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Sentenza

Sentenza n. 1039/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del Decreto del Presidente della Commissione Regionale n. 48 del 2 settembre 2022, con cui il Ministero della Cultura – Segretariato Generale per la Liguria ha dichiarato l'Edificio 14 facente parte della Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Giustizia amministrativa202200718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di dichiarazione dell'interesse culturale dell'intero Edificio 14 facente parte della Stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Cultura ha dichiarato l'interesse culturale storico-artistico-archeologico dell'intero Edificio 14, composto da tre corpi distinti e autonomi, tra loro non comunicanti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 42/2004 e dei principi di proporzionalità, trasparenza, completezza e logicità dell'istruttoria, sostenendo che il vincolo fosse sproporzionato rispetto alle caratteristiche dell'immobile e all'individuazione, nella motivazione, soltanto di alcune parti o elementi di pregio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 42/2004, dei principi di proporzionalità e determinatezza, nonché difetto di motivazione e istruttoria insufficiente o errata, lamentando la genericità del provvedimento e l'assenza di indicazioni idonee a determinare il contenuto e l'estensione del vincolo, soprattutto con riguardo al sottosuolo. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004, dell'art. 2 della l. 241/1990, dei principi di efficienza e buon andamento e del legittimo affidamento, sostenendo che il procedimento di verifica fosse stato concluso oltre il termine previsto. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo l'interesse culturale dell'immobile e l'impossibilità di apporre vincoli soltanto parziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato. Il Collegio ha riconosciuto che la dichiarazione di interesse culturale comporta un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell'Amministrazione, sindacabile dal giudice nei limiti della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, nonché della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione del decreto richiamava la conservazione dell'originaria struttura, alcuni vani tecnici, ambienti di rappresentanza e la mera possibilità di preesistenze archeologiche nel sottosuolo, senza dimostrare il valore culturale dell'intero compendio, costituito da tre corpi distinti e autonomi. Gli elementi di pregio risultavano circoscritti, separati e collocati in zone distanti, sicché non giustificavano l'estensione del vincolo a tutto l'immobile, di grande estensione. Anche il riferimento al sottosuolo era ritenuto insufficiente, poiché fondato su una possibilità non accompagnata dall'indicazione di reperti o strutture concretamente rinvenuti riconducibili all'antico borgo o al circuito difensivo cinquecentesco. Il giudice ha quindi ravvisato violazione del principio di proporzionalità e difetto/inadeguatezza della motivazione, per mancata dimostrazione del rapporto tra estensione del vincolo ed effettive esigenze di tutela. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione di interesse culturale deve essere sorretta da una valutazione riferita al bene effettivamente tutelato e adeguatamente motivata quanto alla sua estensione.

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione al procedimento di verifica dell'interesse culturale e alla censura concernente la sua tardiva conclusione; il giudice non fonda tuttavia l'annullamento su tale profilo.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato in relazione al termine di conclusione del procedimento e al legittimo affidamento; il giudice non fonda tuttavia l'annullamento su tale profilo.

Massime di principio

  • La dichiarazione di interesse culturale storico-artistico è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa, ma il suo esercizio è sindacabile quanto a ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, nonché quanto alla correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo.
  • Quando un compendio immobiliare è composto da parti distinte e autonome, l'estensione del vincolo all'intero complesso richiede una motivazione specifica riferita al valore culturale complessivo del compendio; la motivazione incentrata soltanto su singoli elementi circoscritti e separabili non giustifica, di per sé, un vincolo unitario sull'intera proprietà.
  • Il principio di proporzionalità impone che l'estensione della tutela culturale corrisponda alle effettive esigenze di protezione: qualora le parti di pregio siano individuabili separatamente e non presentino collegamento o continuità con il resto dell'immobile, l'imposizione del vincolo sull'intero bene è illegittima se non adeguatamente giustificata.
  • Il riferimento a possibili preesistenze archeologiche nel sottosuolo non è sufficiente a motivare l'estensione del vincolo quando l'Amministrazione non indichi elementi concretamente rinvenuti o dati documentali idonei a dimostrare la specifica esigenza di tutela dell'intera area.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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