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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12735/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli attori (i due avvocati e la loro associazione professionale SLZ) avevano convenuto in giudizio Nigi per ottenere il pagamento di €11.238,65 per prestazioni legali (divorzio e costituzione di parte civile). Il Tribunale di Forlì dichiarò il difetto di legittimazione attiva della SLZ e liquidò compensi a favore dei soli avvocati per €2.518,37, compensando le spese di primo grado. Nigi propose appello principale; in secondo grado la Corte d’Appello riformò parzialmente la sentenza, condannando la SLZ alla refusione delle spese di primo grado e condannando in solido gli avvocati e l’associazione al pagamento delle spese di secondo grado, dichiarando inammissibile l’appello incidentale tardivo dei professionisti. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello con dodici motivi (nullità, violazioni di norme processuali e di calcolo delle spese, mancata pronuncia su domande, violazione dei principî di probità/lealtà, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione SLZ in ragione del giudicato interno sul difetto di legittimazione attiva (capo non impugnato in primo grado). Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi per difetto di specificità o per insussistenza delle condizioni per l'appello incidentale tardivo (in particolare perché la giurisprudenza che estende l'appello incidentale tardivo opera principalmente nelle ipotesi di solidarietà passiva, non nella mera solidarietà attiva fra concreditori; si è applicato l'art. 332 c.p.c. trattandosi di cause scindibili). Ha altresì rigettato le doglianze relative a calcolo dei parametri di liquidazione, alla distrazione delle spese a favore del difensore, alla presunta violazione dei principi di probità e lealtà e alla richiesta di cancellazione di espressioni del ricorso. Ha ritenuto che molte censure fossero assorbite dalla decisione negativa sul motivo fondamentale (terzo motivo). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione (compensi e oneri accessori) e constatato i presupposti per l'eventuale applicazione dell'art.13 comma 1‑quater D.P.R. n.115/2002 per un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. civ.

    I patti associativi possono attribuire all'associazione professionale la legittimazione ad acquisire e agire sui crediti; la Corte osserva che la legittimazione dell'associazione va accertata in base ai patti costitutivi e non può essere presunta.

  • art. 348 c.p.c.

    La norma regola l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione o mancata comparizione; i ricorrenti ne hanno invocato l'applicazione ma senza specificità sufficiente e quindi la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Richiamata nella discussione sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che, pur se il ricorso era redatto 'a copia e incolla', i fatti erano comunque esposti in modo sufficiente per non dichiararlo inammissibile.

  • art. 334 c.p.c.

    Regola l'appello incidentale tardivo: la Corte interpreta che l'estensione dell'appello incidentale tardivo riguarda soprattutto i casi di solidarietà passiva (giurisprudenza delle Sezioni Unite) e non si applica automaticamente nei casi di mera solidarietà attiva tra concreditori; pertanto l'appello incidentale tardivo dei due professionisti è stato giudicato inammissibile.

  • art. 331 e art. 332 c.p.c.

    Distinzioni tra litisconsorzio necessario (art.331) e cause scindibili (art.332): la Corte ha ritenuto che, essendo la domanda dei creditori scindibile, non sussisteva litisconsorzio necessario tra i concreditori, e la sentenza resa nei confronti dell'associazione non si estendeva automaticamente agli altri professionisti.

  • art. 1306 cod. civ.

    Principio per cui la sentenza non produce effetti nei confronti dei terzi non intervenuti: la Corte lo ha applicato per spiegare che l'accoglimento dell'appello principale relativo all'associazione non vincola i singoli professionisti che non hanno impugnato il capo di primo grado.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione del parametro di liquidazione delle spese; la Corte non ha affrontato il merito di questa doglianza perché la questione risultava assorbita dalle motivazioni principali rigettate.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per presunte violazioni dei princìpi di probità e lealtà; la Corte ha ritenuto infondate tali censure.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sulla compensazione delle spese: le censure sulla omessa motivazione in ordine alla compensazione sono state considerate carenti di specificità o assorbite dalle ragioni principali.

  • art. 89 c.p.c.

    Invocata per la cancellazione di espressioni ritenute offensive; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di cancellazione, non ravvisando intento lesivo né uso di termini offensivi tali da giustificarla.

  • art. 112, art. 115 e art. 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione a profili probatori e omessa valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le doglianze erano mal formulate per la cassazione (difetto di specificità o attinenza) e non sono state accolte.

  • art. 13 comma 1‑quater D.P.R. n.115/2002

    La Corte ha ritenuto che sussistono i presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti, in solido, un ulteriore contributo unificato qualora dovuto.

  • decreto-legge n. 53/2014 (art. 4)

    Richiamato dai ricorrenti come parametro per la determinazione del compenso professionale; la Corte non ha esaminato il punto nel merito essendo assorbito dalle altre questioni.

Massime di principio

  • Se in primo grado viene dichiarato il difetto di legittimazione attiva di un'associazione e quel capo non viene impugnato, si forma giudicato interno su quella questione e l'associazione non può poi ottenere tutela nei gradi successivi senza aver impugnato specificamente quel capo (occorrerà l'appello incidentale tempestivo).
  • L'appello incidentale tardivo è ammesso in via estensiva principalmente nelle ipotesi in cui l'appello principale modifichi l'assetto degli interessi tale da arrecare un pregiudizio diretto (casistica tipica: solidarietà passiva tra debitori). La mera solidarietà attiva fra concreditori, o l'interesse di fatto, non giustificano automaticamente l'appello incidentale tardivo.
  • Quando più creditori agiscono per crediti omogenei ma distinti, le cause possono essere scindibili: l'assenza di alcuni concreditori in grado d'appello non produce effetti vincolanti su di essi (applicazione art.332 c.p.c. e art.1306 c.c.).
  • Per ottenere che un'associazione professionale sia riconosciuta legittimata ad agire sui crediti derivanti da prestazioni dei singoli associati è necessario provare i patti costitutivi o gli accordi interni che attribuiscono all'associazione la titolarità dei rapporti (art.36 c.c.).
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e ben inquadrate nei motivi di cui all'art. 360 c.p.c.; doglianze generiche, copia‑incolla o prive di riferimenti logici precisi sono suscettibili di inammissibilità.
  • Contestazioni sui parametri di liquidazione dei compensi o sulla distrazione delle spese richiedono deduzioni e motivazioni puntuali nel grado di merito: se il capo di giudizio decisivo è precluso dal giudicato o non impugnato, tali questioni possono risultare assorbite o non esaminate.
  • Richieste di cancellazione di espressioni nel ricorso devono dimostrare intento offensivo o gravità tale da ledere diritti della controparte; un uso generico di termini non necessariamente comporta accoglimento della cancellazione.

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