Cassazione Penale, Sentenza n. 43636/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che la costituzione di parte civile costituisse un elemento idoneo a porre dubbio sulla volontà di rimettere la querela e che il giudice di pace non avesse dato conto della necessaria verifica. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pisticci.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Pisticci che aveva dichiarato 'non doversi procedere' per remissione tacita della querela (art. 142 disp. att. cod. proc. pen.), contestando che il giudice non abbia considerato che la persona offesa si era costituita parte civile, atto incompatibile con la volontà di rimettere la querela.
Norme richiamate
art. 142, comma 3, lettera d-bis), disp. att. cod. proc. pen.
L'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita
La disposizione codifica l'orientamento secondo cui, se il querelante è stato avvertito, la sua mancata comparizione può integrare remissione tacita; tuttavia non esime il giudice dall'accertare la volontà effettiva del querelante quando nel procedimento sussistono elementi che pongono tale volontà in dubbio.
art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha introdotto la lettera d-bis) nell'art. 142 disp. att., modificando la disciplina relativa all'avvertimento in citazione e alla remissione tacita.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 31668 del 23/06/2016, Pastore; Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta)
Precedenti di legittimità affermano che la mancata comparizione del querelante, previa espressa avvertenza, può integrare remissione tacita, ma il giudice deve motivare la compatibilità o incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela.
Massime di principio
- La mancata comparizione del querelante può integrare remissione tacita solo se il querelante è stato previamente ed espressamente avvertito in citazione che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di rimettere la querela.
- Anche dopo l'introduzione della lettera d-bis), il giudice deve sempre verificare e motivare l'effettiva volontà del querelante quando vi sono elementi che pongono tale volontà in dubbio.
- La costituzione di parte civile è un atto tipicamente incompatibile con la volontà di rimettere la querela e impone al giudice di approfondire prima di dichiarare la remissione tacita.
- Se il giudice omette di compiere la verifica richiesta o di motivare la valutazione degli atti della parte offesa, la decisione che dichiara la remissione tacita è annullabile e va disposta la rimessione per nuovo giudizio.
- Prassi consigliata: in presenza di atti della parte offesa (es. costituzione di parte civile, nomina difensore, dichiarazioni formali) il giudice dovrebbe acquisire chiarimenti o disporre accertamenti sull'effettiva volontà di rimettere la querela prima di pronunciarsi sulla remissione tacita.
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