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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33767/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato il decreto del tribunale con rinvio per un nuovo esame della vicenda alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla natura non invalidante del superamento del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta per ottenere l’ammissione di due crediti derivanti da un’operazione di finanziamento: un credito per mutuo fondiario con garanzia ipotecaria e un credito chirografario da scoperto di conto corrente. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte l’insinuazione, escludendo una quota di assegni irregolari e ritenendo nulla la garanzia ipotecaria per asserito superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, poiché le somme sarebbero state destinate a copertura integrale di scoperto di conto corrente ordinario. Il tribunale, decidendo sull’opposizione, ha condiviso la tesi della curatela: ha ritenuto che il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario comporti nullità del contratto; ha considerato che, in un mutuo fondiario condizionato a stati di avanzamento lavori, il controllo del limite vada effettuato al momento della stipula; ha calcolato il rapporto tra importo finanziato e costo dell’operazione, concludendo per il superamento dell’80%; ha quindi escluso integralmente il credito fondiario insinuato. Ha inoltre dichiarato tardiva e quindi inammissibile la domanda di conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 96 e 99 l. fall., sostenendo che il tribunale non avrebbe potuto accertare la nullità del contratto e modificare il decreto del giudice delegato, incidendo su un presunto giudicato endofallimentare; 2) violazione dell’art. 1424 c.c. e vizio motivazionale sulla ritenuta tardività della conversione; 3) violazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 38, comma 2, TUB e alla delibera CICR 22 aprile 1995, contestando che il superamento del limite di finanziabilità determini nullità del finanziamento fondiario; 4) censura sulle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, accogliendolo; ha conseguentemente dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il quarto motivo, cassando il decreto impugnato con rinvio al tribunale per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il limite di finanziabilità nel mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto e la sua violazione non determina nullità del mutuo né, di per sé, della garanzia ipotecaria.

Norme richiamate

  • art. 96 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la possibilità del tribunale di incidere sull’accertamento del credito in sede di opposizione allo stato passivo; la Corte non ne ha condiviso la lettura, perché ha accolto il motivo sul diverso profilo della validità del mutuo fondiario.

  • art. 99 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di opposizione allo stato passivo; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1424 c.c.

    richiamato per la domanda di conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario ordinario; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità; la Corte ha escluso che la violazione integri nullità.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    la Corte, seguendo le Sezioni Unite, ha affermato che il limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contratto e la sua violazione non comporta nullità.

  • Delibera CICR 22 aprile 1995

    richiamata quale fonte del limite di finanziabilità; la Corte ne ha escluso funzione imperativa idonea a comminare la nullità del mutuo.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    richiamati nel fatto processuale quale base dell’opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario il limite di finanziabilità previsto dalla normativa di vigilanza ha natura prudenziale e non integra un elemento essenziale del contratto: la sua violazione non determina di per sé nullità del finanziamento né caducazione automatica della garanzia ipotecaria.
  • La nullità del contratto non può essere desunta dalla mera eccedenza rispetto al limite percentuale di finanziabilità, ove la norma violata non sia imperativa in senso invalidante e non sia posta a presidio della validità del negozio.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, le questioni sulla validità del titolo di credito insinuato vanno decise alla luce del corretto inquadramento della fattispecie sostanziale; quando il presupposto della decisione di merito è errato, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.
  • Quando il motivo accolto assorbe le ulteriori censure, la Corte non esamina i profili residui relativi a conversione del contratto e spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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