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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27903/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsa denuncia relativa allo smarrimento di una patente di guida mai conseguita): 1) censura sulla sussistenza del reato sostenendo che la denuncia di smarrimento non avrebbe valore probatorio rispetto al fatto sostanziale; 2) richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. per tenuità del fatto e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui la falsa denuncia di smarrimento della patente integra il falso ideologico del privato in atto pubblico in quanto l'attestazione della ricezione da parte dell'organo di polizia ha efficacia probatoria e serve ad avviare l'iter per il duplicato/conversione della patente. Ha inoltre escluso la causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. ritenendo la condotta complessivamente grave (uso del documento per guidare senza aver conseguito la patente) e ha rigettato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 62‑bis c.p.. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    La falsa denuncia di smarrimento della patente resa innanzi all'organo di polizia integra il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, poiché l'attestazione della ricezione ha efficacia probatoria e costituisce presupposto per l'iter amministrativo del duplicato/conversione della patente

  • art. 131‑bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e unitaria della condotta; nel caso concreto la gravità e la pericolosità della condotta (guidare senza patente avvalendosi della falsa denuncia) giustificano il rigetto

  • art. 62‑bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse perché la gravità del fatto è ostativa al riconoscimento, come implicitamente motivato dalla corte d'appello

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena applicati dalla corte territoriale per valutare l'assenza di elementi attenuanti e per quantificare la pena in relazione alla gravità complessiva della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità evidente dell'impugnazione

  • Direttiva 2006/126/CE, art. 7 par. 2

    art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE

    Le patenti rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea (es. Croazia) sono equiparate a quelle italiane; la patente estera ha valenza amministrativa tale da consentire, in ipotesi di smarrimento/duplicato, l'attivazione delle procedure di conversione presso la Motorizzazione

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Riferimento procedurale alla disciplina che ha consentito la trattazione scritta della requisitoria in Cassazione nelle specifiche condizioni temporali (rilievo procedurale, non sostanziale)

Massime di principio

  • La falsa denuncia di smarrimento di una patente, resa a un pubblico ufficiale, può integrare il falso ideologico del privato in atto pubblico quando l'attestazione ha rilevanza probatoria e amministrativa (es. per il rilascio di duplicato o conversione)
  • Le patenti rilasciate da Stati UE sono equiparate a quelle italiane ai fini amministrativi: la qualità del documento estero ne aumenta la rilevanza probatoria in ipotesi di denuncia di smarrimento
  • La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione globale della condotta; l'uso del documento per guidare senza patente è elemento che pesa fortemente contro il suo riconoscimento
  • L'accertamento della gravità del fatto può escludere sia la tenuità che il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche: la gravità e la pericolosità della condotta prevalgono nella determinazione della pena
  • In Cassazione i motivi devono incardinarsi su profili di diritto realmente rilevanti e non sostenere tesi in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e sanzionato

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