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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10488/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, formato per silenzio-rifiuto, di un'istanza di rimborso IRPEF relativa all'anno d'imposta 2013. La contribuente aveva ottenuto, in un precedente giudizio civile, il risarcimento del danno per l'irrituale espropriazione di un terreno di sua comproprietà da parte di un Comune per la realizzazione di una viabilità cittadina. Sulla prima liquidazione e poi sul saldo del risarcimento l'ente locale aveva operato una ritenuta del 20%, qualificando le somme come compenso/plusvalenza fiscalmente imponibile. La contribuente chiedeva quindi il rimborso dell'imposta trattenuta. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse confuso questa vicenda con un'altra riguardante diverso terreno e avesse riportato inesattamente i termini della controversia; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., degli artt. 1 e 6, comma 2, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 11, commi 5, 6 e 7, l. 413/1991, perché la CTR avrebbe ritenuto tassabile la somma come plusvalenza; 3) violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU, assumendo che in assenza di un procedimento espropriativo conforme non fosse applicabile il criterio di contemperamento tra interesse pubblico e privato. Prima della decisione la ricorrente depositava rinuncia al ricorso, poi formalmente accettata anche dall'Avvocatura dello Stato, con richiesta concorde di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura e successivamente accettata dall'Avvocatura dello Stato, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. In presenza di dichiarazione congiunta delle parti, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso, né la questione fiscale relativa alla tassazione del risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.

    viene richiamato quale base formale della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente.

  • art. 309 c.p.c.

    Deve, pertanto, procedersi all'estinzione del giudizio a mente dell'art. 309 cod. proc. civ.

    la Corte lo richiama per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia.

  • art. 2043 c.c.

    norma evocata nei motivi come fondamento dell'originario risarcimento per fatto illecito; non viene però scrutinata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della censura per violazione di legge.

  • artt. 1 e 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    evocati dalla ricorrente per contestare la tassazione delle somme risarcitorie; non esaminati nel merito.

  • art. 11, quinto, sesto e settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

    richiamato nel motivo per contestare la qualificazione fiscale delle somme come plusvalenza; non esaminato nel merito.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nel terzo motivo quale parametro convenzionale invocato contro la decisione di merito; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità, rendendo superfluo l'esame dei motivi.
  • In presenza di rinuncia accettata con richiesta congiunta delle parti, il giudice di legittimità può disporre la compensazione delle spese del giudizio.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni di merito dedotte con i motivi di ricorso, anche se attinenti alla qualificazione fiscale di somme risarcitorie.
  • La corretta qualificazione fiscale di somme corrisposte a titolo di risarcimento per espropriazione illegittima resta assorbita se il ricorso viene rinunciato prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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