Cassazione Penale, Ordinanza n. 11260/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Nel dispositivo condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non viene affrontato il merito della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 6 maggio 2024. La Corte di legittimità non esamina il merito dei motivi, perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità processuale: il ricorso è stato sottoscritto e presentato dalla parte personalmente, mentre, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude la proponibilità personale del ricorso per cassazione per qualsiasi provvedimento.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione
il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione
art. 591 comma 1 lettera a) c.p.p.
la proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità rilevabile nel procedimento di legittimità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente di provvedere senza formalità alla declaratoria di inammissibilità per la ragione rilevata
art. 616, comma 1, c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente
legge n. 103 del 2017
ha riformulato l'art. 613 c.p.p. introducendo l'obbligo di sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso non è validamente proponibile personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina inammissibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dal contenuto delle doglianze.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione può essere dichiarata senza formalità e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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