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso va accertata con riguardo alle concrete modalità di pagamento effettivamente praticate tra le parti, o da loro ormai consolidate come modalità normale di adempimento; il solo scostamento dal contratto originario non è decisivo se la prassi successiva abbia modificato stabilmente il rapporto.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello.
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