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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblica)

La controversia

La Regione ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia proposta dinanzi al TAR non appartenesse alla giurisdizione amministrativa, ma a quella ordinaria. Secondo la ricorrente, gli atti impugnati dall'originaria ricorrente non riguardavano un vero concorso pubblico, bensì una procedura assimilabile a una stabilizzazione o a un atto di organizzazione interna adottato nell'esercizio dei poteri del datore di lavoro privato. La lite trae origine da una prima procedura concorsuale bandita per 52 posti dirigenziali, tra cui 6 posti di Dirigente Area Legale, alla quale la resistente aveva partecipato ed era stata ammessa. Dopo una sospensione della procedura, la Giunta regionale aveva modificato l'organizzazione dell'Ufficio Avvocatura, revocato la precedente procedura limitatamente ai 6 posti legali e destinato quei posti a una nuova selezione riservata prevista da una legge regionale, approvando poi il relativo bando. La resistente aveva impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo anche che una successiva delibera aveva consentito a taluni soggetti di mantenere o ricevere incarichi dirigenziali, con lesione della par condicio e del principio di esclusività della professione forense. La Regione ha inoltre sostenuto che i motivi aggiunti contro tale ulteriore delibera non potessero attrarre la giurisdizione amministrativa, poiché riguardavano incarichi conferiti a vincitori di altra procedura e quindi rapporti di lavoro già esistenti. Nel corso del giudizio la Regione ha comunicato la revoca sopravvenuta, in parte qua, degli atti originariamente contestati e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto irrilevante, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la sopravvenuta revoca parziale degli atti impugnati ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché tale valutazione attiene al giudizio di merito e non alla sola questione di giurisdizione. Nel merito del riparto, la Corte ha applicato il criterio del petitum sostanziale: la domanda non era diretta a rivendicare il diritto all'assunzione in sé, ma a ottenere l'annullamento di atti amministrativi che avevano sospeso e revocato una procedura concorsuale e avevano destinato i posti a una diversa selezione, incidendo sulle chances partecipative della ricorrente. La procedura contestata non è stata qualificata come mera stabilizzazione, perché prevedeva una selezione comparativa con valutazioni discrezionali e non la semplice verifica di requisiti predeterminati. Anche i motivi aggiunti sono stati ricondotti alla medesima catena provvedimentale e quindi alla giurisdizione amministrativa. Il regolamento è stato quindi definito nel senso dell'affermazione della giurisdizione del TAR.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale, ma non ritenuto decisivo per spostare la giurisdizione

  • art. 103 Cost.

    richiamato per il riparto di giurisdizione, ma la Corte ha applicato il criterio del petitum sostanziale e non quello prospettato dalla Regione

  • art. 7 c.p.a.

    richiamato nei motivi di regolamento per contestare la giurisdizione amministrativa

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    utilizzato come norma di riferimento per distinguere tra controversie da assunzione/stabilizzazione e controversie su procedure selettive comparative

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di giurisdizione

  • art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per qualificare la procedura come selezione comparativa per incarichi dirigenziali

  • art. 3 d.l. n. 80/2021

    richiamato dalla Regione come base della procedura di stabilizzazione/selezione

  • art. 1, comma 3, l. reg. Campania n. 14/2022

    richiamato come fonte della nuova procedura selettiva regionale

  • art. 7 d.lgs. n. 104/2010

    richiamato nei motivi sulla giurisdizione

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    evocati dalla resistente per denunciare lesione della par condicio e dell'imparzialità nella selezione

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato con riferimento agli incarichi dirigenziali temporanei oggetto dei motivi aggiunti

  • L. n. 247/2012

    richiamata in relazione al principio di esclusività dell'attività forense

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale e la causa petendi, non la qualificazione formale data dalla parte agli atti o alla procedura contestata.
  • Quando la domanda mira all'annullamento di atti amministrativi che incidono sulla possibilità di partecipare a una selezione pubblica comparativa, la controversia appartiene in via generale alla giurisdizione amministrativa, anche se la parte resistente la qualifica come procedura di stabilizzazione o atto di organizzazione interna.
  • La giurisdizione ordinaria per le controversie relative all'assunzione o alla stabilizzazione opera solo quando l'amministrazione si limita a verificare requisiti predeterminati dalla legge, senza esercitare discrezionalità comparativa o valutativa.
  • Una procedura che preveda bando, valutazione comparativa dei candidati, prove selettive e graduatoria finale non può essere assimilata a una mera stabilizzazione priva di potere discrezionale.
  • I motivi aggiunti seguono la sorte giurisdizionale del ricorso principale quando si inseriscono nella medesima sequenza procedimentale contestata e servono a rafforzare o completare la rappresentazione dell'illegittimità dedotta, senza autonomia lesiva distinta.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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