Sentenza n. 113/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1427/2024 del Tribunale di Torino, Sezione lavoro (r.g. n. 6283/2024), pubblicata in data 28/05/2024, notificata il 04/06/2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 2.042,82.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.042,82 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, notificata al Ministero il 4 giugno 2024 e passata in giudicato. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, escludendo le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto rituale perché il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., era stato notificato all'amministrazione presso il domicilio reale e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali e l'inerzia del Ministero nell'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale dell'inottemperanza ministeriale relativa al pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta mediante attestazione di conformità all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva nel regime richiamato dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che consente l'utilizzazione del titolo attestato conforme senza spedizione in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'azione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato regolarmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche all'ottemperanza.
- L'esecuzione del giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione può essere richiesta producendo una copia del titolo attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva nel regime successivo alle modifiche del d.lgs. 149/2022.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto uno specifico compenso commissariale aggiuntivo rispetto al trattamento economico già percepito.
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