Cassazione Penale, Sentenza n. 27615/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di differimento della pena per motivi di salute o, in subordine, di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva che il suo quadro clinico era di estrema complessità e non poteva essere gestito adeguatamente in struttura detentiva; la consulenza di parte avrebbe individuato numerose criticità non affrontate dal Tribunale, che si sarebbe basato su relazioni sanitarie non aggiornate, con un consistente rischio quoad vitam.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha rilevato che il Calì era stato trasferito il 10 marzo 2025 presso la Casa Circondariale di Cagliari dotata di SAI, per cui la sua condizione sanitaria avrebbe dovuto essere rivalutata alla luce della nuova allocazione e con necessaria attualizzazione dei profili clinici. Tuttavia le censure del ricorrente sono state ritenute, in gran parte, formulazioni assertive e mera diversa prospettazione di merito non sindacabile in questa sede. La decisione impugnata era considerata aver valutato concretamente le criticità segnalate e aver tenuto conto di plurime relazioni sanitarie che indicavano l'adeguatezza dei trattamenti in atto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina del differimento della pena e della detenzione domiciliare per motivi di salute
Occorre l'attualizzazione della condizione sanitaria e la valutazione dell'adeguatezza della struttura di detenzione; la semplice allegazione di criticità senza documentazione aggiornata non è sufficiente a ottenere il differimento o la domiciliarità
Regole del giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) sul sindacato della motivazione
La Cassazione non sostituisce il proprio giudizio alle valutazioni di merito del giudice di merito: le censure che si riducono a diversa valutazione degli elementi probatori o a rilievi assertivi sono inammissibili in questa sede
Massime di principio
- Se il detenuto viene trasferito in una struttura con servizi sanitari adeguati (es. dotata di SAI), la sua situazione va riconsiderata tenendo conto della nuova allocazione: richieste basate su precedenti condizioni potrebbero perdere efficacia
- Per ottenere differimento della pena o detenzione domiciliare per motivi di salute è fondamentale produrre documentazione medica aggiornata e specifica che dimostri il rischio concreto per la vita o l'impossibilità di cura in ambito detentivo
- La Corte di Cassazione sindaca i vizi di diritto e la motivazione, ma non rivede le valutazioni di merito: le critiche che costituiscono una diversa lettura degli elementi probatori vanno indirizzate al giudice di merito con prove aggiornate
- È utile dimostrare non solo la gravità della patologia, ma anche l'insufficienza concreta delle cure nella struttura detentiva attuale (ad es. mancanza di specifici servizi), non limitandosi ad affermazioni generiche
- In presenza di nuovi fatti o di trasferimenti che cambiano le possibilità di trattamento, è richiesta una nuova valutazione clinica aggiornata per fondare eventuali nuove istanze
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